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Il cartello del cartone ondulato: il danno derivante da intese anticoncorrenziali è risarcibile

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​Ultimo aggiornamento del 3.10.2023 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Con provvedimento del 17 luglio 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che i principali produttori di fogli e di imballaggi in cartone ondulato presenti sul territorio nazionale definivano di concerto i prezzi di vendita ed il coordinamento dei livelli di produzione, così ponendo in essere una articolata e prolungata intesa anticoncorrenziale a danno degli acquirenti di fogli e imballaggi in cartone ondulato.

Per gli acquirenti di fogli e scatole in cartone ondulato si apre la possibilità di agire per il risarcimento dei danni in forza nella Direttiva UE n.104/2014, attuata in Italia con D.Lgs. n.3/2017, che detta la disciplina per il risarcimento delle vittime di cartelli e di pratiche anticoncorrenziali (c.d. private enforcement).

I settori maggiormente interessati appaiono essere il settore alimentare, ortofrutticolo, manifatturiero, della farmaceutica, cosmesi e prodotti di bellezza. Oltre, ovviamente alla classe dei consumatori finali.

Nel caso di specie, poiché è stata definitivamente accertata la sussistenza delle intese vietate nel periodo che va da febbraio 2004 a marzo 2017, gli acquirenti di fogli di cartone ondulato per la produzione di scatole (quindi, gli scatolifici c.d. “puri”) nonché gli acquirenti, diretti e indiretti, di imballaggi in cartone ondulato sono da ritenersi soggetti legittimati alla richiesta di risarcimento dei danni subiti nel periodo in cui le intese vietate hanno avuto luogo.

Quanto al valore del danno risarcibile, esso va valutato caso per caso, tenendo comunque conto che l’aumento dei prezzi in forza delle accertate intese è stato stimato dall’AGCM fino al 20 per cento, valore in linea con la pregressa esperienza sulle variazioni dei prezzi di mercato in forza di intese restrittive della concorrenza. Da valutare, inoltre, il valore degli acquisti nel periodo, la disponibilità della prova di tali acquisti e la possibile prescrizione dei crediti frattanto intercorsa.

Venendo al merito della vicenda, l’AGCM ha sanzionato numerose imprese che hanno preso parte alle due diverse intese volte segnatamente a: 
  • da un lato, limitare il confronto competitivo tra gli operatori nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ("intesa-fogli"); 
  • dall’altro, limitare il confronto competitivo nel diverso mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ("intesa-imballaggi").

In particolare, l’Autorità ha accertato che:
  • l'intesa-fogli ha avuto ad oggetto la definizione dei prezzi di vendita del cartone ondulato e il coordinamento dei livelli di produzione, al fine di ridurre l'output di modo da sostenere l'aumento del prezzo del foglio e preservare la propria marginalità, anche in danno dei concorrenti non integrati;
  • relativamente all'intesa-imballaggi, invece, la concertazione ha riguardato l'aumento generale dei prezzi delle scatole, ma altresì la ripartizione dei clienti (patti di non aggressione) e delle forniture dei clienti co-forniti (patti di non belligeranza).

All’esito, dato atto che le summenzionate intese sono state poste in essere in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l’Autorità ha comminato sanzioni nei confronti dei cartellisti per un importo globale di oltre 280 milioni di Euro.

I cartellisti hanno successivamente impugnato il provvedimento dapprima davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e poi davanti al Consiglio di Stato, tuttavia senza successo.

Infatti, all’esito del doppio grado di Giustizia amministrativa, conclusosi nei primi mesi del 2023, la sussistenza delle intese vietate è stata confermata, con riforme marginali del provvedimento dell’AGCM in punto di misura delle sanzioni e di esclusione di qualche responsabilità minore.

In conclusione, rilevato il carattere anticoncorrenziale delle suddette intese nonché la dannosità delle pratiche concordate dai cartellisti, non è revocabile in dubbio che i danni subiti nel periodo di riferimento possano essere risarcibili in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.3/2017.

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