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La tutela dell'innovazione

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​Ultimo aggiornamento del 15.06.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Nel corso della pandemia il nostro Paese ha vissuto un digital jump che ci ha portati ad implementare tempestivamente soluzioni digitali ed innovative. La tendenza, anche per il prossimo quinquennio, sarà sempre più orientata verso lo sviluppo di questi strumenti ed anche il PNRR invita le imprese ad investire su digitale ed innovazione. 

Quest’ultima rappresenta indubbiamente uno dei motori principali per la crescita di un’attività di impresa e proprio per il ruolo fondamentale che essa riveste è necessario preservarla e tutelarla al meglio. 

Nel corso dell’evento tenutosi lo scorso 20 aprile 2021, abbiamo intervistato l’avvocato Margherita Cera, esperta di proprietà intellettuale, alla quale abbiamo chiesto di illustrare quali sono gli strumenti giuridici a disposizione degli imprenditori per la tutela dell’innovazione e della tecnologia. 

Che cos’è l’innovazione dal punto di vista del diritto e come viene tutelata? 

L’innovazione dal punto di vista del diritto si sostanzia nell’invenzione: la soluzione tecnica di un problema tecnico. Questa viene tradizionalmente tutelata dal brevetto, diritto esclusivo concesso all’inventore che può implementarla, produrla, metterla in commercio e venderla. Il brevetto ha una durata massima di 20 anni e diventa effettivo dopo la concessione e rilascio del titolo dati dall’ufficio predisposto previo deposito della domanda da parte dell’inventore. I requisiti di validità del brevetto sono:
  • Novità assoluta dell’invenzione
  • Altezza inventiva, quindi che non sia banale
  • Industrialità, quindi applicazione industriale
  • Sufficiente descrizione dell’invenzione. 

All’inventore viene richiesto di divulgare la sua soluzione tecnica, descrivendola minuziosamente così che tutti gli altri esperti nel campo possano in qualsiasi momento replicarla ed implementarla una volta scaduto il brevetto e, nel frattempo possano studiarla per addivenire a soluzioni ancor più innovative. È quindi un sistema che incentiva e stimola inevitabilmente il progresso.

Com’è nata questa forma di tutela? 

La prima testimonianza dell’esistenza di un diritto esclusivo riconosciuto a un ”inventore” risale al VII sec. a.c.: lo storico ateniese Filarco racconta infatti di come a Sibari, colonia greca in Calabria, fu concesso a tutti i cuochi il diritto esclusivo di trarre profitto da nuove ricette create. Una più moderna concessione di brevetto risale invece al 1474, quando nella Repubblica Veneziana venne promulgata una legge, “lo statuto dei brevetti”, che, per incoraggiare uomini di virtù ed ingegno a venire in città e apportarne grandezza e lustro, concedeva loro un diritto esclusivo sulle invenzioni. Storicamente, quindi, il brevetto è uno strumento strettamente legato al progresso della società.

Dal punto di vista legale, come dovrebbe approcciarsi l’imprenditore per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale all’estero?

I principali strumenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono: brevetti, marchi, diritto d’autore e design. Una delle prime questioni da affrontare quando ci si approccia ad un mercato estero è quella della registrazione del marchio in marchio ed eventualmente dei brevetti o disegni e modelli incorporati nel prodotto che si vuole esportare, questo ancor prima di aver trovato un distributore o un rivenditore, evitando così che siano loro a registrare ad esempio i marchi, divenendone titolari. 

Per registrare un marchio all’estero ci sono varie possibilità: si possono registrare tanti marchi nazionali in tanti paesi diversi; oppure, in Europa, è possibile registrare un unico marchio, pagando quindi solo una tassa, coprendo tutti i paesi facenti parte dell’UE, con validità decennale, rinnovabile all’infinito. 

Per quanto riguarda i brevetti, invece, ad oggi non è ancora in vigore il cosiddetto “brevetto unitario”, e quindi non esiste la possibilità di registrare un unico brevetto efficace in tutta l’Unione Europea. Per l’estero è quindi, ancora necessario, come per i marchi, registrare tanti brevetti diversi quanti sono gli stati d’interesse, fermo l’obbligo di pagare le tasse in ogni nuovo stato. 

Decidere dove e come tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale è quindi una questione di strategia imprenditoriale. 

Dal punto di vista del diritto come può essere tutelata la tecnologia, ad esempio il software?

Da sempre intorno al software c’è un dibattito dal punto di vista della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Questo avviene perché, le istruzioni, che nel loro insieme costituiscono il software e indicano alla macchina ciò che vogliamo che faccia, sono scritte all’interno di un “codice oggetto” che traduce il linguaggio umano alla macchina e viene tutelato come se fosse una “poesia”. I programmi per elaboratori sono, quindi, tutelati al pari di altre opere letterarie, e non, come richiesto da molti, con un tutela brevettuale.  

Quindi non si può brevettare il software?

Il software di per sé non è brevettabile come codice sorgente, è brevettabile se consegue un effetto tecnico ulteriore, quindi diverso da quello di far fare alla macchina ciò che si vuole che faccia. 

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