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Vendita online dei medicinali senza prescrizione: via libera agli intermediari

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 28.06.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti



Nell’ambito del commercio elettronico di farmaci, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito i limiti che uno Stato membro può porre alla vendita a distanza di medicinali senza prescrizione. I Giudici di Lussemburgo si sono espressi sulla vicenda che ha coinvolto Doctipharma, una piattaforma online in grado di mettere in contatto farmacisti e clienti per la compravendita di medicinali. La decisione della Corte stabilisce un precedente importante che potrebbe avere un impatto significativo anche in Italia dove, ad oggi, vigono regole molto restrittive.

​La controversia ha origine dalle accuse mosse da Union des Groupements de pharmaciens d’officine (un’associazione di raggruppamenti di farmacie, anche solo “UDGPO”) che chiamava a giudizio Doctipharma, una piattaforma online che permette ai suoi utenti di acquistare medicinali non soggetti a prescrizione dalle farmacie registrate. 

Secondo UDGPO, l’attività svolta da Doctipharma non rispettava la normativa francese che vietava la vendita di medicinali da parte di soggetti privi della qualifica di farmacista. 

Doctipharma sosteneva invece di essere un mero intermediario in quanto lo scopo del servizio era la sola messa in contatto tra farmacisti e clienti.
 
Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte d’appello di Parigi decideva di rinviare il caso alla Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha innanzitutto precisato che “un servizio fornito su un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientri nella nozione di «servizio della società dell’informazione»”. Pertanto, Doctipharma è stata ritenuta prestatrice di un servizio di società dell’informazione sull’assunto della definizione di “servizio della società dell’informazione” ai sensi dell’art. 1, punto 2 della direttiva 98/34/CE. 

Successivamente, la CGUE ha fornito un’interpretazione dell’art. 85-quater, dir. 2001/83/CE. Tale articolo stabilisce le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per regolare la fornitura di medicinali a distanza. 

Secondo la Corte, gli Stati membri possono vietare la vendita dei medicinali ai soggetti che non sono farmacisti. Viceversa, gli Stati membri non possono limitare la fornitura di servizi di intermediazione di compravendita di medicinali, anche quando prestati da soggetti che non sono in possesso della qualifica di farmacista.

Pertanto, gli Stati membri possono impedire il commercio elettronico di medicinali da parte di chi vende a proprio nome senza avere la qualifica di farmacista, ma non posso impedire l’attività di mera intermediazione di nessuno. A parere di chi scrive, è dirimente comprendere con chi sottoscrive il contratto di compravendita l’acquirente. Poiché in tali acquisti spesso non vengono sottoscritti contratti, sarà colui che emette la fattura di vendita (o lo scontrino fiscale) ad essere considerato il venditore. Pertanto, solo quest’ultimo dovrà avere la qualifica di farmacista. Al contrario, la piattaforma che percepisce una fee per l’attività di intermediazione non vende i farmaci ai pazienti e, di conseguenza, potrà svolgerla senza la qualifica di farmacista.

Che impatto ha sulle aziende italiane questa sentenza?

L’art. 112-quater, comma 3, d.lgs. 219/2006 (cd. Codice del farmaco), attuativo della dir. 2001/83/CE, stabilisce che i medicinali senza obbligo di prescrizione possono essere forniti a distanza dalle farmacie, e dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, d.l. 223/2006, purché abbiano ricevuto un’autorizzazione dalla regione di competenza (o dalla provincia autonoma) e, eventualmente, dalle altre autorità stabilite dalle leggi regionali.

La circolare 25654 del 10 maggio 2016 del Ministero della Salute stabilisce inoltre che “l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto di medicinali offerti al pubblico dai siti web autorizzati, non è consentito in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito all’uopo indicato che deve coincidere con quello registrato nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita on line di medicinali, pubblicati sul portale del Ministero”. 

Il Ministero della Salute ha quindi ulteriormente allargato l’ambito di applicazione del divieto, proibendo l’utilizzo da parte delle farmacie anche di siti web di intermediari e dei cd. marketplace per il commercio di medicinali.

La decisione della Corte di Giustizia, tuttavia, potrebbe aprire un margine per la disapplicazione della circolare 25654 da parte dei Giudici italiani. Infatti, la sentenza va nel senso opposto rispetto a quanto previsto dalla circolare, stabilendo la piena legittimità dell’attività di intermediazione di farmaci a distanza.
 
​La sentenza in commento presenta profili innovativi con forti riverberi sul commercio elettronico dei medicinali. Infatti, stabilisce che gli Stati membri possono imporre limiti alla vendita di medicinali online, ma non possono vietare le attività di intermediazione. 

Tale sentenza ha un grande impatto anche sul mercato italiano del commercio elettronico di medicinali perché, di fatto, contravviene a quanto stabilito dal Ministero della salute, secondo cui dovrebbe essere vietata anche l’attività di intermediazione. 

Alla luce di ciò, si raccomandano le imprese del settore di monitorare il quadro legislativo di riferimento auspicando che il Ministero ritorni sui suoi passi e non vieti più tale attività. A tal proposito, si ricorda che le sentenze della Corte di Giustizia vincolano tutti i giudici nazionali a adeguarsi ai principi espressi.
Tuttavia, a causa della poca chiarezza in materia, i rischi legali connessi possono essere molteplici. Per le imprese, pertanto, è opportuno rivolgersi a professionisti esperti in grado di fornire soluzioni per prevenire problemi legali, per potersi tutelare e scegliere la strada giusta da intraprendere. ​​​

Autori:
David Vaccarella - Manager
Sofia Vinci - Intern

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