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La tardività della denuncia del vizio della merce compravendita ai sensi dell’art. 39 CISG

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Ultimo aggiornamento del 30.06.2023 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Il Tribunale di Lodi, con sentenza di maggio 2023, ha riconosciuto che l’eccezione di tardività della denuncia ai sensi dell’art. 39 CISG, secondo cui il compratore deve far valere il difetto di conformità entro un “termine ragionevole” dal momento della scoperta o dal momento in cui avrebbe dovuto scoprirlo, deve essere considerata alla luce del comportamento del venditore in caso di vizio occulto.
 
Nell’ambito di una fornitura transfrontaliera di materia chimica, il fornitore domestico lamentava la denuncia tardiva del vizio del bene effettuata dall’acquirente estero a distanza di qualche mese dalla ricezione della merce. 
 
In forza dell’art. 39 CISG (Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci), l’acquirente ha l’onere di denunciare il vizio al venditore non entro un termine certo, bensì entro un “termine ragionevole”, ciò consentendo all’interprete di adattare la norma alla specificità della situazione ed alle prassi dei diversi Paesi aderenti.
 
In tale contesto, il Tribunale di Lodi ha ritenuto formulata entro un “termine ragionevole”  la denuncia postuma di qualche mese rispetto alla consegna, tenendo in considerazione il carattere non deperibile della merce e il carattere occulto del vizio non rilevabile a occhio nudo, in rapporto alla condotta del venditore, il quale, da un lato, consegnava la merce in modalità tali da ingenerare nel compratore un legittimo affidamento nella ricorrenza della qualità promessa e, dall’altro, era certamente a conoscenza che la merce non fosse del tipo specifico previsto in contratto.

Di conseguenza, la denuncia contestata veniva ritenuta tempestiva in quanto formulata al venditore immediatamente a seguito della ricezione dei risultati di laboratorio resisi necessari per valutare e accertare il difetto, nonostante nel frattempo fosse trascorso un considerevole lasso di tempo dalla consegna della merce.

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Maurizio Oropesa

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