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Nuova sanzione del Garante privacy a nota società telefonica: l’errore nel telemarketing può viziare il contratto con l’utente

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​Ultimo aggiornamento del 29.06.2023 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Nuovo provvedimento del Garante in materia di telemarketing. A seguito dei molteplici reclami e delle segnalazioni da parte di utenti e clienti, l’Autorità ha contestato ad una nota società telefonica la violazione di una serie di disposizioni GDPR e del Codice Privacy. 

In particolare, è stato contestato il contatto con telefonate preregistrate o con operatore nei confronti di utenze riservate, o iscritte al registro pubblico delle opposizioni, o comunque per le quali è stato negato il consenso alla società telefonica per la finalità promozionale.  In altri casi, è stata accertata la mancata acquisizione del consenso dei soggetti interessati alla pubblicazione dei propri dati personali all’interno di elenchi telefonici pubblici. 

Inoltre, le violazioni deriverebbero da una non corretta gestione delle richieste degli interessati e dall’omessa trasparenza nei confronti degli utenti, non essendo stata consentita la possibilità di prendere visione, rispetto alla presentazione di un’offerta mobile sul sito web societario, della relativa informativa, oltre che per la difficoltà riscontrata nel chiudere l’account e la casella email.

Ma ciò che maggiormente rileva è l’indicazione del Garante rispetto alle misure da adottare per la lotta al fenomeno del c.d. “sottobosco”, quella rete di call center abusivi, estranei alla rete ufficiale, che svolge attività di telemarketing illecito in quanto non autorizzato e non compliant alla normativa privacy. 

In particolare, l’Autorità – richiamando i principi di privacy by design e di accountability – ha ritenuto non condivisibile la preliminare difesa addotta dalla società secondo cui il fenomeno dei call center abusivi sarebbe un problema di sistema, risolvibile dall’intero mercato delle comunicazioni elettroniche e non singolarmente da questa. 

Proprio la rilevanza del fenomeno e la circostanza che i contatti telefonici sono stati effettuati in nome della società – ha affermato il Garante - nonché il ruolo primario che essa riveste quale operatore del mercato delle telecomunicazioni e le notevoli possibilità organizzative e gestionali che la connotano, avrebbero necessitato attività più in linea con la necessaria ed imprescindibile opera di costante vigilanza e di monitoraggio dei fenomeni emersi a seguito delle doglianze pervenute anche direttamente alla società nell’ambito del telemarketing. 

La soluzione di tale problema dovrebbe passare necessariamente dalle iniziative di ogni operatore, che in ragione dei principi di accountability e privacy by design, devono svolgere tutte le iniziative volte ad evitare il perpetrarsi di trattamenti illeciti di dati personali.

Quali misure per evitare l’estensione di tale fenomeno illegale e garantire la tutela dei dati personali di utenti e clienti? A parere del Garante, spetta al titolare del trattamento:
  • verificare, adottando ogni mezzo possibile, che i contratti siano originati da un contatto regolare e in linea con quanto previsto ex lege;
  • inibire l’attivazione contrattuale di offerte o servizi quando essere non siano certamente riconducibili ad attività svolte nel rispetto delle norme e dei diritti degli interessati fin dal momento del primo contatto e dell’origine del dato;
  • verificare che un contratto acquisito in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali non trovi ingresso nel proprio sistema interno;
  • adottare una procedura di sanatoria idonea in seguito alla accertata illiceità del contratto originario;
  • adottare misure di particolare garanzia al fine di comprovare che tali contratti siano originati da contatti effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Inoltre, il Garante ha fornito puntuali indicazioni con riguardo alle evidenze di consenso: la documentazione del consenso deve essere fornita con modalità tecniche tali da garantire la registrazione immodificabile dell’autentica volontà dell’utente, non essendo sufficiente in tal senso la produzione di tabelle excel relative ai dati di registrazione.

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