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D.L. ENERGIA: le novità in vigore dal 29 aprile

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Ultimo aggiornamento del 31.05.2022 | Tempo di lettura ca. 10 minuti


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 29 aprile la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (il cosiddetto “Decreto Energia”). 

Sono tante le novità e semplificazioni che riguardano il settore delle rinnovabili. Di seguito, un breve riepilogo delle misure più importanti.

Semplificazioni per gli impianti fotovoltaici

Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee e non

La procedura abilitativa semplificata (PAS) per autorizzare impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e le relative opere di connessione, localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, si applica agli impianti connessi alla rete anche in alta tensione (prima la procedura era utilizzabile solo per gli impianti connessi in media tensione che di fatto limitava la PAS agli impianti con potenza nominale fino a 10 MWp).

Inoltre, l’applicazione della PAS viene estesa anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza sino a 10 MW. 

Per tutte queste tipologie di impianti viene altresì elevata da 10 MW a 20 MW la soglia di potenza oltre la quale scatta l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché l’impianto non ricada in quelle aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (“Linee Guida Nazionali”).

Semplificazioni per impianti fotovoltaici a terra

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA). 

Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaico sugli edifici

Il Decreto Energia prevede che non sia subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ed è considerata intervento di manutenzione ordinaria, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari.
 
Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza di tali vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici. 

Ad ogni modo, in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e paesaggistici (“immobili di pregio e nuclei storici”), la realizzazione di detti impianti in edilizia libera è comunque consentita (quindi senza l’autorizzazione paesaggistica) se l’installazione avviene mediante pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. 

Viene inoltre esteso il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera. 

Infine, il Decreto stabilisce che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura previsti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti 

L'applicazione della PAS viene estesa per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. La PAS non si applica agli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge quadro n. 394/1991), e di siti della Rete Natura 2000. 

Si demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione dei criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Inoltre, viene introdotta una deroga all’art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 che prevede il divieto di accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici su suoli agricoli. Tale divieto oltre a non trovare applicazione per gli impianti agrovoltaici, come meglio specificato di seguito, non si applica agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

Semplificazioni per l’installazione di Impianti agrovoltaici 

L’applicazione della PAS viene estesa senza limiti di potenza anche agli impianti agrovoltaici purché distino non più di 3km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Anche per gli impianti agrovoltaici viene altresì elevata da 10 MW a 20 MW la soglia di potenza oltre la quale scatta l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché l’impianto non ricadi in quelle aree particolarmente sensibili e vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (“Linee Guida Nazionali”).

Inoltre, il divieto di accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici su suoli agricoli non trova applicazione per gli impianti agrovoltaici che a)adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione b)siano corredati da sistemi di monitoraggio , da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Semplificazioni per altri impianti a fonte rinnovabile

Semplificazione opere connesse a impianti a fonti rinnovabili

Nei casi di interventi di modifica non sostanziale su impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, le opere connesse sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all’intervento non sostanziale.

Semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee 

Il Decreto Energia dispone che l’aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica. Sulla base dei decreti del MiTE, le regioni provvederanno poi alla concreta individuazione delle aree idonee.

Intervenendo sull’art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, il Decreto Energia stabilisce che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, sono considerate idonee ope legis oltre alle aree a destinazione industriale e artigianale:
  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
  • i siti già occupati da impianti solari fotovoltaici, per gli interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico, , senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti previsti per legge, sono eseguiti;
  • le aree dei siti oggetto di bonifica;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (i termini per le procedure autorizzative sono ridotti di un terzo);
  • esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio: 
  1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  2. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti;
  3. le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
  4. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

Gli impianti di nuova realizzazione e relative opere connesse da realizzarsi in aree idonee (e quindi tutte quelle di cui all’art. 20, comma 8 del D.Lgs 199/2021 e, successivamente, quelle individuate ai sensi del decreto MiTE e delle successive leggi regionali di attuazione) godranno di un regime autorizzativo semplificato, come segue: 
  • per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori (DILA) asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
  • per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS);
  • per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica (AU).

Infine, viene integrato articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. 

Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
 

Impianti di accumulo elettrochimico

Viene estesa la PAS – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti. 

Contestualmente, viene disposto che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone – sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

Autoconsumo a 10 Km

Il Decreto Energia modifica i criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotto un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

In tal caso, l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo a determinate condizioni.

Inoltre, si consente espressamente all'autoconsumatore di energia rinnovabile di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e  consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità.

Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli
Viene prevista l’adozione di un decreto per l’adozione di un Piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego.

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano

Il Decreto Energia promuove la valorizzazione dei sottoprodotti agroindustriali allargando la gamma delle biomasse impiegabili, favorendo così lo sviluppo del biogas e bipmetano.

In particolare, vengono ammessi i sottoprodotti provenienti da attività agricola, da allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016.

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