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Il secondo draft della nuova normativa privacy in Cina

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​Ultimo aggiornamento del 25.05.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Nel solco tracciato con la pubblicazione della prima bozza, la Cina ha rilasciato in pubblica consultazione il secondo draft del proprio progetto di riformulazione strutturale della disciplina nazionale a tema privacy (Personal Information Protection Law, PIPL). 

La bozza, così sviluppata, potrà ricevere commenti ed osservazioni fino alla data del 28 maggio, termine oltre il quale è auspicabile che il legislatore cinese apporti ulteriori contributi e sviluppi in ottica di definitiva promulgazione, che in ogni caso dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Le scelte contenutistiche formulate e avallate dal Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo Cinese (“China’s National People’s Congress Standing Committee, NPC”) sono di chiaro stampo europeista, prendendo evidentemente le mosse dal Regolamento Europeo n 679/2016 (GDPR). 

In tal senso, il Governo di Pechino ha compreso la necessità di uniformarsi e adattarsi ai principi e prerogative poste dalla regolamentazione europea, la quale assume sempre di più i connotati di un framework internazionale in tema di protezione dei dati degli individui, accanto al quale la Cina non ha omesso – fra gli altri – di garantire un’effettiva e concreta tutela degli stessi dati nel loro utilizzo da parte degli organi governativi.

Entrando nello specifico, è possibile racchiudere le principali novità portate dalla bozza in quattro grandi aree. In particolare, si fa riferimento a:

1. L’applicazione di nuovi vincoli regolamentari e di vigilanza in capo ai Titolari delle piattaforme del contesto digitale, come ad esempio app store e cloud provider. In merito, i summenzionati soggetti sono tenuti a:

  • nominare un organismo indipendente avente la funzione di sorvegliare sulla corretta applicazione delle modalità di trattamento dei dati degli utenti;
  • interrompere obbligatoriamente la fornitura del servizio nei confronti di quei produttori che violano esplicitamente leggi e provvedimenti amministrativi in materia di gestione delle informazioni personali;
  • rilasciare periodicamente e in maniera continuativa una serie di rapporti idonei a comprovare la responsabilità sociale nei riguardi della gestione delle informazioni personali.

All’interno della prospettiva delineata vi sono chiari rilievi e riferimenti nei confronti del tema europeo dei “gatekeeper” – regolato dalla recente disciplina dei mercati digitali – e soprattutto nei confronti dell’organismo dell’Oversight Board istituito da Facebook al fine di moderare in maniera terza e imparziale i contenuti condivisi dagli utenti all’interno del social network.

2. L’applicazione e l’inasprimento di sanzioni nei confronti di chi arrivi a condividere informazioni personali dei cittadini cinesi con autorità straniere, anche di natura giurisdizionale, senza aver preventivamente ottenuto il via libera dal governo cinese. Alla luce di tale circostanza, l’importo della sanzione è idoneo a raggiungere il valore di 1 milione di RMB (corrispondenti a circa 127 milioni di Euro). È evidente, seguendo questa impostazione, come il governo di Pechino intenda supervisionare il flusso di dati che fuoriesce dai propri confini nazionali, con l’obiettivo esplicito di tutelare sia l’integrità e la riservatezza dei dati personali della popolazione che, in ottica di business, la posizione delle aziende private operanti nel paese.


3. La valorizzazione del ruolo del Dipartimento di Stato per la cybersecurity e l’informatizzazione (CAC), con il chiaro obiettivo di rendere l’organo maggiormente responsabile in ordine alla produzione normativa di regole e standard applicativi del contenuto della PIPL. Da questo punto di vista, la nuova posizione assunta dal CAC sarà idonea a stimolare la sua centralità nel ruolo di leader legislativo all’interno della disciplina privacy, coordinando una serie di attività come, ad esempio, le seguenti:

  • la formulazione e la promozione di regole e standard in ottica di gestione della protezione delle informazioni personali;
  • la formulazione e la promozione di regole e standard al fine di disciplinare l’emergere delle nuove tecnologie, come quelle di intelligenza artificiale e di riconoscimento facciale;
  • il supporto allo sviluppo di nuove tecnologie inerenti alla garanzia di un’identità elettronica in capo al singolo che sia il più sicura e autentica possibile;
  • il contributo alla crescita di sistemi e dei servizi idonei a proteggere le informazioni personali, supportando in linea parallela le organizzazioni che si occupano di fornire il corrispondente servizio di certificazione.

4. La regolazione della fattispecie dei diritti privacy post mortem. Da ultimo, e in chiusura, il legislatore cinese decide di affrontare una tematica alquanto sensibile e poco regolamentata anche all’interno delle giurisdizioni mondiali, inerente all’attribuzione dei diritti privacy del defunto in capo ai parenti più prossimi. In questi termini, essi sarebbero in grado non solo di gestire in via amministrativa i diritti privacy del deceduto, ma potrebbero spingersi fino a sostituirsi allo stesso nel “godimento” delle facoltà e delle tutele riconosciute all’interno della norma. In tal senso, è auspicabile un intervento normativo che meglio esplichi il grado di parentela riconosciuto nella gestione e nel godimento dei diritti, dal momento che tuttora lo stesso non risulta disciplinato in via puntuale e dettagliata.

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Chiara Benvenuto

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