Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Salute e Sicurezza sul Lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni e la proposta di riforma

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 19.05.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


La Legge n. 215/2021, che ha convertito il Decreto-Legge n. 146/2021, ha introdotto, con le modifiche all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro), la necessità di stipulare, entro il 30 giugno 2022, un nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplini l’adeguata e specifica formazione per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Soltanto recentemente, il 17 aprile 2025, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, è stato approvato tale Accordo, volto a rafforzare l’efficacia della formazione in chiave preventiva e ad armonizzare la normativa in materia.  

Le principali novità in materia di formazione dei preposti e dei dirigenti​

Il nuovo Accordo pone particolare attenzione alla figura del preposto, il quale ha compiti di controllo, oltre che di vigilanza e segnalazione, ai fini della corretta applicazione delle misure antinfortunistiche. In altre parole, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura del suo incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e intervenendo per modificare comportamenti non conformi. Il suo ruolo è fondamentale per rendere effettiva l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro: non solo vigila, ma è chiamato ad agire, segnalare, informare, interrompere attività pericolose e collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione.

Ora, accanto all’ordinario modulo di formazione dei lavoratori, il preposto deve altresì frequentare un corso apposito, la cui durata complessiva passa da 8 a 12 ore e i cui contenuti vengono orientati all’acquisizione di competenze pratiche e specifiche per cooperare efficacemente con il datore di lavoro, sovraintendere, vigilare, interrompere le attività, informare e segnalare situazioni a rischio, nell’ottica di accrescere “la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo”. 

Diviene poi pienamente operativo l’obbligo di frequenza di un corso di aggiornamento, di durata minima pari a 6 ore, che, mentre per lavoratori, dirigenti e datori ha periodicità quinquennale, per i preposti deve essere effettuato con cadenza biennale. Soltanto per il preposto è poi esplicitamente previsto che, nel caso in cui il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, il nuovo obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi da tale data. 

Inoltre, al fine di alleggerire il percorso formativo dei dirigenti, senza però pregiudicarne l’efficacia, è stata modificata la durata del corso a loro dedicato, che passa da 16 a 12 ore, a cui si aggiunge un modulo di 6 ore obbligatorio per i dirigenti di società operanti nei cantieri temporanei o mobili. 

Le metodologie didattiche, funzionali a rispondere efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale, sono diverse: lezioni frontali, lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni, ma è anche prevista la possibilità di ricorrere alla realtà aumentata e virtuale o a simulatori virtuali e fisici, per acquisire abilità manuali e pratiche o sperimentare procedure nuove anche complesse. 

Assoluta novità si rinviene nella previsione di una prova finale di apprendimento, al fine di misurare l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o il rafforzamento di quelle già possedute.

La riforma penale della sicurezza sui luoghi di lavoro: nuove prospettive​

La rinnovata attenzione al tema della formazione, della prevenzione aziendale e della semplificazione normativa si pone in continuità con la strategia adottata dalla Commissione Ministeriale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, presieduta dal Vice-Ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. Il lavoro di tale Commissione, iniziato un anno fa, è volto a consolidare una tutela ex ante rispetto a quella ex post, proponendo “un modello più orientato a parametri di prevenzione che incaponito sulla sanzione”. 

Lo stesso Sisto, nella Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha annunciato come, prossimamente, verrà presentata una proposta di riforma penale delle misure a tutela della sicurezza del lavoro. Tale disegno di legge prevederà l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, il c.d. “omicidio sul lavoro”, che conterrà specifiche aggravanti per coloro che non adempiranno ai fondamentali obblighi prevenzionistici.

Anche il D. Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, sarà presumibilmente oggetto di riforma, al fine di rafforzare l’efficacia esimente dei Modelli Organizzativi di Gestione ivi disciplinati. Su tale progetto è al lavoro un’altra Commissione Ministeriale, la quale ha stabilito l’introduzione di un trattamento premiale per le imprese che abbiano adottato e puntualmente attuato i MOG, prevedendo una costante attività di verifica e di aggiornamento degli stessi, anche conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria. Questo trattamento premiale consisterebbe, per tali imprese diligenti, nella circoscrizione della responsabilità al dolo e alla colpa grave, escludendola nel caso di reati soltanto colposi, fermo comunque restando l’obbligo di risarcimento del danno.

Conclusione​

In un contesto normativo in continua evoluzione, il nuovo Accordo Stato-Regioni e le prospettive di riforma penale stanno delineando un cambio di paradigma che punta con decisione sulla prevenzione e sulla cultura della sicurezza, per promuovere una maggiore consapevolezza collettiva orientata alla responsabilità. Formazione mirata, semplificazione delle regole e rafforzamento delle responsabilità rappresentano strumenti essenziali per una tutela realmente efficace. La sfida ora è rendere questi principi attuabili nella quotidianità delle imprese, affinché la sicurezza sul lavoro non resti solo un obbligo normativo, ma diventi un valore condiviso e una prassi consolidata.​​​​

Autori:
Massimo Riva - Associate Partner
Elena Del Bosco - Intern

dalla newsletter

Legal Newsletter​​​​​​​

contatti

Contact Person Picture

Rita Santaniello

Avvocato

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu