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Intelligenza Artificiale: schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 8.05.2024 | Tempo di lettura ca. 7 minuti



Lo scorso 23 aprile, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge (DDL) per l’introduzione di disposizioni domestiche in relazione ad alcuni aspetti cruciali connessi all’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento a quei settori nei quali tale utilizzo potrebbe avere un impatto significativo a livello sociale ed economico. 

Il DDL contiene poi la delega al Governo, in continuità con ed a integrazione del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), di prossima pubblicazione.

Tra le disposizioni più interessanti del DDL si annoverano le seguenti:

Principi generali ​​

Il DDL stabilisce che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione Europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, lo sviluppo di sistemi e di modelli di Intelligenza Artificiale deve avvenire su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

I sistemi e i modelli di Intelligenza Artificiale devono essere sviluppati ed applicati nel rispetto della autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Pertanto, il controllo umano è fondamentale.  

Infine, deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di Intelligenza Artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali ​

L’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nell’informazione deve avvenire senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione, all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione. 

In ogni caso, l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con la normativa privacy. 

Nel pieno rispetto del principio di trasparenza, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale devono avvenire con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.

Minori​

Il DDL prevede che l’accesso alle tecnologie di Intelligenza Artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, purché le informazioni siano facilmente accessibili e comprensibili. 

Uso dell’Intelligenza Artificiale in settori specifici: settore sanitario, lavoro e prestazioni intellettuali​

Il DDL include poi alcune disposizioni volte a regolare l’uso dell’Intelligenza Artificiale in settori determinati, quali:
  • il settore sanitario. In particolare, il testo prevede che l’introduzione di sistemi di Intelligenza Artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie con criteri discriminatori. L’interessato ha inoltre diritto di essere informato circa l’utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata. Infine, i sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati nell’ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili e periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori;
  • il settore del lavoro. Il DDL regola anche l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo, stabilendo che deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Infine, l’Intelligenza Artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione europea;
  • sulle professioni intellettuali, il DDL prevede che l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Il DDL individua, infine, le autorità nazionali per l’Intelligenza Artificiale ai fini dell’AI Act in due Autorità governative e già esistenti, ossia nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Entrambe le Autorità dovranno coordinarsi e collaborare con altre pubbliche amministrazioni ed autorità indipendenti e, a tal fine, sarà istituito un Comitato di Coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il diritto di autore​

Il DDL prevede l’introduzione di disposizioni riguardanti l’identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici generati o modificati da sistemi di Intelligenza Artificiale. In particolare, qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA”, ovvero, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento.

Inoltre, il DDL modifica alcuni articoli della legge sul diritto d’autore (22.4.1941 n. 633), prevedendo la tutela delle opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di Intelligenza Artificiale purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”. La proposta include quindi nella tutela le opere generate con l’ausilio di strumenti di Intelligenza Artificiale, postulando il nuovo criterio della “rilevanza” del contributo umano rispetto a quello della macchina.  

Le pene  ​

In ultimo, il DDL prevede una serie di misure volte a punire i reati commessi tramite l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale in maniera più severa. Anzitutto, una specifica aggravante per l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale: qualora essa sia utilizzata in modo insidioso o ostacoli la difesa pubblica o privata, ovvero aggravato le conseguenze di un reato, la pena è aumentata. 

Per avere quindi un quadro maggiormente chiaro della normazione in tema di Intelligenza Artificiale, bisogna ora attendere, sotto il profilo locale, il Parlamento italiano che introdurrà nel nostro ordinamento il DDL e, sotto il profilo europeo, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’AI ACT. E a seguire, occorrerà che tutte le organizzazioni si attivino per aggiornare i propri processi – mediante analisi di rischio dedicate – alla nuova normativa.​

dalla neswletter

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