Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Data retention: No alla conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati sul traffico

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 26.04.2022 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


A pochi mesi dalla riforma italiana sulla data retention, introdotta con il Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 il quale ha modificato l’articolo 132 del D.lgs 196/2003, Il 5 aprile 2022 la Corte di Giustizia dell’UE è tornata a pronunciarsi sul tema della data retention, in occasione della sentenza emessa all’esito del procedimento C-140/20. 

La questione ha avuto origine nel corso di un processo per omicidio, in cui nel 2015 un tribunale irlandese aveva condannato all’ergastolo l’imputato utilizzando a fini probatori dati di traffico e dati di ubicazione afferenti a chiamate telefoniche. 

L’imputato aveva contestato l’utilizzo delle suddette prove, adducendo che il Communications (Retention of Data) Act del 2011 che disciplina la conservazione di dati di traffico e/o di ubicazione, e in base al quale gli investigatori della polizia nazionale avevano avuto accesso agli stessi, avrebbe violato i diritti conferitigli dal diritto dell’Unione e nello specifico dalla Direttiva UE 2022/58/CE (e s.m.i.), relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Era stata dunque interpellata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, mediante rinvio pregiudiziale.

In tale contesto, la Corte di è stata chiamata a pronunciarsi, dunque, sulla compatibilità tra l’articolo 15 della Direttiva 58/2002 e l’introduzione, all’interno degli ordinamenti degli Stati membri, di disposizioni che consentissero l’utilizzo dei dati relativi al traffico o all’ubicazione per ragioni di prevenzione di illeciti e tutela della sicurezza pubblica e, in modo particolare, a quali condizioni.

L’articolo 15 della predetta direttiva, al paragrafo 1, stabilisce infatti che “Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. 

A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea.”.

All’esito del procedimento di rinvio pregiudiziale, nelle disposizioni finali della sentenza, la Corte ha chiarito che il sopra citato paragrafo 1 dell’articolo 15 della Direttiva 58/2002 si qualifica come un limite all’introduzione – da parte del legislatore nazionale – di misure preventive che contemplino, per finalità di lotta alla criminalità o di tutela alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione.

La Corte, al contrario, ha esplicitamente affermato che sono conformi al Diritto Europeo tutte quelle disposizioni volte ad introdurre, per le medesime finalità di prevenzione di illeciti e tutela della sicurezza pubblica, misure che prevedano:
  • la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;
  • la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;
  • la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica;
  • il ricorso a un’ingiunzione rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell’autorità competente soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui dispongono tali fornitori di servizi.

La Corte ha in ogni caso chiarito che tali disposizioni devono necessariamente garantire, mediante norme chiare e precise che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

Nella sentenza la corte ha altresì precisato che le autorità competenti possono adottare delle misure rapide di conservazione dei dati di traffico e di localizzazione anche nel corso delle prime fasi delle indagini, se sono a rischio la sicurezza pubblica. 

Tuttavia, prosegue la Corte, il trattamento non può essere affidato alle forze di polizia senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'intervento della Corte di Giustizia non ha dunque escluso la possibilità per gli Stati Membri di adottare misure preventive che consentano l'utilizzo di questi dati, purché nel rispetto di determinate condizioni e garanzie.

dalla newsletter

autore

Contact Person Picture

Nadia Martini

Avvocato

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

i nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu