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Accumulo di energia elettrica nei sistemi fotovoltaici

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.05.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


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In Europa, la produzione e il consumo di energia sono responsabili di oltre il 75 per cento delle emissioni di gas serra. Le energie rinnovabili, oggi, rappresentano la soluzione più efficace, sostenibile e di immediata implementazione nel percorso verso la decarbonizzazione: grazie al livello tecnologico raggiunto, le FER sono indubbiamente competitive, generano un benefico “effetto calmierante” sui prezzi dell’energia ma sono, pur sempre, fonti non programmabili. 

La soluzione al problema, però, esiste: i sistemi di accumulo che si ricaricano nei periodi di alta produttività degli impianti FER e rilasciano energia o elettricità nei periodi di bassa produttività possono bilanciarne i limiti di programmabilità, conferendo stabilità al sistema di produzione e distribuzione. 

Di seguito, richiamiamo alcuni elementi distintivi dei sistemi di accumulo, con brevi cenni al quadro normativo applicabile e prerequisiti per conseguire (o mantenere) l’accesso agli incentivi da parte del “Gestore dei Servizi Energetici” (GSE).

Quali tipologie di sistemi di accumulo esistono nel fotovoltaico?​

I sistemi di accumulo integrati negli impianti solari sono costituiti da speciali batterie che immagazzinano l’energia prodotta e la rendono disponibile ai consumatori o alla rete elettrica nelle ore serali, notturne o durante i periodi di scarsa radiazione solare. 

Si suole distinguere tra sistemi di accumulo “unilaterali” e “bilaterali” (“sistemi monodirezionali” o “sistemi bidirezionali”): i primi si alimentano solo dall’impianto solare, i secondi si alimentano sia dall’impianto che dalla rete elettrica. Si tratta di sistemi a monte e a valle della produzione, di cui il primo è installato a monte e il secondo a valle rispetto al convertitore (inverter).

Altro elemento tecnologico distintivo da considerare è se l’impianto fotovoltaico sia collegato alla rete nazionale (“on grid”) o meno (“off grid”). Mentre gli impianti off grid sono dotati di un sistema di accumulo autonomo, negli impianti on grid la rete nazionale funge, per così dire, da “deposito di elettricità”, in cui viene immessa l’elettricità in eccesso durante la produzione e da cui viene prelevata l’elettricità quando è necessaria, durante le “pause di produzione”. Nel caso in cui il sistema sia integrato anche da un sistema di accumulo autonomo, l’elettricità in eccesso viene immagazzinata principalmente nel sistema medesimo e rilasciata a favore della rete nazionale solo quando viene raggiunta la capacità massima della batteria. 

Quali norme di legge si applicano all’autorizzazione dei sistemi di stoccaggio?​

In Italia, l’iter autorizzativo dei sistemi di accumulo è regolato da una serie di norme tra cui l’art. 1 del D.Lgs. n. 7/2002 (come modificato dalla Legge n. 55/2002), l’art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 76/2020 (cosiddetto “DL Semplificazioni”) e l’art. 31 del D.Lgs. n. 77/2021 e s.m.i. (cosiddetto “DL Semplificazioni bis”). 

L’autorizzazione amministrativa per l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica viene rilasciata attraverso i seguenti procedimenti e atti amministrativi, a seconda della capacità e ubicazione e in funzione del fatto che l'installazione del sistema comporti o meno l’utilizzo di ulteriore suolo: (i) procedura di autorizzazione comunale semplificata (la cosiddetta “Procedura abilitativa semplificata” (PAS); (ii) procedimento di Autorizzazione Unica da parte della Regione o della Provincia competente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 /2003; (iii) procedura di rimodulazione degli impianti ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 /2003; (iv) “edilizia libera”.

Installazione di sistemi di accumulo in impianti fotovoltaici sovvenzionati dal GSE ​​

In linea di principio, i sistemi di accumulo di energia elettrica possono essere installati in impianti fotovoltaici già incentivati senza perdere il sussidio, a condizione che siano correttamente integrati nella rete elettrica, ossia che l’installazione sia effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e liquidazione e in conformità alle relative norme tecniche (norme CEI).

Fanno eccezione gli impianti solari con potenza inferiore a 20 kW che sono gestiti in regime di scambio sul posto e sono sovvenzionati ai sensi dei decreti ministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (il “Primo Conto Energia”). In tal caso, l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica non è compatibile con il sussidio erogato dal GSE. 

Nei casi in cui l’installazione del sistema di accumulo avvenga contestualmente alla realizzazione dell'impianto, la registrazione nel cosiddetto “sistema GAUDI'” di TERNA deve essere effettuata dopo aver presentato la domanda al gestore di rete territorialmente competente secondo le regole del “Testo Integrato Connessioni Attive” (TICA"). 

Se il sistema di accumulo è integrato in impianti già attivi, il richiedente deve aggiornare la voce di registrazione nel sistema GAUDI' inserendo tutte le informazioni richieste per il sistema di accumulo. 

L’avvenuta installazione del sistema di accumulo di energia elettrica deve essere comunicata al GSE entro 60 giorni dalla messa in esercizio. Il GSE effettuerà quindi un controllo di legalità e comunicherà al richiedente l'esito favorevole. In caso di irregolarità, tuttavia, il GSE avvierà un procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90.

Secondo gli analisti, lo sviluppo delle batterie e un quadro giuridico più definito porteranno a una crescita esponenziale nella diffusione dei sistemi di storage in tutto il continente europeo, facendone una delle tecnologie abilitanti più significative del panorama energetico futuro. ​

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Trixie Bastian

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