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Reati presupposto 231: aggiunte le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

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Ultimo aggiornamento del 5.05.2023 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Il 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 19/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, che ha introdotto un nuovo reato presupposto da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”).

In particolare, è stato inserito il delitto di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” tra i reati societari previsti dall’art. 25-ter del Decreto 231.

Qual è la condotta punita?

L’art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni “chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti”. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi 8 di reclusione, al responsabile sarà applicata altresì la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista dall’art. 32-bis c.p.

Dunque, la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l’alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l’omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all’elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

Cos’è il certificato preliminare?

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l’adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.
 
Il citato art. 29, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. 

Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell’assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti. 

Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l’osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l’operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato. 

Quali sanzioni per l’ente?

Come accennato, l’art. 55 del D. Lgs. 19/2023 ha modificato l’art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la lettera s-ter e prevendendo che all’ente si applichi “per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote”, quindi fino ad un massimo di EURO 464.700,00. Sanzione che, in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità da parte dell’ente, potrà essere ulteriormente aumentata di un terzo. 

Alla responsabilità penale della persona fisica prevista dall’art. 54 del D. Lgs. 19/2023 si aggiunge, quindi, anche la previsione della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto 231. 

Chiaramente, si precisa che l’ente potrà essere sanzionato solo al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, ovvero che il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio, da un soggetto apicale o sottoposto, a causa della c.d. “colpa di organizzazione”. 

Come prevenire la responsabilità dell’ente?

Per prevenire il rischio di commissione di questa nuova fattispecie di reato, le società – soprattutto se coinvolte in operazione transfrontaliere – dovranno aggiornare il proprio modello organizzativo, se già adottato (o adottarne uno nuovo in caso contrario), effettuando un’adeguata mappatura di tale rischio e introducendo specifici presidi di tutela. 

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