Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



La nuova Class Action “consumeristica”

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 3.05.2023 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


In data 23 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 28 del 10 marzo 2023 che istituisce un’ulteriore azione rappresentativa (transfrontaliera o nazionale) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 (relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023).

La novella interviene senza modificare le norme già esistenti nel nostro ordinamento, ampliandone la casistica e le possibilità. 

Nell’ambito del Codice del Consumo, infatti, rimarrà la disciplina della class action tesa alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa davanti al Giudice italiano e regolata dalle norme di procedura previste dal Codice di Procedura Civile, alla quale si aggiunge la nuova casistica prevista dalla novella legislativa e la disciplina relativa alla class action transfrontaliera. 

Quest’ultima rappresenta un’assoluta novità e consentirà ad uno o più enti di altri Stati membri dell’Unione Europea (c.d. “qualified entities”) di promuovere davanti al giudice italiano un’azione rappresentativa. 

Così, le associazioni dei consumatori inseriti nell’elenco di cui all’elenco art. 137 del Codice del Consumo, gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea, nonché gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, potranno proporre le azioni rappresentative in Italia, senza dover raccogliere preventivamente le adesioni dei consumatori, con riguardo a violazioni delle disposizioni normative elencate nell’Allegato II-septies al Codice del Consumo.

Più nel dettaglio, le azioni rappresentative possono essere promosse nei confronti di professionisti per violazioni di norme di fonte euro-unitaria che riguardano ampie fattispecie di tutela del consumatore.
Tra le fattispecie previste nell’Allegato II-septies, si segnalano:
  1. Le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; 
  2. La pubblicità ingannevole e comparativa;
  3. La responsabilità per danno da prodotti difettosi;
  4. La responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli;
  5. La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; 
  6. La disciplina e la responsabilità dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
  7. La fornitura di energia elettrica e di gas;
  8. La disciplina inerente all’avvio, all’esercizio e alla vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.

Nell’ambito della nuova disciplina, di particolare rilievo è la possibilità di chiedere, oltre agli ordinari provvedimenti compensativi tesi a rimediare al danno sofferto dal consumatore, tipicamente mediante condanna al pagamento di una somma di denaro da parte del professionista, anche provvedimenti inibitori volti ad ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta illecita da parte del professionista.

I due tipi di provvedimenti possono essere chiesti cumulativamente, come previsto dall’art. 140 septies, primo comma, del d.lgs. n. 28/2023, e ciò manifesta l’ampia apertura della normativa europea verso la tutela dei consumatori, posto che nella disciplina della class action prevista dal codice di procedura civile, le due forme di tutela non sono cumulabili nello stesso procedimento (Cfr. art. 840-sexiesdecies, comma 9, cod. proc. civ., che prevede l’obbligo del giudice di disporre la separazione dei procedimenti nel caso di domande di tutela compensativa ed inibitoria proposte cumulativamente). 

Restano, peraltro, ferme le norme previste dal diritto internazionale privato in particolare quelle relative alla giurisdizione ed all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 

La data dell’entrata in vigore della nuova class action è fissata al prossimo 25 giugno. Dunque, la tutela secondo la nuova procedura potrà essere richiesta in relazione alle violazioni che si siano verificate successivamente a tale data. 

Autori:
Maurizio Oropesa - Associate Partner
Fabrizio Pitton - Associate

dalla newsletter

contatti

Contact Person Picture

Maurizio Oropesa

Avvocato

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu