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Conversione in legge del Decreto Semplificazioni PNRR: le principali novità nel settore delle energie rinnovabili

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Ultimo aggiornamento del 5.05.2023 | Tempo di lettura ca. 7 minuti


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La Camera, nella seduta di giovedì 20 aprile, ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la conversione del decreto 13/2023 cosiddetto “Semplificazioni PNRR” (di seguito, il “Decreto”).

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte con riferimento al settore delle energie rinnovabili.

Aree idonee, riduzione delle fasce di rispetto e autorizzazioni (art. 47)

Viene allargato il perimetro delle aeree idonee in cui installare gli impianti.  In particolare:
  • le aree idonee includono i siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti esistenti, anche se diversi dagli impianti fotovoltaici, per rifacimento, potenziamento o integrale sostituzione, con eventuale abbinamento a sistemi di accumulo energetico;
  • le modifiche, nel caso di impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, possono comportare una variazione dell’area occupata non superiore al 20 per cento;
  • per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, le modifiche sostanziali possono comportare una variazione dell’area occupata anche superiore al 20 per cento.

Inoltre, sono considerate aree idonee anche i siti e gli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali.
Viene confermata la riduzione della fascia di rispetto dai beni tutelati: da 7 km a 3 km, per gli impianti eolici, e da 1 km a 500 m, per gli impianti fotovoltaici.

Si dispone poi che le semplificazioni previste per autorizzare gli impianti a fonti rinnovabili in aree idonee si applichino anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate.

Con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aeree industriali, artigianali e commerciali in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, si conferma la qualifica di “attività di manutenzione ordinaria” non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatta salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile con i vincoli paesaggistici esistenti (valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d. lgs. 152/2006).

Esenzione VIA (art. 47)

Il Decreto stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalla VIA:
  • impianti fotovoltaici fino a 30 MW comprensivi di opere connesse, sistemi di accumulo e infrastrutture, ricadenti nelle aree idonee ex. art. 20 d. lgs. 199/2021 e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  • sistemi per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, comprensivi delle opere connesse, ricadenti nelle aree idonee ex. art. 20 d. lgs. 199/2021 e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  • progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, fino a 50 MW, ricadenti nelle aree idonee ex. art. 20 d. lgs. 199/2021 e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  • progetti di repowering di impianti eolici esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento, fino a 50 MW, ricadenti nelle aree idonee ex. art. 20 d. lgs. 199/2021 e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
  • rinnovabili offshore fino a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d. lgs. 199/2021, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.

L’esenzione dalla VIA si applicherà anche alle infrastrutture elettriche necessarie a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, così come ai progetti di impianti di stoccaggio energetico da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano Terna, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

Procedimento unico di autorizzazione e silenzio-assenso della pubblica amministrazione (art. 47) 

La disciplina del procedimento unico di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del ministero della Cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessino aree contermini.

Si prevede poi che l’autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento comprenda la verifica di assoggettabilità alla VIA e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni se il progetto è in aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico; in 60 giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi.

Inoltre, la conversione in legge del Decreto conferma che il silenzio-assenso della pubblica amministrazione varrà anche per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa. Il principio del silenzio-assenso si estende anche agli impianti mini-eolici, fino a 20 KW e di altezza non superiore a 5 metri, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.

CER e impianti agrovoltaici (artt. 16 e 49)

L’Agenzia del demanio può costituire CER, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite accedono ai relativi regimi di sostegno.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse del PNRR, possono affidare in concessione aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER.

Inoltre, le CER, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole o da cooperative agricole, possono accedere agli incentivi di cui all’articolo 8 del d. lgs. 199/2021, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agri voltaici, anche per potenze superiori a 1 MW.

Con riferimento, invece, agli impianti agrofotovoltaici, viene confermato che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, sono considerati “manufatti strumentali all’attività agricola” e quindi liberamente installabili se: 
  1. sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica;
  2. i pannelli vengono ad almeno 2 metri dal suolo; 
  3. i pannelli non saranno supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; 
  4. l’intervento viene realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole.

Incentivi biometano, soglie potenza FV, teleriscaldamento (artt. 47 e 47-bis)

Il Decreto prevede che le disposizioni di cui al decreto Mise n. 65 del 2018 (disciplina tecnica e incentivi per il biometano), continuino ad applicarsi ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e biocarburanti diversi dal biometano, per i quali:
  • alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
  • sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura;
  • qualora siano oggetto di procedura a evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l’amministrazione aggiudicatrice.

Viene prevista poi una misura che consente ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l’accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso, anche in relazione a impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Altra novità è quella che consente di incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi impianti FV sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni. In particolare, per gli impianti FV di cui al punto 2) dell’allegato II alla parte II del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), la soglia minima di potenza viene elevata da 10 MW a 20 MW.

Infine, in tema di teleriscaldamento, sono previste delle modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014, affidando all’Arera il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento).

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