Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Nuove norme sulla tutela del consumatore

PrintMailRate-it

​Ultimo aggiornamento del 1.04.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


The article is available also in English »

Der Text ist auch auf Deutsch verfügbar »


Nel 2019 è stata emanata la Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. "direttiva Omnibus") a completamento del cosiddetto New Deal for Consumers. 

La direttiva Omnibus modifica la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme europee sulla tutela del consumatore. Le norme nazionali di recepimento saranno attuate a decorrere dal 28 maggio 2022. 

La direttiva in oggetto si pone l’obiettivo di aggiornare un quadro normativo già consolidato, ma diventato ormai obsoleto alla luce delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni.

In particolare, lo scopo perseguito dalla direttiva Omnibus è quello di (i) garantire una maggiore trasparenza nell'e-commerce, anche in relazione ai prezzi; (ii) rimuovere gli oneri eccessivi gravanti in capo alle imprese; (iii) informare adeguatamente gli utenti circa i criteri di classificazione delle offerte sulle piattaforme, prevedendo l’irrogazione di sanzioni maggiormente efficaci in caso di violazioni.

La direttiva Omnibus si applica ai commercianti impegnati in transazioni online B2C e alle aziende che offrono contenuti digitali o servizi digitali ai consumatori "gratuitamente", cioè senza alcun pagamento ma in cambio di dati personali. 

I cambiamenti chiave introdotti dalla direttiva Omnibus riguardano principalmente i seguenti aspetti.

Modifiche della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Sanzioni rafforzate: introduzione di sanzioni pecuniarie ingenti, simili a quelle previste dal GDPR, per un importo massimo almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo dell’operatore nello Stato membro interessato, ovvero fino a un importo massimo di almeno 2 milioni di Euro nei casi in cui le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili.

Modifiche della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Maggiore trasparenza in relazione alle riduzioni di prezzo: nel comunicare la riduzione dei prezzi (i.e. gli sconti), gli operatori devono altresì indicare il prezzo del prodotto applicato durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima della riduzione del prezzo. 

Modifiche della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Commercializzazione di prodotti a “duplice qualità” come pratica ingannevole: le attività di marketing che promuovono un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest’ultimo, in realtà, ha una composizione significativamente diversa, può trarre in inganno i consumatori e indurli a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso.

Classificazione sul mercato: i professionisti che permettono ai consumatori di effettuare ricerche di beni e servizi (a mero titolo esemplificativo, viaggi, alloggi e attività ricreative) devono informare questi ultimi in merito ai principali parametri predefiniti che determinano la classificazione delle offerte presentate. Tali informazioni devono essere presentate in modo conciso e rese facilmente, chiaramente e direttamente accessibili al consumatore. 

Recensioni e raccomandazioni false: ai professionisti è fatto divieto di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori false, ad esempio postando "like/mi piace" sui social media, o incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonché di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, ad esempio pubblicando solo le recensioni positive e rimuovendo quelle negative.

Rimedi individuali per i consumatori: introduzione di rimedi individuali per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali. I consumatori devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Modifiche della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori

Maggiori obblighi di trasparenza: i consumatori dovranno essere informati, se del caso, delle seguenti circostanze: (i) se il prezzo che è offerto loro è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, (ii) sulle modalità di classificazione delle offerte nell’ambito dei risultati di una ricerca online, (iii) se stanno stipulando un contratto con un professionista o con un privato, e (iv) se si applicano o meno le norme sulla tutela legale del consumatore.

Tali novità legislative richiedono a tutti gli operatori dell'e-commerce l’adeguamento dei propri documenti informativi e contrattuali. 

È dunque consigliabile che qualsiasi operatore che offre i propri beni e servizi a consumatori nell'Unione europea si informi sull’impatto della direttiva Omnibus sulle proprie attività, attuando tempestivamente misure adeguate, indipendentemente dal recepimento tardivo della normativa da parte del legislatore italiano. 

dalla newsletter

contatti

Contact Person Picture

Rachele Finocchito

Avvocato

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

i nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu