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La fatica con la digitalizzazione dei tribunali tedeschi

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​Ultimo aggiornamento del 1.04.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


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A partire dal 01.01.2022, tutte le domande, dichiarazioni e notifiche degli avvocati presso i tribunali civili tedeschi devono essere fatte solo in via elettronica. 

Ciò è previsto dal § 130d ZPO: secondo questa disposizione, le memorie preparatorie delle cause e i loro allegati, così come le domande e le dichiarazioni che devono essere presentate al Tribunale per iscritto da un avvocato, da un'autorità pubblica o da una persona giuridica di diritto pubblico, comprese le associazioni da essa costituite per adempiere alle proprie funzioni pubbliche, devono essere trasmesse come documento elettronico. 

A tale scopo gli avvocati hanno un indirizzo e-mail elettronico (beA) che permette loro di trasmettere documenti e dichiarazioni ai tribunali. Se la trasmissione o la comunicazione elettronica è temporaneamente impossibile per motivi tecnici, rimane la possibilità di trasmettere secondo le regole precedenti (cioè per fax o per posta). L'esistenza di un'impossibilità temporanea deve tuttavia essere provata al momento della presentazione sostitutiva o immediatamente dopo e a richiesta del Tribunale va inviato successivamente anche un documento elettronico.

Un avvocato di Francoforte è stato il primo a dover sopportare la conseguenza dell'applicazione della disposizione sulla trasmissione obbligatoria di avvisi e documenti al Tribunale solo in formato elettronico (sentenza del 19 gennaio 2022, fascicolo n. 2-13 O 60/21). 

Il suo cliente aveva ricevuto una citazione in giudizio il 21 dicembre 2021. Ai sensi del Codice di Procedura Civile, le parti convenute devono notificare al Tribunale entro un periodo ristretto di due settimane dalla notifica della citazione una memoria con la dichiarazione se intendono difendersi o meno nel procedimento avviato. L'avvocato di cui sopra ha fatto ciò in tempo, ma ricorrendo alle vecchie forme di comunicazione (cioè la notifica via fax e il successivo avviso di difesa per lettera, avvenute rispettivamente il 3 e il 5 gennaio 2022). Questo non è stato ritenuto sufficiente dal Tribunale. 

A causa della forma inammissibile dell'avviso di difesa del suo avvocato è stata quindi emessa una sentenza di contumacia contro il convenuto.

Il Tribunale ha motivato la sua decisione, tra l'altro, affermando che, al fine di garantire una rapida ed effettiva implementazione dei nuovi obblighi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, si raccomanda un'applicazione rigida e "senza eccezioni" della nuova disposizione. 

Considerato che il dieci per cento degli avvocati tedeschi al 31 dicembre 2021 ancora non aveva un indirizzo e-mail beA, era solo una questione di tempo prima che si verificasse il primo caso giudiziario.

Sorprendentemente, la giustizia tedesca è in ritardo in questo settore. In altri paesi (ad es. in Italia), la pratica di trasmettere i documenti solo in formato elettronico si è diffusa da tempo e gli avvocati hanno a disposizione lo strumento del Processo Civile Telematico per depositare comunicazioni, atti e memorie.

Infine, in tema di invio di comunicazioni in formato elettronico in genere, va segnalato che, in un altro caso deciso recentemente dal Tribunale del Lavoro di Colonia (n. fasc. 4 Sa 315/21), il Giudice ha statuito che, qualora una comunicazione inviata da una parte contenga una dichiarazione di volontà avente effetti giuridici, la parte che invia la comunicazione è tenuta, ai sensi del § 130 del Codice Civile, a controllare ed eventualmente dimostrare, in giudizio, che la comunicazione è stata regolarmente ricevuta dalla controparte. In mancanza di tale prova, l’effetto giuridico cui mira la dichiarazione (nella fattispecie: l’invio di un’offerta di lavoro entro un determinato termine) non potrà intendersi realizzato.  

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