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Diritto assicurativo: RCA e ritardo nel pagamento del risarcimento

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Ultimo aggiornamento del 25.03.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti

Nel caso oggetto della pronuncia, all’esito di un sinistro stradale, la vittima aveva chiesto il risarcimento alla compagnia assicurativa, la quale aveva ritardato il pagamento. 

A tale domanda ha dato risposta la recente ordinanza del 14 febbraio 2022 n. 4668 della Corte di Cassazione. 

In sede di merito, i giudici avevano ritenuto che l’assicuratore non fosse in mora. 

La Corte di Cassazione, invece, nella citata ordinanza ha stabilito che l’assicuratore della RCA, che ritardi il pagamento del risarcimento a favore della vittima di un incidente stradale, è in mora al pari di qualsiasi altro debitore. 

In particolare, si legge nella citata ordinanza, la mora scatta una volta decorso il termine stabilito dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni Private. 

Infatti, decorso tale termine, la mora si presume e spetta al debitore l’onere di provare la non imputabilità del ritardo. 

Si tratta di un dato da tenere in debita considerazione sia per l’assicuratore RCA che per il danneggiato.
L’assicuratore, quando la mora gli sia imputabile, deve infatti:
  • pagare gli interessi compensativi dovuti dal responsabile, ex art. 1219 c.c., se il debito è inferiore al massimale;
  • pagare gli interessi di mora sul massimale stesso, ex art. 1224 c.c., se il debito è superiore al massimale: l’assicuratore in mora nel pagamento dell’intero massimale è tenuto infatti a sopportare gli effetti della mora senza limiti (ossia oltre il massimale), dal momento che le conseguenze del ritardo non derivano dal fatto illecito dell’assicurato ma dall’inadempimento dell’assicuratore.

E’ bene precisare inoltre che la mora dell’assicuratore non è esclusa dal fatto che questi abbia ritardato il pagamento per la mancanza di prova in ordine ad alcune delle voci di danno richieste dalla vittima o per via della difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro o per l'intervento di assicuratori sociali.

L’assicuratore della RCA, infatti, può evitare gli effetti della mora soltanto dimostrando che:
  1. l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c., oppure;
  2. attraverso l'offerta reale o secondo gli usi; 
  3. o attraverso il deposito liberatorio ex art. 140 del Codice delle Assicurazioni Private.

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Federica Bargetto

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