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Il Bonus carburante per fronteggiare l’emergenza energetica

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Ultimo aggiornamento del 28.03.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


A seguito della crescente instabilità e dell’incremento dei prezzi del carburante, il Governo ha varato il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, con il quale viene introdotta una serie di misure atte a fronteggiare l’emergenza energetica. Una di quelle riguarda i lavoratori dipendenti. Si tratta del “Bonus carburante”.

Il legislatore ha stabilito che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti non concorre al reddito entro il limite massimo di 200,00 Euro per lavoratore (articolo 2 del Decreto Legge n. 21/2022). Il beneficio è previsto, al momento, per il solo 2022.

L’articolo 2 che introduce il Bonus carburante non fornisce maggiori dettagli, a parte la previsione sulla copertura finanziaria della norma. 

Non viene specificato se l’importo del Bonus Carburante va ad aggiungersi a quello previsto per i beni in natura ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR (258,23 Euro), ma ritengo che questa sia l’unica soluzione logica, diversamente questa la misura non rappresenterebbe alcunché di nuovo rispetto alla preesistente normativa applicabile ai fringe benefit. 

Non è tantomeno chiaro cosa succederà al superamento della soglia dei 200,00 Euro. Si potrà utilizzare, per l’importo residuo, l’esenzione prevista per i beni ceduti e i servizi prestati a titolo gratuito dal datore di lavoro ai lavoratori, entro la soglia massima di ulteriori 258,23 Euro? Altra domanda che ci si pone è se al superamento del predetto importo di 200,00 Euro o di entrambi gli importi (200,00 Euro + 258,23 Euro), qualora fossero cumulabili,   gli stessi concorreranno interamente a formare il reddito o per la parte superiore ai 200,00 Euro?

Visti la visibilità mediatica che è stata concessa al Bonus Carburante e il largo interesse che quest’ultimo ha suscitato nei datori di lavoro e nei lavoratori sarebbe auspicabile che il legislatore o l’Agenzia delle Entrate sciolgano presto questi nodi, affinché questo strumento risulti fruibile senza portare con sé rischi interpretativi e operativi che possano vanificarne la convenienza.

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