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Rating di legalità: cosa cambia con il nuovo Regolamento 2026

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 4.03.2026 | Tempo di lettura ca. 5 minuti

Il rating di legalità è un indicatore premiale, espresso in un punteggio da ★ a ★★★, che segnala l’adozione da parte dell’impresa di elevati standard di legalità, trasparenza e condotta etica. L’adesione è volontaria e le imprese che lo possiedono possono beneficiare di vantaggi nell’accesso a opportunità pubbliche e nei rapporti con il credito, secondo le prassi indicate dall’AGCM. 

Dal 16 marzo 2026 entrerà in vigore il nuovo Regolamento AGCM (Delibera n. 31812/2026), che introduce una disciplina più articolata e und sistema di controlli e procedure più strutturato. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Requisiti di accesso​​

I requisiti per poter accedere al rating di legalità restano invariati. Infatti, sia prima che dopo la riforma, possono presentare domanda le imprese (individuali o in forma societaria) che cumulativamente:
  • hanno sede operativa in Italia;
  • sono iscritte, alla data della domanda del rating, al Registro Imprese/REA da almeno 2 anni;
  • hanno fatturato (dell’esercizio chiuso nell’anno precedente alla domanda) almeno pari a 2 milioni di euro.

​​​​Il possesso di questi requisiti e l’assenza di cause ostative conferisce alla società il rating legale base pari ad una ★ che può essere incrementato al ricorrere dei requisiti premiali. 

Requisiti obbligatori (cause ostative) e perimetro dei soggetti: l’inasprimento 2026​​

Il nuovo Regolamento tipizza e amplia le cause ostative di accesso al rating di legalità, specificando con maggior dettaglio: i reati (231, tributari — con rinvio al D.Lgs. 173/2024 per i “corrispondenti” —, salute e sicurezza, usura/estorsione, bancarotta ecc.), misure prefettizie/giudiziarie, illeciti antitrust (incluso abuso di dipendenza economica), consumeristici, revoche di finanziamenti non restituiti, violazioni tributarie/retributive/contributive/assicurative, provvedimenti ANAC con preclusioni alla contrattazione pubblica, con indicazione di periodi e condizioni di riammissibilità e ipotesi di “completa ed effettiva dissociazione”.

Con riferimento alle figure apicali da valutare al fine del rating di legalità viene introdotta una definizione unitaria e più ampia. L’impresa deve quindi mappare più accuratamente chi rientra tra i “soggetti rilevanti”, aggiornare le autodichiarazioni e rafforzare il monitoraggio interno su reati/illeciti e misure ostative.

Punteggio, durata e procedimenti: le novità chiave​​

La struttura del punteggio resta invariata: una stella iniziale, incrementabile attraverso l’attribuzione di singoli “+” per ciascun requisito premiale soddisfatto; ogni tre “+” comportano l’aggiunta di una stella, fino al limite massimo di ★★★, secondo il modello confermato dall’AGCM.

Il nuovo Regolamento mantiene una serie di requisiti premiali analoghi a quelli previsti dalla disciplina del 2020 — tra cui l’adozione di modelli 231 o funzioni di compliance, la sottoscrizione di protocolli di legalità, l’impiego di sistemi di tracciabilità dei pagamenti, l’implementazione di processi di responsabilità sociale d’impresa, l’iscrizione in white list, l’adesione a codici etici o strumenti ADR, l’adozione di modelli anticorruzione e la denuncia di reati con esercizio dell’azione penale.

L’articolo 10 del Regolamento 2026 riformula tuttavia in modo organico l’intera disciplina dei requisiti premiali, precisando la portata dei singoli criteri, introducendo soglie e condizioni più puntuali (ad es. pagamenti tracciati per oltre la metà delle operazioni sottosoglia, CSR certificata) e ampliando il sistema con nuovi elementi premiali, tra cui il riconoscimento aggiuntivo per le imprese che abbiano maturato almeno tre rinnovi consecutivi del rating.

Con il nuovo Regolamento si passa da una durata biennale a una triennale; la domanda di rinnovo è presentabile da 6 mesi a 60 giorni prima della scadenza; se il termine è rispettato, il rating resta efficace fino alla decisione. È possibile presentare, in corso di validità, domanda di incremento del punteggio.

Come anche nel passato l’AGCM decide in 60 giorni, con possibilità di sospensioni o proroghe per esigenze istruttorie. È previsto il coinvolgimento dell’ANAC, così come la facoltà dell’AGCM di richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche e ai Ministeri competenti. Rimane confermato anche il ruolo della Guardia di Finanza, che annualmente verifica un campione pari al 10 per cento delle imprese titolari di rating; nella disciplina del 2026 tale previsione è riformulata e sistematizzata agli articoli 22 e 23. La pubblicità dei provvedimenti continua ad avvenire attraverso l’elenco tenuto dall’AGCM, aggiornato con le attribuzioni, sospensioni, revoche e annullamenti del rating.

Transizione dal vecchio al nuovo regime: cosa fare (scadenze e passi)​

Il nuovo Regolamento 2026 contiene specifiche disposizioni transitorie (Art. 25) che disciplinano domande pendenti e rating in essere alla data del 16 marzo 2026.

In caso di domanda ancora pendente al 16 marzo 2026:
  • la domanda si intende ritirata se non viene ripresentata, entro 30 giorni (quindi entro il 15 aprile 2026), secondo le nuove regole;
  • il termine dei 60 giorni per la decisione ricomincia a decorrere dalla nuova presentazione.

Nel caso in cui l’impresa dovesse già essere in possesso del rating di legalità al 16 marzo 2026, l’impresa dovrà:
  • entro 60 giorni (entro il 15 maggio 2026) comunicare all’AGCM l’eventuale sussistenza di motivi ostativi alla luce del nuovo regolamento, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Autorità;
  • in caso di comunicazione corretta e tempestiva, il rating rimane valido sino al 16 novembre 2026 o, se precedente, fino alla sua scadenza naturale;
  • in caso di mancata comunicazione, se l’AGCM accerta cause ostative applicabili, può revocare il rating con effetti dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento e applicare un divieto di presentare nuova domanda per un determinato periodo.

Questa fase transitoria è particolarmente delicata: eventuali omissioni di comunicazione o errori di valutazione possono tradursi non solo nella perdita immediata del rating, ma anche nella preclusione all’ottenimento futuro.

Conclusione​​

Il passaggio al Regolamento 2026 non altera la finalità originaria del rating di legalità – promuovere e premiare comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e rispetto delle regole – ma ne innalza sensibilmente il livello dei presidi e la qualità delle verifiche richieste alle imprese.

In questo contesto, un’analisi preventiva della compliance aziendale e un accompagnamento nella gestione dei rapporti con l’AGCM possono ridurre in modo significativo il rischio di contestazioni e consentire di valorizzare appieno il rating di legalità nei rapporti con banche, clienti e pubbliche amministrazioni. ​

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