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I Power Purchase Agreement e l’allocazione dei rischi

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 31.03.2025 | Tempo di lettura ca. 8 minuti


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I Power Pur​chase Agreement, contratti di fornitura di energia di lungo periodo, sono considerati tra gli strumenti più interessanti per il futuro sviluppo delle energie rinnovabili e la transizione energetica delle imprese. 

Esistono diverse tipologie di PPA: Corporate PPA, conclusi tra sviluppatori / produttore e acquirenti / utilizzatori finali dell’energia. Utility PPA o Merchant PPA conclusi con Utility ovverosia società che rivendono l’energia ai propri clienti o sul mercato.  On-site PPA, in cui l’impianto è fisicamente collegato all’acquirente e cede alla rete solo l’energia non utilizzata dall’acquirente medesimo. Off-site PPA, in cui l’elettricità acquistata è consegnata alla rete elettrica. PPA Fisici o PPA Virtuali.

Al di là delle diverse configurazioni e classificazioni, i contratti PPA disciplinano rapporti commerciali tra produttori, intermediari e acquirenti di energia elettrica da fonti rinnovabili (e garanzie di origine) e sono funzionalmente collegati ai contratti per la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti nonché ai contratti di finanziamento. È, quindi, estremamente importante identificare gli scopi e tutelare contrattualmente i molteplici interessi, non sempre convergenti, perseguiti dai diversi “attori” coinvolti attraverso un’attenta stesura non solo dei PPA ma anche di tutti i contratti ad essi collegati: contratti EPC, O&M, Contratti di Servizi di lungo periodo, contratti di superficie, contratti di finanziamento, direct agreement, solo per citarne alcuni.

Quali sono gli obiettivi e interessi tutelati attraverso i PPA nella prospettiva dei venditori e degli offtaker acquirenti?

Attraverso i PPA, i Produttori sono interessati ad assicurarsi un ritorno garantito dell’investimento e quindi conseguire la bancabilità del progetto necessaria per accedere ai finanziamenti connessi allo sviluppo, cantierabilità e costruzione degli impianti, fuori dallo schema tipico delle tariffe incentivanti che ha caratterizzato il mercato delle rinnovabili nei primi anni del suo sviluppo; gli Off Taker / Acquirenti (soprattutto imprese energivore) sono interessati a garantirsi l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e di garanzie d’origine a un prezzo stabile e competitivo, conseguendo al contempo obiettivi di riduzione di emissioni nocive, rendicontabili grazie alle garanzie di origine e in linea con gli obblighi di dovuta diligenza in materia di sostenibilità delineati dalle normative europee. 

Nella prospettiva delle imprese acquirenti, la possibilità di abbassare e stabilizzare i costi di approvvigionamento dell’energia elettrica costituisce l’obbiettivo principale dei PPA, grazie ai quali è possibile ridurre la volatilità dei costi e generare risparmi nel lungo periodo, contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli impatti negativi e quindi dei rischi ESG connessi alla propria attività. Nella prospettiva degli sviluppatori di impianti FER e produttori di energia, i PPA rappresentano invece lo strumento per assicurare e regolamentare i futuri introiti legati alla vendita di energia, garantendo il rimborso dei finanziamenti e quindi, come detto, la bancabilità dei progetti.

I “Rischi di Flessibilità” e il ruolo dei trader​

Esistono tuttavia delle variabili e dei rischi tipicamente connessi ai contratti energetici di lungo periodo e alla non programmabilità delle fonti rinnovabili che, soprattutto nei primi anni di diffusione dei PPA, hanno comportato la necessaria intermediazione di grossisti, trader e utilities dell’energia dotati di una ampia conoscenza del mercato e quindi delle capacità di amministrare professionalmente tali rischi. Si tratta dei cosiddetti “Rischi di Flessibilità” legati al fatto che la capacità di produzione di energia elettrica dell’Impianto FER potrebbe essere inferiore a quanto pattuito con l’acquirente con conseguente necessità di acquisire l’energia eccedente altrove. I Rischi di Flessibilità possono essere efficacemente mitigati esternalizzando verso un grossista, un trader o una società utility il compito di reperire altrove e cedere all’acquirente / off taker l’energia che il Produttore non è in grado di produrre attraverso i propri Impianti FER. Anche per questo, i Corporate PPA sono frequentemente concepiti e configurati come contratti trilaterali o quadrilaterali firmati tra Produttori, trader, utilities e Acquirenti finali dell’energia elettrica o sono comunque frequentemente conclusi secondo lo schema dei Sleeved PPAs in cui convivono due contratti funzionalmente collegati: un contratto stipulato tra produttore / venditore e trader / grossista o utility e un secondo contratto tra trader / grossista o utility e acquirente finale.

I principali rischi di cui tener conto ​

Tra i principali rischi di cui tener conto nella redazione e negoziazione dei PPA, si possono richiamare i seguenti.

Rischio-sviluppo del progetto​

Se il PPA viene concluso prima della cantierabilità e costruzione del progetto, sussiste il rischio che l’impianto non consegua i titoli autorizzativi necessari per la sua costruzione e connessione alla rete elettrica o, una volta ottenuta la cantierabilità, sia costruito e allacciato alla rete elettrica in ritardo rispetto al cronoprogramma pattuito. Nel PPA, questo rischio va disciplinato attraverso delle condizioni sospensive ma anche attraverso delle penali (aventi funzione di limitazione di responsabilità per il Produttore e indennizzo a favore dell’Acquirente / Offtaker). All’Acquirente può essere offerta la facoltà di risolvere il contratto in ipotesi di ritardo eccedente un certo periodo di tolleranza. A monte, nei contratti di appalto, sviluppo e cosviluppo, il Produttore dovrà negoziare con le proprie controparti contrattuali (in particolare, con le imprese incaricate di costruire e connettere l’impianto alla rete) delle clausole di salvaguardia che tengano conto dei rischi e delle potenziali responsabilità del Produttore verso l’Acquirente, prevedendo delle misure di indennizzo coerenti al livello di responsabilità assunto dal Produttore verso l’Off Taker. In ottica banca finanziatrice, il rispetto dei tempi e la buona esecuzione della costruzione, è rilevante, oltre che per i titoli autorizzativi, anche per l’ottenimento di eventuali incentivi e perché la delibera della banca non può prevedere periodi di preammortamento eccessivamente lunghi.   

Rischio di performance, Volume e Profilo Orario​

L’impianto FER, una volta installato, potrebbe presentare dei difetti, non produrre il volume di energia elettrica atteso o non generare l’elettricità nel corso delle ore secondo le previsioni. Tale evenienza rappresenta un rischio rilevante per l’Acquirente (che ha necessità di approvvigionarsi con continuità) ma anche per il fornitore che si sia impegnato a fornire energia costantemente con contratti baseload, indipendentemente dalle variazioni nella domanda o nella produzione. Un elemento rilevante ai fini della bancabilità è circoscrivere le responsabilità del Produttore / Venditore entro i limiti delle sue obbligazioni e al caso di avveramento di circostanze ricadenti sotto la sua sfera di controllo, escludendo ad esempio responsabilità per eventi di forza maggiore o riconducibili ad inadempimenti di terzi. Rispetto a questo rischio, i contratti sleeved PPA devono trovare una quadratura tra gli interessi contrapposti del Produttore (interessato a limitare per quanto possibile le proprie responsabilità) e l’Acquirente (interessato a garantirsi l’approvvigionamento costante di energia elettrica) e implicano l’inserimento di clausole specifiche di garanzie di performance nei contratti EPC ed O&M stipulati tra il Produttore e gli appaltatori incaricati della costruzione, manutenzione e gestione dell’Impianto FER. Sotto questo profilo, è fondamentale negoziare i PPA unitamente agli altri contratti comunque connessi alla realizzazione, connessione alla rete elettrica e finanziamento dell’Impianto FER.

Rischio Prezzo​

Se il PPA è a prezzo fisso, il Venditore assume il rischio relativo al volume di energia prodotta e consegnata mentre l’Acquirente assume il rischio del prezzo, esponendosi al rischio che il prezzo pattuito nel contratto sia superiore al prezzo dell’energia elettrica che avrebbe potuto reperire altrove sul mercato. Il rischio rilevante (e potenzialmente molto impattante) riguarda il prezzo di acquisto dell’energia eccedente la capacità dell’Impianto FER del Produttore.

Rischio di cannibalizzazione​​​​

Il prezzo orario dell’elettricità ha una correlazione negativa o inversamente proporzionale rispetto al livello di produzione di energia elettrica. Quando la produzione degli impianti FER raggiunge il picco in una certa zona, l’eccesso di offerta rispetto alla domanda riduce il prezzo dell’energia e viceversa. Se l’offerta è bassa, ad esempio per questioni metereologiche, l’eccesso di domanda comporta un incremento del prezzo zonale orario. Questo rischio viene tipicamente allocato e gestito dagli intermediari che si siano contrattualmente impegnati a fornire l’energia eccedente la capacità produttiva dell’Impianto FER del Produttore / Venditore.

Ma si riflette, evidentemente, anche in un rischio per l’acquirente di energia nell’ipotesi in cui, a causa della bassa produzione di energia, debba ricorrere all’acquisto di energia elettrica da terzi a un prezzo non predeterminato, sostenendone il costo. 

Rischio Credito / Credit settlement​

L’Acquirente potrebbe essere in ritardo nei pagamenti e quindi inadempiente o addirittura incapace di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento. Nel PPA possono quindi essere previsti delle clausole e degli strumenti di garanzia – ivi comprese lettere di patronage, fideiussioni bancarie e assicurative, garanzie corporate - che consentano al Produttore di assicurarsi per quanto possibile l’incasso dei pagamenti del corrispettivo dell’energia. 

Rischio Credito / Credit Replacement​

A seguito del protratto inadempimento dell’Acquirente, il Produttore potrebbe giovarsi di una clausola che gli consenta di interrompere la fornitura e identificare un nuovo Acquirente con cui proseguire nel rapporto di somministrazione di energia. Occorre inoltre ricordare che, ai sensi del D.L. n. 208 del 31 dicembre 2024 (c.d. DL Emergenze) recentemente convertito in legge, il GSE subentra alla parte inadempiente in caso di PPA stipulato tramite la Piattaforma GME. Il GSE però risponde solo in ultima istanza.

Modifiche legislative e regolatorie​

Modifiche regolamentari e legislative anche di natura fiscale potrebbero interferire sulla realizzabilità, sostenibilità finanziaria e redditività dei progetti. Il Contratto PPA dovrebbe prevedere e disciplinare le misure di mitigazione dei rischi legislativi e regolamentari, prevedendo ad esempio degli obblighi di rinegoziazione delle condizioni economiche laddove dovessero essere introdotte delle norme applicabili alle parti allo scopo di ristabilire, per quanto possibile, l’equilibrio contrattuale.

Forza maggiore​​

Potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli che potrebbero interferire temporaneamente sull’esecuzione dei contratti PPA. I contratti PPA devono quindi dettagliare le conseguenze legate all’avveramento di circostanze di forza maggiore che ostacolino, impediscano o rendano eccessivamente onerosa l’esecuzione del contratto. 

Allocazione dei rischi e durata del contratto​

Tutti i rischi sopra richiamati devono essere efficacemente allocati tra le diverse Parti dei contratti PPA in modo da rispettare un criterio di imputabilità, capacità di prevenirne l’avveramento o mitigarne gli effetti e quindi più efficace controllo, con diminuzione dei costi di transazione correlati. Un elemento contrattuale di grandissima rilevanza su cui concentrare l’attenzione è la durata del contratto che deve essere coerente alla durata di tutti gli altri contratti, negozi giuridici e titoli autorizzativi connessi al funzionamento dell’Impianto FER e quindi all’adempimento del PPA. In linea di principio, più ampia è la durata del PPA, migliore è la bancabilità del Progetto (a favore del Produttore) e la stabilità nel tempo dei prezzi dell’energia (a favore dell’Off-Taker).

Le opportunità dei PPA​​​​​​​

Al di là delle variabili contrattuali di cui tener conto, i PPA possono rappresentare uno strumento prezioso per le aziende, in particolare per i grandi consumatori di energia, per proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi e promuovere azioni concrete a sostegno della transizione energetica e della sostenibilità.

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