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Le principali novità legislative del D.L. Energia 2

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​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 29.03.2024 | Tempo di lettura ca. 8 minuti



Il panorama legislativo italiano nel settore dell'energia ha recentemente subito ulteriori significative trasformazioni con l'approvazione del Decreto-legge 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024, noto comunemente come D.L. Energia 2. 

Questo decreto introduce una serie di misure mirate a promuovere la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e l'innovazione nel settore, riflettendo l'impegno del Paese verso una transizione energetica sempre più urgente e necessaria.

Ecco le principali novità legislative con riferimento alla promozione delle energie rinnovabili contenute nel citato Decreto.

Art. 1. Misure per promuovere l’autoconsumo FER da parte delle imprese energivore​

In questo articolo vengono presentate strategie per accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. 

Difatti, e fino al 31.12.2030, nel caso di più istanze concorrenti per progetti di impianti fotovoltaici e/o eolici per i quali si renda necessaria concessione della medesima superficie pubblica, gli enti, nella fase di aggiudicazione, concederanno la precedenza ai progetti idonei a soddisfare il fabbisogno energetico di imprese energivore (iscritte all’apposito elenco presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – “CSEA”). 

Il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica – “MASE” definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità FER da parte delle imprese energivore, (eolici e FV > 200 kW) da parte di imprese energivore o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche tramite grossisti, contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile. Su richiesta dell’impresa energivora, il GSE potrà, per i primi 3 anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, vendendo l’energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia. L’energia anticipata dovrà essere restituita nei successivi 20 anni allo stesso prezzo. L’anticipo e la restituzione avverranno secondo contratti per differenza a due vie “CFD”. 

Gli impianti FER devono entrare in esercizio entro 40 mesi dalla stipula del CFD.

Art. 4 - Disposizioni per incentivare le Regioni ad ospitare impianti FER​

Dal 2024 al 2032, sarà introdotto un fondo per sostenere la compensazione e il riequilibrio ambientale e territoriale a fronte dell'installazione di impianti rinnovabili. Questo fondo sarà utilizzato per promuovere la decarbonizzazione, promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e accelerare e digitalizzare il processo di autorizzazione degli impianti e delle infrastrutture di rete. Questo Fondo verrà alimentato tramite i ricavi delle aste di CO2 per un valore di 200 milioni di Euro. 

Per i primi tre anni, il contributo di 10 €/kW/anno per i nuovi impianti di potenza superiore ai 20 kW (idroelettrici e geotermici esclusi) è stato soppresso esclusivamente per i produttori di energia FER che hanno acquisito il titolo per la costruzione degli impianti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.

Le risorse del Fondo saranno assegnate alle Regioni in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi burden sharing, e per il solo anno 2024 saranno premiate le Regioni che abbiano provveduto con legge all’individuazione delle aree idonee, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DM del MASE sulle aree idonee (ancora da approvare) e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Art. 4bis – Novità in materia di interventi di revamping e repowering​​

Con l’articolo in questione, il Legislatore ha inteso dedicarsi ai cosiddetti interventi di rifacimento e/o potenziamento degli impianti, comunemente noti come gli interventi di revamping e repowering. Si prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III sempre nel rispetto delle nuove soglie di potenza così come individuate nell’art. 9 comma 9 sexies del DL Energia 2 (vedi sotto).

Tale norma, però, andrà senza dubbio letta in coordinazione con le semplificazioni autorizzative già introdotte dal Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, (c.d. Decreto Semplificazioni bis, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) e dal Decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 (c.d. Decreto Energia, convertito in Legge n. 34 del 27 aprile 2022, di seguito "DL Energia").

Difatti, occorre ricordare che con le modifiche intervenute sul Decreto Legislativo 28/2011 (specie sugli art. 4,5,6 e 6bis) ad opera dei già citati Decreto Semplificazione bis e D.L. Energia 1, gli interventi di revamping e repowering che, per definizione, vengono realizzati in aree in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e, dunque, sono considerati idonei ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021, sono autorizzati tramite:
  1. DILA: in questo caso non è richiesta alcuna valutazione ambientale o paesaggistica - indipendentemente dalla potenza finale – quando questi interventi non comportino un aumento della superficie occupata degli impianti e delle aree delle opere di interconnessione, compresa la modifica della soluzione tecnologica utilizzata, rientranti nei parametri dimensionali previsti. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, la DILA si applica agli interventi che, anche a seguito delle sostituzioni dei moduli e della modifica del layout originario, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
  2. PAS, edilizia libera e Autorizzazione Unica: trattandosi di procedure che non pregiudicano alcuna valutazione ambientale, l'intervento proposto può essere soggetto a:
  • screening VIA, applicabile come regola generale a qualsiasi impianto di potenza superiore a 1 MW (cfr. Allegato IV Parte II Codice dell'Ambiente);
  • VIA, applicabile alle opere elencate negli Allegati II e III della Parte II del Codice dell'Ambiente o agli impianti rinviati a VIA a seguito dello screening VIA o agli impianti che ricadono in aree protette.

In ogni caso, l’art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità di sottoporre all’autorità competente una richiesta di valutazione preliminare del progetto al fine di valutare la necessità di una procedura di VIA o di screening VIA per gli interventi di modifica, estensione e/o adeguamento tecnici dell’impianto

Art. 4 ter –Incentivi per impianti fotovoltaici in aree agricole e per gli interventi di revamping e repowering

Con le novità introdotte dall’art. 4 ter, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole possono accedere agli incentivi statali per le fonti rinnovabili previsti dal D. Lgs. 199/2021.

A riguardo, viene agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva.

Art 4 quater -Misure di sostegno all’edilizia privata

L’art. 4 quater ha introdotto modifiche all'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata (D.L. Ucraina), prevedendo le seguenti novità:
  • vengono prorogati di 30 mesi i termini di avvio dei lavori previsti dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, quindi anche per l’Autorizzazione Unica, nel caso di titoli autorizzativi ottenuti entro il 30 giugno 2024 e purché il termine di avvio dei lavori non sia decorso al momento della richiesta di proroga;
  • tale proroga ha conseguenze anche per quanto riguarda l’accesso agli incentivi per il GSE nel caso di progetti che hanno ottenuto una posizione utile in graduatoria, in quanto determina uno slittamento di tutti i termini, tra cui, in particolare anche quello per l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

Art. 9 - Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica e ulteriori semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili in materia di VIA, PAS e Autorizzazione Unica

Il comma 9 sexies eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.
Il comma 9 septies eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti PV sono sottoposti a PAS, anziché ad Autorizzazione Unica.
Il comma 9 octies precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 9 novies prevede espressamente che, con riferimento al parere di concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all’esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, il parere del MIC ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell’ambiente provvede all’adozione della VIA.

Il comma 9 decies estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell’interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell’interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l’ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo.

Il comma 9 undecies, infine, consente l’avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica degli impianti da fonti rinnovabili e di accumulo anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.​

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