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Direttiva Omnibus: Le nuove norme del codice del consumo

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Ultimo aggiornamento del 22.03.2023 | Tempo di lettura ca. 4 minuti 


Sabato 18 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 di recepimento della Direttiva Omnibus (alias Direttiva (UE) 2019/2161). 

Il Decreto, atteso da oltre un anno, introduce rilevantissime modifiche al Codice del Consumo di cui tutte le imprese B2C dovranno tenere conto a partire dal prossimo 2 aprile (ad eccezione delle disposizioni in materia di riduzione dei prezzi, applicabili dal 1 luglio 2023).

Le principali novità

Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
  • l’introduzione di nuove prescrizioni in materia di annunci di riduzioni di prezzo (corroborate da sanzioni amministrative in caso di inosservanza): ogni annuncio di riduzione del prezzo, oltre al prezzo attuale del prodotto, dovrà indicare il prezzo precedente più basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti. Sono sottratti all’applicazione di tale obbligo i prodotti agricoli e alimentari deperibili e i “prezzi di lancio”. Le nuove regole si applicano anche in occasione di vendite straordinarie ma non in caso di vendite sottocosto;
  • l’adozione di nuove definizioni quali «mercato online», «fornitore di mercato online», «servizio digitale», chiaramente ispirate agli strumenti e canali digitali, oramai universalmente diffusi nel commercio al consumo;
  • l’ampliamento delle fattispecie di pratiche commerciali ingannevoli: tutte le imprese dovranno (i) astenersi da attività di marketing volte alla promozione di un bene come identico ad un altro commercializzato in un diverso Stato membro, che abbia una composizione o delle caratteristiche significativamente diverse (c.d. “dual quality”); (ii) indicare chiaramente, nel caso di prodotti offerti su mercati online, il soggetto – professionista o privato - che offre in vendita i prodotti, tenuto conto che, nel caso del privato, non troveranno applicazione le norme a tutela del consumatore; (iii) informare dei parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti, ogniqualvolta si offra la possibilità di ricercare prodotti offerti da professionisti diversi (tale obbligo, tuttavia, non si applica ai fornitori di motori di ricerca online); (iv) garantire l’attendibilità delle recensioni sui prodotti;
  • l’ampliamento degli obblighi informativi nei contratti a distanza tra professionisti e consumatori e l’introduzione di obblighi supplementari per i contratti conclusi su mercati online;
  • l’estensione del diritto di recesso a 30 giorni per i contratti conclusi in occasione di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore ovvero di escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti ai consumatori;
  • a vantaggio del professionista, la previsione che, in caso di recesso dal contratto, quest’ultimo possa  – salve alcune eccezioni – impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto o del servizio digitale, rendendolo inaccessibile al consumatore o disattivando il suo account utente.

Le novità in tema di contratti aventi ad oggetto la fornitura di dati personali

Altra novità di grandissimo rilievo è l’estensione dell’applicazione di alcune disposizioni già previste dalla normativa (su obblighi informativi, diritto di recesso, obblighi di consegna, mezzi di pagamento, ecc.) anche a contratti conclusi tra un professionista e un consumatore che prevedono quale corrispettivo la fornitura di dati personali al professionista. 

Conseguentemente, pare confermato l’approccio introdotto nel 2021 secondo il quale il dato potrebbe diventare merce di scambio con cui si può «pagare» un servizio. Un tema su cui ci attendiamo precisazione da parte del Garante Privacy.

Le sanzioni e i diritti dei consumatori in caso di pratiche commerciali scorrette

Il recentissimo Decreto di recepimento della Direttiva Omnibus comporta un deciso inasprimento delle sanzioni previste in caso di pratiche commerciali scorrette e imposizione di clausole vessatorie. A seconda della gravità e della durata della violazione e tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista, potranno essere irrogate sanzioni da 5.000 a ben 10.000.000 di Euro. 

Le sanzioni non potranno essere inferiori ad Euro 50.000 nei casi di pratiche scorrette concernenti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori o che minaccino, anche indirettamente, la sicurezza dei minori.

Nel caso di sanzioni inflitte nell’ambito di infrazioni transfrontaliere, l’importo massimo della sanzione irrogata dall’Autorità potrà essere pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati membri interessati dalla violazione, ovvero pari ad Euro 2.000.000 qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili. 

È in ogni caso fatto salvo il diritto del consumatore leso da pratiche commerciali sleali di avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge. 

Le nuove norme impattano su qualsiasi rapporto B2C, online e offline. Occorre dunque che qualsiasi operatore che offra i propri beni e/o servizi in Italia e all’interno dell’Unione si affretti ad adeguare i propri canali e-commerce e i propri documenti contrattuali per conformarsi alle novità legislative ed evitare di incorrere in ingenti sanzioni. 

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