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Smart-Working e fine dello stato di emergenza: Obbligo di accordo scritto dal 1 aprile 2022

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Ultimo aggiornamento del 3.03.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti




A due anni dai DPCM del Marzo 2020 che hanno consentito il c.d. ‘smart-working semplificato’, con la fine dello stato di emergenza prevista per il 31 Marzo 2022 è giunta l’ora di interrogarsi sul futuro di questo strumento, sull’opportunità e sulle condizioni del suo utilizzo oltre l’emergenza, in condizioni di ‘nuova normalità’.

Infatti, a partire dall’1 Aprile 2022 tornerà in vigore la normativa contenuta nella Legge n. 81/2017, come integrata dal Protocollo Nazionale sullo Smart-Working emanato dal Ministero del Lavoro nel Dicembre 2021.

Di conseguenza, ciascun datore di lavoro, che intenda consentire ai propri dipendenti di continuare a svolgere la loro attività da remoto (anche per pochi giorni alla settimana o al mese), dovrà necessariamente stipulare con loro un accordo scritto (individuale o collettivo, a termine o a tempo indeterminato), che dovrà regolare molteplici aspetti, tra cui:
  • le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, compresa l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
  • i tempi di riposo;
  • le misure per assicurare la disconnessione dagli strumenti di lavoro;
  • la regolamentazione degli strumenti di lavoro;
  • le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro;
  • le condotte che possono determinare sanzioni disciplinari;
  • l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • la regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il citato accordo, che dovrà essere trasmesso preventivamente al Ministero del Lavoro tramite apposita piattaforma web, dovrà essere progettato tenendo conto di numerosi aspetti, attinenti anche all’organizzazione aziendale, alla protezione dei dati personali e alla sicurezza dei sistemi e delle informazioni aziendali.

In assenza di accordo, dal 1 Aprile p.v. non sarà più possibile consentire ai propri dipendenti di proseguire lo svolgimento delle loro attività lavorative da remoto. Invero, senza accordo, il datore di lavoro non potrà fare affidamento sulla copertura I.N.A.I.L. garantita agli smart-workers dalla Legge n. 81/2017 in caso di infortuni o malattie professionali, con il rischio di essere ritenuto civilmente e penalmente responsabile per gli eventuali danni subiti dal lavoratore, né potrà usufruire degli incentivi economici che saranno introdotti in caso di regolamentazione dello smart-working tramite accordi collettivi aziendali.

In aggiunta all’obbligo di stipulare detto accordo scritto, il Protocollo Nazionale prevede altresì particolari obblighi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative e digitali dei dipendenti in smart-working, per la cui realizzazione si renderà necessario delineare appositi programmi di training. 

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