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Nuove regole sulla vendita di beni in Germania

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Ultimo aggiornamento del 16.02.2022 | Tempo di lettura ca. 6 minuti

A partire dal 1 gennaio 2022 in Germania sono entrate in vigore nuove disposizioni relative alla compravendita e, in particolare, alla vendita di prodotti con contenuto digitale. Tali disposizioni sono state emanate in attuazione della direttiva UE 2019/771, la quale ha abrogato la direttiva 1999/44/CE.


La nuova disciplina per i beni difettosi

A seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2019/771, è stato modificato il § 434 BGB (Codice civile tedesco), che riguarda la disciplina dei prodotti difettosi. La nuova disciplina prevede che, affinché un bene possa definirsi conforme, debba rispettare le caratteristiche oggettive, soggettive e di montaggio.

Per caratteristiche soggettive si intende che il bene sia conforme a quanto è stato concordato fra le parti. Il bene soddisfa i requisiti soggettivi se:
  • ha la qualità concordata fra le parti
  • è adatto all'uso previsto dal contratto, e
  • viene consegnato con gli accessori concordati e le istruzioni concordate, comprese le istruzioni di montaggio e installazione.

Per caratteristiche oggettive si intendono le qualità abituali di un bene o ciò che l'acquirente può normalmente aspettarsi da quel bene. Il bene soddisfa le caratteristiche oggettive se:
  • è adatto ad un uso “normale”
  • ha una qualità che è usuale per beni dello stesso tipo e che l'acquirente può aspettarsi, tenendo conto (i) della natura dei beni e (ii) delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto del venditore o di un suo intermediario, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta,
  • è conforme ad un campione o esemplare fornito dal venditore al compratore prima della conclusione del contratto, e
  • viene consegnato con gli accessori, compreso l'imballaggio, le istruzioni di montaggio o installazione e altre istruzioni che l'acquirente può aspettarsi di ricevere.

Qualora si debba eseguire il montaggio, l'articolo è conforme ai requisiti di montaggio, se il montaggio:
  • è stato eseguito correttamente o
  • è stato eseguito in modo improprio, ma questo non è dovuto né a un montaggio improprio da parte del venditore né a un difetto nelle istruzioni consegnate dal venditore.

Nonostante la nuova disciplina possa apparire simile alla precedente, la novità introdotta consiste nel fatto che ora, per ritenere un bene “conforme”, esso debba rispettare le caratteristiche soggettive ed oggettive (ed eventualmente quelle di montaggio) del bene. A differenza del passato pertanto, non è sufficiente che il bene rispetti l'accordo che si può essere concluso fra le parti in merito alle sue caratteristiche.

Il recepimento della direttiva ha portato alla modifica anche del § 476 BGB, il quale stabilisce che una modifica contrattuale dei requisiti oggettivi richiede una specifica informazione da parte del venditore al consumatore e un accordo esplicito e separato delle parti. Di conseguenza, in futuro non sarà più sufficiente che le condizioni generali prevedano questo tipo di modifica, essendo necessaria una informazione specifica.

La novità sui beni con elementi digitali

L'ulteriore novità introdotta dalla legge riguarda la vendita di "beni con elementi digitali" (§ 475b BGB). Essi non devono essere confusi con i cosiddetti prodotti digitali (contenuti e servizi digitali) recentemente introdotti nel diritto tedesco dal § 327 BGB, in attuazione della direttiva sui contenuti digitali. Esempi classici di beni con elementi digitali sono per esempio gli smartphone o gli elettrodomestici con la cosiddetta funzione intelligente.

Il nuovo § 475b BGB prevede che gli elementi con contenuto digitale, oltre a soddisfare i requisiti soggettivi, oggettivi e di montaggio, debbano soddisfare ulteriori requisiti, quali:
  • per gli elementi digitali, gli aggiornamenti concordati nel contratto d'acquisto devono essere forniti durante il relativo periodo contrattuale;
  • nel corso del periodo che il consumatore può aspettarsi sulla base della natura e dello scopo dei beni e dei loro elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, devono essere forniti gli aggiornamenti necessari affinché i beni restino conformi al contratto. Il consumatore deve inoltre essere informato della possibilità di tali aggiornamenti;
  • qualora si debba eseguire il montaggio o l'installazione, un bene con elementi digitali è conforme ai requisiti di installazione se l'installazione (i) degli elementi digitali è stata eseguita correttamente o (ii) anche se eseguita in modo improprio, ciò non è dovuto a un'installazione impropria da parte del venditore o a un difetto nelle istruzioni fornite dal venditore o dalla persona che ha fornito gli elementi digitali.

Le nuove regole sulla garanzia dei prodotti

Oltre all'estensione della definizione di difetti materiali per tutti i beni e l'introduzione di una definizione speciale di difetti materiali per i beni con elementi digitali, il nuovo regolamento apporta una serie di ulteriori cambiamenti per rafforzare i diritti dei consumatori nelle transazioni B2C.

Innanzitutto sono state apportate modifiche al diritto di garanzia per l'acquisto di beni di consumo. In particolare, sono state abrogate le disposizioni del precedente § 475 (4) e (5) BGB, secondo cui il venditore poteva rifiutare una successiva prestazione a causa di costi sproporzionati o limitarla ad un’ unica tipologia di prestazione. La nuova disposizione stabilisce ora che il venditore deve eseguire la prestazione supplementare entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Nel fare ciò, deve prendere in considerazione il tipo di bene e lo scopo per cui il consumatore deve utilizzare il bene.
Per quanto riguarda il tempo ragionevole, la nuova disposizione del § 475 BGB stabilisce che esso decorra ora automaticamente dal momento della notifica al venditore del difetto, senza che il consumatore sia tenuto a fissare un termine entro il quale il venditore debba adempiere. Allo scadere del termine “ragionevole” il consumatore può automaticamente richiedere il risarcimento del danno.

Il nuovo § 475 BGB stabilisce inoltre che, in caso di recesso o di restituzione della merce, le spese di spedizione siano a carico del venditore.

Termine di prescrizione

Sono state inoltre introdotte nuove disposizioni in merito alla prescrizione per i difetti dei beni di consumo, ossia:
  • se un difetto si è manifestato entro il termine di prescrizione, il termine di prescrizione inizierà a decorrere dopo la scadenza di quattro mesi dal momento in cui il difetto si è manifestato per la prima volta;
  • se il consumatore ha consegnato i beni al venditore o, su richiesta del commerciante, a un terzo per la prestazione supplementare o per il soddisfacimento dei diritti di garanzia, il termine di prescrizione dei diritti non inizia a decorrere prima della scadenza di due mesi dal momento in cui i beni riparati o sostituiti sono stati restituiti al consumatore;
  • il periodo di prescrizione per i diritti di garanzia dei consumatori non può essere concordato per essere più breve di due anni o un anno per i beni usati.
Pertanto gli imprenditori dovranno entrare nell'ottica che, se il difetto si manifesta l'ultimo giorno di garanzia del prodotto, la garanzia si protrarrà per altri 4 mesi, estendendo di fatto a 28 mesi il periodo di garanzia del prodotto. Sarà pertanto necessario che fra imprenditore e fornitore o produttore sia regolato contrattualmente questo nuovo periodo.

Garanzia per i prodotti con contenuto digitale

Anche per i bei con contenuto digitale il periodo di garanzia de facto è significativamente esteso. Ai sensi del § 475e (1) e (2) del BGB, la prescrizione per la denuncia di difetti di beni cin contenuto digitale, in caso di fornitura permanente, permane per un periodo di 12 mesi successivi alla fine del periodo di fornitura. Le azioni in caso di violazione dell'obbligo di aggiornamento permangono per i 12 mesi successivi alla fine del periodo dell'obbligo di aggiornamento.

Da questa panoramica si evince come sia importante per i commercianti che lavorano sia nell'ambito B2C che in quello B2B modifichino i loro contratti con i fornitori ed i produttori e le condizioni generali di vendita in modo che siano conformi alle nuove disposizioni. Questo riguarda in particolare i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi dei prodotti e gli aggiornamenti per i beni con contenuti digitali.

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Svenja Bartels

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