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La riforma della figura dell’agente sportivo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 20.02.2026 | Tempo di lettura ca. 4 minuti

​Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, il Legislatore ha introdotto una disciplina organica e unitaria della figura dell’agente sportivo, completando un percorso normativo avviato con l’art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e sviluppatosi nel contesto della riforma dell’ordinamento sportivo attuata mediante il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

L’intervento si colloca nel processo di progressiva sistematizzazione della regolazione pubblica dell’attività di intermediazione sportiva, tradizionalmente affidata a fonti di natura federale, con l’obiettivo di garantire uniformità applicativa, certezza del diritto e tutela degli interessi coinvolti.

La regolamentazione della figura dell’agente sportivo ha conosciuto, nel tempo, una stratificazione di fonti eterogenee. 

Inizialmente, la disciplina era prevalentemente rimessa ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, con particolare rilievo assunto dal Regolamento FIGC sugli agenti sportivi, che prevedeva requisiti di accesso, obblighi di condotta e un sistema disciplinare di matrice privatistica.

Un primo tentativo di unificazione a livello statale è stato, poi, operato con il DPCM 23 marzo 2018, emanato in attuazione della Legge di Bilancio 2018, successivamente modificato e integrato, che ha introdotto il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, disciplinando i requisiti di iscrizione, l’esame di abilitazione e le norme per l’esercizio della professione e lasciando, nel contempo, ampi margini di intervento alle Federazioni. 

Le criticità emerse in sede applicativa hanno reso necessario un intervento di riordino complessivo, oggi realizzato dal DPCM n. 218/2025. 

In particolare, ai sensi degli artt. 3 e seguenti del DPCM n. 218/2025, è istituito presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, quale strumento centrale di regolazione dell’accesso e dell’esercizio della professione. L’iscrizione al Registro assume carattere obbligatorio e costitutivo, configurandosi come presupposto imprescindibile per lo svolgimento legittimo dell’attività di intermediazione sportiva.

Il Registro è articolato in distinte sezioni, dedicate:
  • agli agenti sportivi persone fisiche;
  • alle società di agenti sportivi;
  • agli agenti stabiliti provenienti da Stati membri dell’Unione europea o dalla Confederazione svizzera, per i quali è prevista la possibilità di stabilimento o di prestazione temporanea;
  • agli agenti domiciliati, riferiti a soggetti extra-UE autorizzati allo svolgimento di attività temporanea e ammessi esclusivamente come agenti domiciliati, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 13-15 del Decreto.

La gestione informatizzata del Registro, disciplinata dall’art. 8 del Decreto, consente il deposito dei contratti di mandato e assicura la pubblicità dei dati essenziali, in attuazione dei principi di trasparenza e tracciabilità dell’attività professionale.

L’accesso al Registro è subordinato al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato dagli artt. 9–12 del DPCM. 

L’esame si articola in una prova generale, di competenza del CONI, e in eventuali prove specialistiche demandate alle Federazioni sportive nazionali. Le materie oggetto di verifica comprendono il diritto sportivo, il diritto civile, i profili fiscali e previdenziali, nonché la conoscenza dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Tale impostazione risponde all’esigenza di garantire un adeguato livello di preparazione tecnica e giuridica degli operatori.

La riforma introduce, poi, un complesso di obblighi professionali finalizzati a rafforzare la responsabilità dell’agente sportivo. 

In particolare, gli artt. 16–19 del DPCM n. 218/2025 prevedono:
  • l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale;
  • l’obbligo di formazione professionale continua, nella misura minima di 20 ore annue;
  • la forma scritta ad substantiam per i contratti di mandato, con indicazione di durata, compenso e oggetto dell’incarico.

Tali previsioni si pongono in linea con i principi generali dell’ordinamento civile, in particolare con gli artt. 1175 e 1375 c.c., rafforzando la tutela dell’atleta e della società sportiva nei rapporti di intermediazione.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato dagli artt. 20–24 del DPCM e prevede un articolato insieme di misure, che includono sanzioni pecuniarie, la sospensione temporanea dal Registro e, nei casi più gravi, la cancellazione.

Particolare rilievo assume la disciplina dell’esercizio dell’attività in assenza di iscrizione al Registro, che integra una violazione dell’ordinamento sportivo e può assumere rilevanza anche sul piano dell’ordinamento statale, ai sensi dell’art. 348 c.p. Il decreto prevede inoltre la possibilità di sanzioni nei confronti di atleti e società che si avvalgano di agenti non regolarmente iscritti.

In conclusione, la riforma introdotta dal DPCM n. 218/2025 rappresenta il punto di approdo di un processo di progressiva regolamentazione pubblica della figura dell’agente sportivo. 

Attraverso l’istituzione del Registro nazionale, l’inasprimento dei requisiti di accesso e la previsione di obblighi professionali stringenti, il Legislatore mira, in concreto, a qualificare l’attività di intermediazione sportiva come professione regolamentata ad elevato contenuto tecnico.

Nel complesso, il nuovo assetto normativo appare idoneo a garantire maggiore certezza del diritto, trasparenza del mercato e tutela degli interessi coinvolti, contribuendo al consolidamento del sistema sportivo nazionale.

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Simone Di Tommaso

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