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Decreto Semplificazioni PNRR: le principali novità nel settore delle energie rinnovabili

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​Ultimo aggiornamento del 28.02.2023 | Tempo di lettura ca. 9 minuti


Il 24 febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 13/2023 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni PNRR”) recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). 

Il Decreto che dovrà essere convertito in legge, prevede una serie di importanti novità nell’ottica di una continua semplificazione normativa per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Di seguito, un breve riepilogo dei punti salienti delle semplificazioni introdotte per le rinnovabili.

Disposizioni in materia di installazione di  impianti alimentati da fonti rinnovabili

L’art. 47 del Decreto introduce nuove disposizioni di semplificazione in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tra queste, si annoverano:
  • misure per rendere più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento. L’art. 47 del Decreto ha difatti modificato dell’art. 22 del Decreto legislativo n. 199/2021 prevedendo che “L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o  atti di assenso comunque denominati”. Se l'intervento ricade in zona sottoposta  vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza;
  • riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell’identificazione delle aree idonee: l’attuale fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela, è ridotta a tre chilometri, mentre la fascia di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri. Quindi superate tali distanze, 3 Km per gli impianti eolici e 500 m per gli impianti fotovoltaici dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, tali aree, saranno considerate idonee;
  • accorpamento dell’autorizzazione unica (AU) con il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e conclusione dell’iter dell’AU entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento: L’art. 47 del Decreto ha difatti modificato l'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo  29 dicembre  2003, n. 387, come segue “L’Autorizzazione Unica di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a  costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti  idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione  ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del  provvedimento di valutazione di impatto ambientale” 
  • resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo  12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • silenzio-assenso della pubblica amministrazione varrà anche per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa: All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 42 del 2004  sono aggiunte le seguenti: “entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis della legge 7  agosto  1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per  un  massimo di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione”. Il principio del silenzio-assenso si estende anche agli impianti mini-eolici, fino a 20 KW e di altezza non superiore a 5 metri, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • CER: Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. Inoltre, le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agri voltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

Esenzioni dalla VIA 

L’art. 14 del Decreto introduce ulteriori semplificazioni in materia di VIA.
  • nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto;
  • in tali casi eccezionali, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
  • inoltre, si stabilisce che la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva di interesse archeologico (Vpia) potrà essere fatta nel corso della Conferenza dei servizi. In particolare, “le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.”

Impianti agro-fotovoltaici

L’art. 49 del Decreto introduce nuove semplificazioni normative in materia di impianti agro-fotovoltaici.
In particolare, gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:
  1. i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; 
  2. le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Sviluppo della rete elettrica nazionale

Compaiono anche misure di semplificazione per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Una misura è volta a garantire che gli elementi emersi nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) sul piano di sviluppo della rete possano essere acquisiti e considerati anche nell’ambito della Via dei singoli interventi previsti dal piano stesso, in modo da accelerarne i tempi. In tal senso, l’art. 47 del Decreto prevede che “Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.”

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Rosa Ciamillo

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