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La validità delle notifiche PEC con casella di posta piena

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Ultimo aggiornamento del 6.12.2023 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Con l’ordinanza interlocutoria n. 32287, pubblicata in data 21 novembre 2023, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla validità o meno della notifica a mezzo PEC quanto la casella di posta è piena.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dall’eccezione di tardività di un ricorso svolta dal controricorrente nel proprio atto difensivo. Più precisamente, il controricorrente deduceva di aver notificato al ricorrente la sentenza d’appello mediante l’invio di un messaggio PEC che, però, era stato rifiutato dal sistema con la dicitura “è stato rilevato un errore 5.2.2 – InfoCert S.p.A. – casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”. 

Nonostante il rifiuto del messaggio, ad avviso del controricorrente, la notifica doveva comunque ritenersi valida ed efficace. Infatti, la mancata consegna del messaggio quando la casella PEC del destinatario è piena è circostanza imputabile esclusivamente alla negligenza del destinatario. A sostegno di ciò, il controricorrente cita l’orientamento sancito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3164/2020 con cui i Giudici di legittimità avevano sancito il principio secondo cui la notificazione avvenuta a mezzo PEC nei confronti di un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, “si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna” (Cass. Civ., ordinanza n. 3164/2020).

L’orientamento citato dal controricorrente prendeva le mosse dal presupposto che, ai sensi dell’art. 20 del D.M. n. 40/2011, il soggetto tenuto ad avere un indirizzo PEC ha anche l’onere provvedere al controllo della propria casella PEC, con la conseguenza che, in caso di casella piena, “il notificante può procedere all’utilizzazione dell’atto come se fosse stato notificato”. Questa impostazione è stata poi ripresa e confermata anche da alcune pronunce successive, e precisamente dalle ordinanze nn. 24110/2022, 26810/2022 e 25586/2023.

Tuttavia, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, nell’esaminare le difese svolte dal controricorrente ha verificato che l’orientamento citato non è univoco. Infatti, a questo se ne contrappone un secondo che è di tutt’altro avviso e che sostiene il mancato perfezionamento della notifica nel momento in cui la casella PEC del destinatario è piena e il messaggio viene, quindi, “rifiutato” dal sistema. Infatti, ad avviso di questo secondo orientamento, la notifica non potrebbe ritenersi perfezionata per via del fatto che la mancata ricezione del messaggio non garantirebbe al destinatario la “conoscenza e conoscibilità” degli atti notificati.

Questo secondo orientamento è stato inaugurato dalla sentenza n. 40758/2021 con cui la Suprema Corte aveva concluso che, nel caso in cui non fosse possibile notificare a mezzo PEC per fatto imputabile al destinatario, come nel caso della casella PEC piena, “viene in rilievo il generale principio dell’onere di ripresa del procedimento notificatorio, occorrendo dunque che – in un tempo ragionevolmente contenuto (di regola, la metà del termine concretamente applicare – il notificate procede ad ulteriore notifica, nelle forme tradizionali, presso il domicilio fisico eventualmente eletto” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 40758/2021).

Pertanto, il mancato perfezionamento della notifica impone al notificante l’onere di rinnovare la notifica, “secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 40758/2021).
Tuttavia, nel trovarsi di fronte a queste due tesi contrapposte, la Terza Sezione della Suprema Corte ha rilevato la necessità di adire le Sezioni Unite per chiedere di “rinvenire, nell’ordito normativo, una regola generale che risolva la questione all’interno della fattispecie “minima” (messaggio PEC non consegnato per casella piena del destinatario)”, prescindendo dall’elezione di un domicilio fisico tradizionale. Nel fare ciò, il Collegio rimettente ha analizzato il panorama normativo e giurisprudenziale suggerendo di estendere quanto già previsto per la disciplina concorsuale anche al di fuori di questo ambito. In materia concorsuale, infatti, vige il principio secondo cui, in caso di mancata consegna del messaggio PEC “non si ha mai il perfezionamento della notifica, occorrendo sempre una ulteriore iniziativa del notificante”, e questo a prescindere da quale sia la causa della mancata notifica e anche qualora questa sia imputabile al destinatario. Peraltro, aggiunge la Suprema Corte che relegare tale principio al solo ambito concorsuale violerebbe il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio che gli artt. 24 e 101 Cost. riconoscono in capo al destinatario della notifica.

Peraltro, nel rimettere la questione all’attenzione delle Sezioni Unite, la Terza Sezione ha posto l’accento su un ulteriore profilo che rende ancora più concreta ed attuale la necessità di giungere ad una soluzione univoca sul tema attenzionato. Infatti, con l’introduzione della Riforma Cartabia, la notifica telematica degli atti processuali è diventata obbligatoria in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare del domicilio digitale e anche qualora lo possieda per scelta pur non essendo obbligato ex lege.

Ciò posto, nel pieno rispetto della Riforma Cartabia e nell’attesa che le Sezioni Unite intervengano in materia e dipanino definitivamente le divergenze formatesi sul tema di avvenuta notifica, o meno, in caso di messaggio PEC recapitato ad una casella piena o comunque di rifiuto del messaggio/mancata notifica, onde evitare di incorrere in irreparabili decadenze e al fine di garantire il diritto di difesa e al contradditorio, è preferibile ripetere la notifica. Solo in via residuale, dando atto del tentativo di notifica via PEC fallita o dell’impossibilità di reperire il domicilio digitale del destinatario, si potrà tentare con l’iter notificatorio ordinario ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c..​

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