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Elenco degli ingredienti e formula vitaminica: la Corte di Giustizia si pronuncia in tema di etichettatura

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Ultimo aggiornamento del 2.12.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 24 marzo 2022 (causa C-533/20) ha chiarito la questione dell’indicazione della formula vitaminica all’interno dell’elenco degli ingredienti. In particolare, ha stabilito che nel caso in cui una vitamina sia stata aggiunta ad un alimento, l’elenco dei suoi ingredienti non debba comprendere, oltre alla denominazione della vitamina, la denominazione delle formule vitaminiche specificamente utilizzate.

La Corte Suprema Ungherese ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’UE se l’elenco degli ingredienti riportato nell’etichetta di un prodotto alimentare arricchito (nella fattispecie, margarina arricchita da vitamine) debba comprendere, oltre alla denominazione della categoria di vitamina aggiunta, anche l’indicazione delle formulazioni vitaminiche specificamente utilizzate insieme stessa. 

La formula vitaminica indica lo specifico gruppo di composti chimici la cui formula identifica una specifica vitamina.

In EU la disciplina è armonizzata per quanto riguarda le regole sull’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti. Il Regolamento (CE) n. 1925/2006 comprende infatti all’All. II l’elenco delle formule da considerarsi ammesse in relazione alle vitamine indicate nella lista positiva dell’All. I dello stesso. 

Ad esempio, per la “Vitamina D” sono ammesse le formule “colecalciferolo” e “ergocalciferolo”.

La Corte di Giustizia è stata dunque chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in tema di etichettatura. 

In particolare, la questione chiedeva se il Regolamento suddetto, tenuto conto dell’art. 18, par. 2 dello stesso in tema di “denominazione specifica” di un ingrediente, debba essere interpretato nel senso che nel caso di aggiunta di una vitamina ad un alimento l’elenco degli ingredienti dello stesso debba comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l’indicazione della formula vitaminica utilizzata.

Dopo una disamina delle disposizioni del suddetto Regolamento rilevanti nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha rilevato che il Regolamento medesimo utilizza denominazioni quali “Vitamina A”, “Vitamina D”, o ancora “Vitamina E” per indicare nella dichiarazione nutrizionale le vitamine presenti in quantità significative negli alimenti (v. art. 9, par. 1 lett. l), art. 30 ed Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011).

Conseguentemente, osserva la Corte, “per garantire l’interpretazione e l’applicazione coerenti delle diverse disposizioni di tale regolamento, occorre ritenere che sia con queste medesime denominazioni che tali vitamine dovrebbero anche essere designate ai fini della loro indicazione nell’elenco degli ingredienti (elenco cui fanno riferimento gli artt. 9, par. 1, lettera b) e 18 del Regolamento) (v. CGUE C-533/20, par. 44, corsivo aggiunto)”. 

La Corte di Giustizia, ricordando che la ratio di tutela dei consumatori del Regolamento in esame, traducendosi nell’esigenza di fornire informazioni “precise, chiare e facilmente comprensibili” (art. 7), esige di prendere come punto di riferimento il “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto” (v. CGUE C-533/20, par. 47, corsivo aggiunto e v. Considerando n. 18 Direttiva 2005/29/CE). 

La designazione delle vitamine con denominazioni quali “Vitamina A”, “Vitamina D”, etc. nella dichiarazione nutrizionale e la parallela aggiunta di formule vitaminiche nell’elenco degli ingredienti renderebbe l’informazione al consumatore medio meno facilmente comprensibile. 

Ad esempio, indicare “Vitamina D” nella dichiarazione nutrizionale, e specificare “colecalciferolo” nell’elenco degli ingredienti non costituisce un’informazione facilmente comprensibile dal consumatore medio. 

Piuttosto, occorre utilizzare il termine “Vitamina D” anche nell’elenco degli ingredienti, che rappresenta, quindi, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la denominazione specifica ai sensi dell’art. 18 art. 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. 

Oltre alla denominazione della vitamina stessa, non è, invece, obbligatorio indicare anche il nome della forma di vitamina utilizzata nello specifico (ad es. “colecalciferolo”), come ha chiarito, appunto, la Corte di Giustizia nella sentenza del 24 marzo 2022. 

Chiaramente, l’operatore alimentare è libero di indicare il nome della forma di vitamina utilizzata oltre alla categoria (ad es. “Vitamina D (colecalciferolo)”). 

Per evitare obiezioni e ridurre il rischio di sanzioni, le aziende devono pertanto conformarsi alla suddetta interpretazione della Corte di Giustizia per le etichette dei prodotti alimentari arricchiti. 

Occorre, al riguardo, ricordare che questi requisiti non si applicano solo agli alimenti arricchiti con vitamine, ma anche a quelli contenenti sali minerali. 

Ad esempio, nel caso di aggiunta di un minerale come il “citrato di trimagnesio, nell’elenco degli ingredienti dell’alimento arricchito, lo stesso va indicato con il nome specifico di “magnesio”, mentre sarebbe poco chiaro o addirittura fuorviante utilizzare solo il nome della formula specifica “citrato di trimagnesio”; ciò non pregiudica la possibilità di utilizzarlo in aggiunta, cioè “magnesio (citrato di trimagnesio)”.

Autore 
Marianna Vanuzzo - Senior Professional

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