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La digitalizzazione del processo civile all’esito della Riforma Cartabia

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Ultimo aggiornamento del 22.11.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, il legislatore ha inserito nel codice di procedura civile diversi articoli al fine di attuare la digitalizzazione del processo civile allo scopo di raggiungere gli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio. 

In tal senso, l’art. 196-quater, in primis, prevede che il deposito di atti e documenti debba avvenire con modalità telematiche in ogni fase e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con la conseguente necessità di sviluppare il sistema telematico per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace e di implementare il servizio - solo parzialmente funzionante - per i giudizi dinanzi alla Cassazione.

Fondamentali sono anche gli artt. 127, 127-bis e 127-ter c.p.c. che, sulla scia delle disposizioni emergenziali emanate durante la pandemia, consentono al Giudice di servirsi di modalità di trattazione della causa alternative rispetto alla presenza fisica dei difensori in aula.

Più precisamente, l’art. 127 c.p.c., rubricato “Direzione dell’udienza”, consente al Giudice di servirsi dei collegamenti audiovisivi per trattare l’udienza, ovvero di prevederne la trattazione con modalità telematiche, purché , però, non sia necessaria la presenza in aula dei difensori, con conseguente esclusione di tale facoltà quando l’udienza venga chiamata per escussione testi, interrogatorio formale, giuramento, ovvero in tutti gli altri casi in cui il codice di rito ne richieda espressamente la presenza. 

Il provvedimento con cui si informano le parti della modalità di trattazione alternativa prescelta il Giudice, dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima della udienza, affinché le parti, entro 5 giorni dalla comunicazione, possano opporsi mediante apposita istanza, che potrà essere anche congiunta. 

Qualora l’istanza non sia condivisa, il Giudice avrà la facoltà di disporre lo svolgimento di un’“udienza mista”; vale a dire che l’udienza si svolgerà in presenza per le parti che ne hanno fatto espressa richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre, ferma comunque la facoltà per queste ultime di partecipare all’udienza in presenza pur non avendo avanzato la relativa istanza. 

Il provvedimento con cui il Giudice decide dell’istanza eventualmente proposta non è reclamabile e dovrà essere reso almeno 5 giorni prima della data di udienza.

I termini appena indicati possono essere ridotti d’ufficio solo qualora sussistano particolari ragioni di urgenza di cui, però, dovrà essere dato atto nel provvedimento stesso. 

Con espresso riferimento alle note scritte, l’art. 127-ter c.p.c., nel rispetto del principio di sinteticità, stabilisce che le note di trattazione scritta debbano contenere le sole istanze e conclusioni, ovvero ciò che le parti avrebbero verbalizzato qualora fossero state fisicamente presenti in udienza. 

Infatti, il deposito delle note di trattazione scritta equivale alla presenza in udienza. Pertanto, qualora le parti non depositino le note, il Giudice, nel rispetto degli artt. 181 e 309 c.p.c., dovrà fissare una nuova udienza assegnando un ulteriore termine per il deposito di nuove note. 

Se le parti omettono di depositare anche le seconde note, previa verifica della regolarità della notifica delle comunicazioni da parte della cancelleria, il Giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.

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