Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Product Liability: i rischi di risarcimento per le imprese e le polizze assicurative

PrintMailRate-it

​Ultimo aggiornamento del 19.10.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


La Product liability ovvero la “responsabilità da prodotto difettoso” rappresenta uno dei maggiori rischi per le imprese a causa degli importi molto elevati dei possibili risarcimenti. 

Le imprese, infatti, ormai producono e vendono in un mercato sempre più vasto e ciò significa che possono trovarsi ad operare anche in mercati stranieri, connotati da normativa diversa da quella nazionale con tutti i rischi che ne conseguono.

Inoltre, ci sono paesi, come gli Stati Uniti, ove esistono addirittura istituti sconosciuti al nostro sistema di civil law. I così detti “punitive damages” ovvero i danni punitivi.

I danni punitivi sono infatti un istituto in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito, laddove questi riesca a provare che il danneggiante ha agito con malice - termine approssimativamente traducibile con dolo - o gross negligence (colpa grave).

In Italia la disciplina della Product Liability è contenuta agli artt. 114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

Rispetto a quest'ultimo ambito applicativo la specialità della tutela del consumatore riguarda due elementi ben precisi, quali il tipo di danno risarcibile e derivato da prodotto difettoso o insicuro e la qualifica di consumatore del soggetto che chiede il risarcimento con esclusione dell'utilizzatore professionale o per scopi commerciali. 

Ai sensi dell'art. 115 del Codice del Consumo, è "prodotto" ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa l'elettricità (comma 1 e 2), mentre per "produttore" si intende il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima.
  
La responsabilità per i danni derivanti da prodotto difettoso  (cfr. art. 114 Codice del Consumo) è attribuita al produttore del bene stesso; la stessa può tuttavia ricadere sul fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto, laddove questi abbia omesso di comunicare identità e domicilio del fornitore.

Per attribuire al produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, nel nostro ordinamento, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale che ricollega il primo al secondo, inteso come suo effetto e conseguenza (cfr. art. 120, comma 1, Codice del Consumo). 

Dal canto suo il produttore deve dimostrare fatti e circostanze idonei a escludere la sua responsabilità (comma 2, stessa norma), quindi provare ad esempio di non aver mai messo in circolazione il prodotto, che il difetto non esisteva al momento dell'immissione sul mercato o che sia insorto dalla necessità di conformare la merce stessa ad una norma imperativa o a un provvedimento vincolante.

Potrà altresì respingere gli addebiti, provando che, attraverso le conoscenze scientifiche e tecniche, possibili al tempo della commercializzazione del prodotto, non era stato possibile individuarne elementi di difettosità o che la relativa realizzazione non è avvenuta per la vendita o per qualsiasi altra distribuzione a titolo oneroso nell'ambito della propria attività professionale.

Infine nel caso le contestazioni riguardino una parte componente o la materia prima, potrà contestare che il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

Ebbene, certo è che nonostante queste possibili esimenti, la portata del risarcimento che può essere ingente in termini monetari sia per numero di consumatori coinvolti che per il tipo di ordinamento giuridico in cui si opera e ciò rende la “Product Liability” uno dei maggiori rischi di impresa.

Sul mercato, proprio per far fronte a tale rischio, esistono polizze assicurative ad hoc che rientrano nel più ampio alveo delle cd. Polizze RC. Tali polizze sono normalmente impostate secondo la formula cd. "Claims Made", che fa partire il sinistro dalla data di denuncia del danno subito o della richiesta di risarcimento per il prodotto difettoso. Tali polizze non garantiscono tuttavia la retroattività della copertura o almeno non sempre.

È dunque bene che le aziende, oltre ovviamente ad ottemperare con la massima attenzione e diligenza a tutta la normativa specifica in relazione alla sicurezza del prodotto a tutela degli utilizzatori dello stesso ed al fine di evitare difetti e danni da prodotto difettoso, prestino attenzione, anche prima che il difetto e/o il danno si verifichino, alle possibili criticità derivanti dalla Product Liability, ove possibile, prendendo informazioni sulle caratteristiche degli ordinamenti giuridici in cui operano e verificando le proprie coperture assicurative. 

dalla newsletter

Contatti

Contact Person Picture

Federica Bargetto

Avvocato

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu