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L’intervento dell’Antitrust (AGCM) a tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette: il caso di Facile.it

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Ultimo aggiornamento del 15.10.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso, tramite l’irrogazione di sanzioni per un totale di 7 milioni di Euro, il procedimento istruttorio avviato nei confronti di alcune società del gruppo Facile.it in merito ad alcune pratiche commerciali scorrette connesse a servizi di comparazione e preventivazione in campo finanziario e assicurativo. Tali pratiche venivano realizzate attraverso il sito Facile.it.

Con il termine “pratiche commerciali” si intende ogni attività legata alla promozione, vendita o fornitura di beni o servizi ai consumatori, siano esse dichiarazioni, comunicazioni commerciali, azioni di marketing o pubblicità di ogni tipologia e genere. Il Codice del Consumo definisce l’ambito entro cui le pratiche commerciali sono da considerarsi lecite, vietando in generale di compiere pratiche commerciali scorrette.

Possono essere considerate pratiche commerciali scorrette, le pratiche che:
  • sono contrarie all’obbligo della diligenza professionale ossia non hanno la competenza e l’attenzione richieste in riferimento alla onesta pratica del mercato e al principio generale di buona fede;
  • compromettono o sono idonee a compromettere in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio, alterando la capacità di quest’ultimo di prendere una decisione consapevole o inducendolo ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.

Il Codice del Consumo distingue le pratiche commerciali scorrette in:
  • ingannevoli, quando contengono informazioni non rispondenti al vero o comunque sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio (articoli 21-23 Codice del Consumo). L’induzione in errore può riguardare, tra gli altri: l’esistenza o la natura del prodotto; le sue caratteristiche principali; il prezzo. Si badi che l’ingannevolezza può essere determinata anche dall’omissione di alcune informazioni rilevanti per il consumatore;
  • aggressive, quando il professionista agisce mediante molestie, coercizione, forza fisica o altre forme di indebito condizionamento (artt. 24-26 Codice del Consumo). L’aggressività dipende, tra gli altri, dallo sfruttamento di eventi tragici o circostanze gravi o dall’eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali.

L’AGCM (nota ai più come “Antitrust”) è competente per il controllo del rispetto delle regole in materia ed interviene d’ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse. L’Antitrust ha infatti il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette, eliminarne gli effetti, vietarne la diffusione e comminare sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 Euro a 5.000.000 Euro).

In questo caso specifico l’AGCM è stata chiamata ad esaminare alcune pratiche commerciali scorrette connesse a servizi di comparazione e preventivazione in campo finanziario e assicurativo erogate da alcune società del gruppo Facile.it.

All’esito del procedimento istruttorio, l’AGCM ha emesso sanzioni nei confronti delle società per un totale di 7 milioni di Euro.

La prima pratica, ritenuta di natura ingannevole in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, è relativa al fatto che in nessun punto della procedura viene indicato all’utente, con messaggi di immediata e necessaria lettura, che i risultati della comparazione dei prestiti sono provvisori e che le condizioni economiche della singola offerta possono essere riviste, anche in peius, dalla finanziaria una volta effettuata la richiesta di finanziamento. Si tratta, secondo l’Autorità, di un’informazione fondamentale che riguarda le effettive condizioni contrattuali applicate e, come tale, in grado di incidere sulla scelta del consumatore. 

Inoltre, con riferimento alle polizze RC Auto, non viene chiarito in modo adeguato che Prima Assicurazioni S.p.A. non è una compagnia assicurativa, ma una società di intermediazione di prodotti assicurativi che offre polizze con risarcimento solo in forma indiretta. Si tratta di informazioni che incidono sul tipo di servizio assicurativo reso e quindi in grado di influenzare la valutazione da parte del consumatore che deve effettuare la scelta di acquisto.

La seconda pratica, ritenuta invece di natura aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, consiste nel proporre, in maniera insistente, polizze assicurative abbinate a prestiti personali anche a consumatori che in un primo momento avevano manifestato la volontà di non stipulare la polizza stessa. 

Inoltre, sia per i prestiti sia per le polizze RC Auto, vengono sollecitati telefonicamente anche gli utenti che, dopo aver salvato il preventivo, non lo avevano espressamente richiesto e, dunque, non lo desideravano.

Tali condotte sono perciò idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e costituiscono una forma di pressione indebita, in grado di condizionarne le scelte commerciali.

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Isabella Corrias

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