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La composizione negoziata: un tentativo di superare la crisi d’impresa evitando le procedure concorsuali

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Ultimo aggiornamento del 28.10.2021 | Tempo di lettura ca. 5 minuti

Un nuovo strumento volto ad intercettare e risolvere le situazioni di reversibile difficoltà prima che sfocino in situazioni ben più gravi per la continuità d’impresa, senza accedere alle procedure concorsuali.

Questo è il fulcro della legge 147 del 21 ottobre 2021, conversione con modificazioni del D.L. 118/2021, che introduce una nuova, inedita procedura, volontaria e stragiudiziale, per la risoluzione della crisi d’impresa denominata “Composizione negoziata della crisi” (‘CNC’).

La nuova CNC prevede che l’imprenditore, anche agricolo o non fallibile (sotto soglia), che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, possa chiedere, a partire dal 15 novembre, data di inizio dell’operatività della CNC, attraverso un’apposita piattaforma telematica gestita da Unioncamere, la nomina di un esperto della crisi indipendente, che avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i suoi creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio e della probabilità di crisi o insolvenza.

L’esperto, scelto da una commissione sulla base di appositi elenchi formati secondo i criteri stabiliti dalla normativa, ed in possesso di specifica formazione e requisiti di indipendenza, una volta accettato l’incarico, dovrà “senza indugio” convocare l’imprenditore ed i suoi consulenti per verificare, in primo luogo, che esista una concreta prospettiva di risanamento e che la stessa sia ragionevolmente perseguibile attraverso una delle soluzioni privatistiche o giudiziali offerte dalla CNC.

Una volta accertata la concreta possibilità di risanamento, l’esperto procede incontrando le altre parti interessate dalla procedura, fungendo da agevolatore per il buon esito delle trattative per addivenire ad una soluzione concordata della situazione di difficoltà dell’impresa.

La procedura è caratterizzata in generale dalla riservatezza del contenuto delle trattative, dalla necessaria trasparenza e completezza delle informazioni fornite dall’imprenditore, dalla buona fede e correttezza della conduzione delle trattative da parte di tutti gli stakeholders coinvolti e dall’obbligo di partecipazione alle stesse che grava sulle banche e gli intermediari finanziari.

A differenza delle procedure concorsuali, l’intervento giudiziale nel corso delle trattative è limitato ai casi in cui l’imprenditore chieda al tribunale:
  1. l’applicazione di misure protettive del patrimonio;
  2. l’autorizzazione per contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più rami della stessa, senza l’applicazione delle norme sulla solidarietà per le passività relative all’azienda ceduta ex art. 2560 c.c.;
  3. di rideterminare equamente (in mancanza di accordo stragiudiziale) il contenuto di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, per il periodo necessario e come misura indispensabile per poter assicurare la continuità aziendale.

Occorre segnalare che la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio dev’essere accompagnata dalla pubblicazione della richiesta stessa nel registro delle imprese, circostanza che comporta, implicitamente, la divulgazione dell’esistenza di una procedura di CNC in corso.

La disciplina prevede una durata massima della CNC pari a 180 giorni decorrenti dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto, prorogabili con accordo delle parti per ulteriori 180 giorni. 

Durante tale periodo rimane sospesa l’applicazione delle norme che prevedono obblighi di ricapitalizzazione a ripianamento delle perdite ovvero l’attivazione tempestiva per la messa in liquidazione della società, senza che tale giustificata inerzia possa essere fonte di responsabilità per gli organi della società.

Inoltre, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, senza ingerenze da parte di organi giudiziari, ma con obbligo di informare in via preventiva l’esperto in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti con l’andamento delle trattative; su tali atti l’esperto fornisce il proprio parere e, se l’atto è compiuto ugualmente, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

All’esito delle trattative, la disciplina della CNC tipizza le soluzioni a disposizione delle parti.

Innanzitutto è previsto che l’imprenditore, in via stragiudiziale, possa concludere un contratto, con uno o più creditori, che produca alcuni effetti predeterminati dalla legge sul trattamento dei debiti tributari, ovvero un accordo a cui saranno riconosciuti gli effetti di cui al piano attestato di risanamento, senza che sia necessaria l’attestazione di un professionista.

Qualora le soluzioni stragiudiziali, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione anche ad efficacia estesa, comunque applicabili all’esito della CNC, non siano percorribili, il debitore potrà, oltre ad accedere alle ordinarie procedure concorsuali, depositare in tribunale domanda per l’omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che non prevede alcuna votazione da parte dei creditori, ma la sola omologazione da parte del tribunale.

L’intervento normativo, oltre ad introdurre la CNC, ha di nuovo rivisto l’impianto normativo sulla crisi d’impresa e le procedure concorsuali, rinviando nuovamente l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (‘CCI’), prevedendo un generale slittamento delle norme non ancora entrate in vigore al 16 maggio 2022, mentre, con specifico riferimento alle disposizioni riguardanti la procedura di allerta, un rinvio sino al 31 dicembre 2023, circostanza che potrebbe testimoniare l’intenzione del legislatore di apportare ulteriori modifiche, o addirittura abbandonare, prima della loro effettiva entrata in vigore, tali previsioni.

Inoltre, è stato previsto il rinvio dell’obbligo per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative di dotarsi dell’organo di controllo laddove le stesse abbiano superato le nuove soglie di cui all’art. 2477 c.c.: la nuova data di adeguamento coinciderà con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022, ovvero con l’anno 2023.

Infine, il provvedimento legislativo ha di fatto anticipato l’applicazione di alcuni istituti previsti dal CCI, introducendo nella disciplina dell’attuale Legge Fallimentare un nuovo art. 182 septies volto a disciplinare gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, che permettono l’estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, una nuova disciplina della convenzione di moratoria, l’istituto degli accordi di ristrutturazione agevolati, che prevedono maggioranze ridotte rispetto agli accordi di ristrutturazione ordinari nel caso in  cui si verifichino le condizioni richieste dalla legge, e l’estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione anche ai soci illimitatamente responsabili.

Autori:
Franca Vianello - Associate Partner

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