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Clausole Incoterms nei contratti di compravendita internazionali

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Ultimo aggiornamento del 26.10.2023 | Tempo di lettura ca. 15 minuti


La recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’efficacia della clausola Incoterm “Ex Works” inserita in contratti di compravendita internazionali costituisce l’occasione per fare il punto della situazione in merito alla individuazione del giudice competente a decidere controversie internazionali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis).


Per l'economia di un paese, una rilevanza particolare è assunta dai contratti internazionali, conclusi tra imprese aventi sedi in paesi di Stati diversi. Dal punto di vista normativo, per tali contratti vengono in rilievo una serie di normative sovranazionali riguardanti sia la normativa applicabile (si pensi al Reg. n. 593/2008, c.d. Roma I, o alla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1980 in materia di compravendita, c.d. CISG) che in materia di competenza giurisdizionale, rispetto al quale un ruolo fondamentale è rivestito dal Regolamento n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, in materia di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni emesse da giudici degli Stati membri dell’Unione Europea in materia civile e commerciale.

Il presente contributo si propone di approfondire, in particolare, la questione relativa alla individuazione del giudice competente a decidere controversie in materia di contratti di compravendita tra imprese aventi sedi in diversi paesi (dell’UE ma non solo). Tale tematica risulta essere di attualità: infatti, con l’ordinanza n. 11346 del 02/05/2023 (data ud. 04/04/2023) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato il proprio precedente orientamento rispetto alla possibilità di determinare convenzionalmente il luogo di consegna (con ripercussioni anche ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale) tramite l’inserimento, nel contratto di compravendita, della clausola Incoterm “Ex works”.

Il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio ai sensi del Reg. n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis)

Come criterio generale, il Reg. Bruxelles I-bis stabilisce, che ogni persona avente domicilio in uno Stato membro può ivi essere convenuta in giudizio (Art. 4, c.d. foro generale presso il domicilio del convenuto). Il domicilio di una società si determina, in via di principio, sulla base della sua sede statutaria oppure quella della sua amministrazione centrale oppure il suo centro d’attività principale (Art. 63 co. 1). 

In materia contrattuale, il Regolamento Bruxelles I-bis prevede inoltre una serie di competenze concorrenti rispetto al sopraccitato foro generale del convenuto. Ciò significa che l’attore può decidere se convenire in giudizio il convenuto presso il domicilio di quest'ultimo oppure presso uno dei fori concorrenti indicati dal Regolamento stesso. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 7 co. 1 n. 1) del Regolamento stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
  • a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
  • b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

  • la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).

Questioni interpretative insorte sopra il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio

Diverse sono le questioni sull’interpretazione di tale disposizione, insorte nel corso degli anni, giunte all'attenzione e risolte infine dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nelle proprie sentenze.

Obbligazione dedotta in giudizio come obbligazione caratterizzante il contratto 

Controverso era, anzitutto, se la norma fosse da intendere nel senso che individuasse autorità giurisdizionali potenzialmente diverse a seconda che venisse dedotta in giudizio la prestazione caratterizzante il contratto (consegna del bene, nel caso di vendita; esecuzione del servizio, nel caso di prestazione di servizi) oppure quella di pagamento di tale prestazione. La CGUE, con sentenza del 3 maggio 2007, resa nella causa C-386/2005 (Color Drack), ha chiarito che con la disposizione in esame "il legislatore comunitario ha inteso rompere esplicitamente, per i contratti di vendita, con la passata soluzione secondo cui il luogo di esecuzione era determinato per ciascuna delle obbligazioni controverse in conformità al diritto internazionale privato del giudice adito. Designando autonomamente come «luogo di esecuzione» il luogo in cui l’obbligazione che caratterizza il contratto deve essere adempiuta, il legislatore comunitario ha inteso centralizzare la competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali e determinare una competenza giurisdizionale unica per tutte le domande fondate sul contratto".

Peraltro, nella sentenza Color Drack, la CGUE ha aggiunto che tale soluzione è applicabile anche in caso di pluralità di luoghi di consegna, purché siti in un unico Stato membro. In particolare, in ipotesi del genere, il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’attore potrà citare il convenuto dinnanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono uniformate al dictum della CGUE a partire dall’ordinanza del 05/10/2009, n. 21191, a mente della quale “Deve dunque ritenersi che, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute“.

Di fatto, sulla base della giurisprudenza della CGUE (recepita dalla Cassazione) l’art. 7 co. 1 n. 1) del Reg. Bruxelles I-bis va pertanto letto e interpretato come segue: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a)in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione caratterizzante il contratto”.

Linea di demarcazione tra "compravendita di beni" e "prestazione di servizi"

Successivamente, con sentenza del 25 febbraio 2010, resa nella causa C-381/2008 (Car Trim), la CGUE ha chiarito un altro aspetto particolarmente delicato, relativo alla distinzione tra compravendita e prestazione di servizi (rilevante, ai sensi dell’art. 7 co. 1 n. 1) del Reg. Bruxelles I-bis, anche ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale). 

Per risolvere tale questione la CGUE ha fatto anzitutto riferimento ad una serie di disposizioni sovranazionali che disciplinano la compravendita di beni che devono essere dapprima fabbricati o prodotti dal venditore e che prevedono che le forniture di merci da fabbricare o produrre sono inquadrabili come contratti di vendita, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale.

Oltre a ciò, la CGUE ha inserito, nella propria valutazione, anche il tema della responsabilità in cui incorre il fornitore. In concreto, la Corte ha stabilito che “i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento”.

Determinazione del luogo di “consegna” del bene oggetto di compravendita

Con la sopraccitata sentenza Car Trim, la CGUE si è inoltra pronunciata sulla questione se il luogo di consegna del bene oggetto del contratto del contratto di compravendita vada individuato in via autonoma sulla base del diritto comunitario, concludendo per una soluzione positiva. Secondo la CGUE, ai fini della determinazione del luogo di consegna, il Regolamento “esclude il ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro del foro nonché al diritto sostanziale che sarebbe applicabile in base a quest’ultimo”. 

Detto ciò, l’individuazione del luogo di consegna, rilevante ai sensi del Reg. Bruxelles, deve avvenire sulla base di una verifica per steps:
  • Occorre, anzitutto, verificare – senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile – se le parti abbiano convenuto un luogo di consegna in base al contratto. 
  • Qualora il contratto non contenga alcuna disposizione che riveli – senza far ricorso al diritto sostanziale – la volontà delle parti in merito alla fissazione del luogo di consegna, quest’ultimo è il luogo beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente alla destinazione finale degli stessi.

Le SS.UU. della Cassazione, con la già citata ordinanza del 05/10/2009, n. 21191, si sono allineate al dictum della CGUE, sancendo in particolare che, stante la preminenza del diritto comunitario, così come interpretato dalla GCUE, il luogo di consegna della prestazione caratteristica, quale luogo rilevante anche ai fini della giurisdizione, deve determinarsi secondo i criteri stabiliti dalla CGUE, risultando viceversa irrilevanti, ai fini della determinazione della giurisdizione, i luoghi stabiliti dal diritto sostanziale o di diritto internazionale privato del singolo Stato (con la conseguente che, ad es., i luoghi individuati rispettivamente dall’art. 31 e 57 CISG con riferimento alle obbligazioni di consegna del venditore e di pagamento del prezzo da parte del compratore non sono da prendere in considerazione e sono irrilevanti ai fini della determinazione del luogo di consegna di cui al Reg. Bruxelles).

Identificazione del luogo di consegna “in base a contratto”: rilevanza degli usi commerciali

Dopo la sentenza Car Trim, restava ancora da chiarire in che misura fosse possibile prendere in considerazione termini e clausole del contratto che non contengano un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna, ai fini di determinare il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti.

A tal riguardo, la CGUE, nella successiva sentenza del 9 giugno 2011, emessa nella causa C-87/2010 (Electrosteel), ha anzitutto rilevato che, in base all’art. 23 del Reg. Bruxelles (ora art. 25 del Reg. Bruxelles I-bis) “una clausola attributiva di competenza può essere conclusa non solo per iscritto o oralmente con conferma scritta, ma anche in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato”, aggiungendo che “Non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere che si tenga conto di tali usi commerciali per l’interpretazione di altre disposizioni del medesimo regolamento e, in particolare, per la determinazione del tribunale competente ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento” (ora art. 7 co. 1 n. 1) del Reg. Bruxelles I-bis. 

Ne consegue che nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna del bene oggetto del contratto di compravendita, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli International Commercial Terms (c.d. Incoterms) redatti e curati dalla International Chamber of Commerce (ICC), purché tali termini siano idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo. Se dunque il contratto in questione contiene termini o clausole del genere, può risultare necessario esaminare se si tratti di pattuizioni che fissino unicamente le condizioni relative alla ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione dei costi tra le parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. 

Per quanto riguarda, più in particolare, l’Incoterm «Ex Works», nella sentenza Electrosteel la CGUE ha constatato che in tale clausola sia il trasferimento del rischio che la ripartizione dei costi che le disposizioni in materia di consegna/presa in consegna rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare con precisione il luogo di consegna dei beni.

In effetti, di tutte le clausole Incoterms in tema di consegna (cfr. di seguito la tabella riassuntiva), quella “Ex Works” si caratterizza per essere particolarmente chiara nell’indicare lo stabilimento del venditore come quello in cui il bene viene messo a disposizione del compratore, presso il quale il venditore viene altresì completamente liberato dalla propria obbligazione di consegna e/o da eventuali obblighi ancillari connessi alla consegna stessa (non dovendo sopportare spese o costi per il trasporto o assicurazioni per il trasporto).
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La giurisprudenza delle SS.UU. in materia di Incoterms 

Tuttavia, la Cassazione italiana ha faticato a far propria la giurisprudenza della GCUE sul caso Electrosteel. Nel corso degli ultimi si sono infatti susseguite una serie di pronunce delle SS.UU. nelle quali, allorché è stata invocata, da una delle due parti, l’efficacia di una clausola Incoterms di determinazione del luogo di consegna, o si è dato atto che mancasse, in concreto, un incontro bilaterale di volontà volto ad accettare la clausola Incoterm, oppure si è evidenziato, con riferimento ad alcune specifiche clausole Incoterms (in particolare: CIF ed FCA), l’inidoneità di quest’ultime ad individuare di per sé in modo chiaro un luogo di consegna univoco. 

Il massimo dell’attrito tra la giurisprudenza delle SS.UU e quella della CGUE lo si è però raggiunto con l’ordinanza del 28/06/2022, n. 20633, con la quale le SS.UU., oltre a ribadire il concetto, già espresso in pronunce precedenti, secondo cui “il riferimento alla dicitura (c.d. " incoterm") "ex works" […] unilateralmente inserita nelle fatture (come è noto costituenti documenti di formazione e provenienza unilaterali) […] non può valere, di per sé, come derogativa del criterio di attribuzione giurisdizionale generale, in mancanza di un'espressa e chiara accettazione della clausola e, quindi, della formazione di un univoco accordo contrattuale sul punto, che, nel caso in questione, non si evince”, ha altresì aggiunto molto generalmente che “l’inserimento della citata clausola “ex work” è, invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l'aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente ma non ad incidere sulla determinazione dell'attribuzione della giurisdizione. 

Quindi, difettando - alla stregua delle svolte argomentazioni sorrette dalla precedente giurisprudenza di queste Sezioni unite - la prova univoca dell'esistenza di un accordo tra le parti circa il luogo di consegna della merce, deve trovare applicazione il criterio generale che individua tale luogo in quello in cui l'acquirente avrebbe conseguito il potere di disporre effettivamente dei beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita”.

In sostanza, con la citata ordinanza del 2022, n. 20633, le SS.UU. sono arrivate a negare in via generale l’idoneità della clausola Ex Works - sia pure correttamente convenuta tra le parti - a determinare, di per sé, un luogo di consegna rilevante anche ai fini della competenza giurisdizionale. Tale conclusione estrema (del tutto opposta alla giurisprudenza Electrosteel della CGUE) è stata bersaglio di una successiva ordinanza della Prima Sezione della Cassazione (n. 37506 del 22/12/2022), che ne ha messo in luce le criticità proprio alla luce del dato letterale della clausola Ex Works e ha chiesto alle SS.UU. di pronunciarsi nuovamente sulla questione.

La successiva nuova pronuncia delle SS.UU., emessa con ordinanza del 02/05/2023, n. 11346, ha sconfessato di fatto la linea seguita dall’ordinanza n. 20633 del 2022 e ha affermato asciuttamente che “Dalla lettura della motivazione della sentenza Electrosteel si ricava che il riferimento ad Incoterms specificamente individuati, la cui formula letterale consenta anche di individuare il luogo di consegna, permette altresì di affermare che in tal modo le parti abbiano inteso dettare delle disposizioni del contratto (come precisato nel precedente Car Trim) atte a determinare il luogo di consegna ai fini della competenza giurisdizionale” e che “con specifico riferimento alla regola EXW viene riconosciuta la possibilità di determinare il locus solutionis attraverso la stessa (mentre analoga valenza viene esclusa con riguardo alle clausole in forza delle quali i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci), di guisa che il compito demandato al giudice di merito, non è tanto quello di verificare se il richiamo alla clausola "ex works" valga anche ad individuare il luogo di consegna, ma piuttosto quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto corrisponda alla regola (Omissis) degli Incoterms oppure ad un'altra clausola o ad un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il locus solutionis ai fini del forum contractus”.

In sostanza, secondo le SS.UU. n. 11346/2023, la clausola Ex Works di cui agli Incoterms è idonea ad individuare con precisione il luogo di consegna della merce. Il tema su cui devono concentrarsi i giudici di merito, per il futuro, è se l’eventuale clausola “Ex Works” utilizzata in un contratto di compravendita tra due imprese corrisponda effettivamente alla Ex Works degli Incoterms o comunque ad un altro tipo di clausola che, come la Ex Works degli Incoterms, sia formulata in modo così univoco da permettere con sicurezza di determinare il luogo di consegna rilevante anche ai fini della competenza giurisdizionale di cui al Reg. Bruxelles I-bis.

Conclusioni e consigli pratici

Con la recente ordinanza n. 02/05/2023, n. 11346 le SS.UU. si sono allineate alla giurisprudenza Electrosteel della CGUE in materia di determinazione convenzionale del luogo di consegna della merce oggetto del contratto di compravendita. Posto che, ai sensi dell’art. 25 del Reg. Bruxelles I-bis, tale determinazione può essere svolta non solo tramite un accordo in via scritta, ma anche in via orale con conferma scritta oppure facendo riferimento ad usi consolidati nel commercio internazionale, è ben possibile utilizzare i c.d. Incoterms (International Commercial Terms), redatti e curati dalla International Chamber of Commerce, al fine di fissare un luogo di consegna del merce che abbia rilevanza anche ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale. Tuttavia, la giurisprudenza sia della CGUE che della Cassazione lasciano intendere che non ogni Incoterm potrebbe essere in grado di produrre un tale risultato. Ciò vale sicuramente per l’Incoterm “Ex Works”, in base al quale risulta in modo chiaro che il venditore è completamente liberato dall’obbligazione di consegna mettendo a disposizione la merce al compratore presso il proprio stabilimento.

Adempiendo a tale obbligo, il venditore adempie completamente al proprio obbligo di consegna, mentre sul compratore ricadono sia il rischio di perimento del bene che i costi/spese connessi al trasporto. Per altri Incoterms (in particolare quelli del gruppo C, che prevedono una separazione tra il momento del trasferimento del rischio e quello di liberazione del venditore da ogni obbligazione connessa al trasporto della merce) è possibile che la risposta della CGUE possa essere diversa rispetto a quella fornita con riferimento all’Incoterm Ex Works (mentre la Cassazione italiana ha già confermato la non idoneità delle clausole CIF e FCA a determinare un luogo di consegna univoco, rilevante anche per la determinazione della competenza giurisdizionale).

A livello pratico si consiglia pertanto di pattuire sempre espressamente il foro destinato ad occuparsi di tutte le eventuali controversie insorgenti dal contratto e soprattutto di avere la prova del raggiungimento dell’accordo, sul punto, da parte di entrambe le parti, essendosi molte delle pronunce a SS.UU. espresse proprio su casi in cui le clausole sul luogo di consegna erano riportate solo su documenti formati unilateralmente da una parte (fatture, documenti di trasporto ecc.), che, come tali, sono stati giudicate inefficaci e inidonee a determinare la competenza del foro del luogo indicato nella clausola.

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