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La vendita internazionale di beni mobili: attenzione alle clausole disciplinanti giurisdizione/competenza e legge applicabile

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Ultimo aggiornamento del 25.10.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Nella redazione dei contratti internazionali le clausole relative a giurisdizione/competenza e legge applicabile ovvero quelle che disciplinano le modalità di risoluzione della controversia (e.g. tribunale di uno specifico luogo o arbitrato) e la legge applicabile alla controversia sono spesso negoziate per ultime dalle parti o addirittura riportate nei contratti come mere clausole di stile.

Tuttavia, la loro importanza è fondamentale, atteso che, a seconda del valore della controversia e dell’ordinamento giudiziale di un determinato paese, può essere opportuno deferire la scelta in arbitri ovvero individuare uno specifico foro nazionale avente competenza esclusiva a decidere tutte le possibili controversie scaturenti dal contratto.

Occorre inoltre ricordare che laddove sia prevista una clausola arbitrale in un contratto internazionale, non sarà ad esempio possibile chiedere ad un tribunale italiano l’emissione di un decreto ingiuntivo in danno del debitore: questo è quindi un punto da tenere in considerazione soprattutto se il contratto viene negoziato nell’interesse del venditore.

Ma non è tutto. Bisogna anche considerare che non in tutti i paesi del mondo è possibile riconoscere e, soprattutto, riuscire efficacemente ad eseguire una sentenza nazionale (ad esempio emessa da un tribunale italiano): prima di prevedere quindi la “competenza” ad esempio del foro nazionale di uno dei contraenti in via esclusiva è importante valutare con attenzione questo elemento. 

Per ovviare a tale problematica, previa verifica dell’adesione del paese in questione alla Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, è possibile prevedere che l’eventuale controversia venga deferita in arbitri. 

La maggior parte dei paesi del mondo ha infatti aderito alla predetta Convenzione.

In tale ipotesi anche il tipo di arbitrato è una scelta importante: ad hoc oppure amministrato (e cioè sotto l’egida di una camera arbitrale, una delle più famose a livello internazionale è l’ICC con sede a Parigi); in quest’ultimo caso è fondamentale anche conoscere bene i regolamenti delle singole camere arbitrali per poter individuare quella più idonea allo specifico caso e poi, non ultimo, è importante valutare se deferire la causa ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico e definire la sede dell’arbitrato, da cui si determina il foro dell’autorità giudiziaria competente per l’eventuale impugnazione del lodo, laddove possibile.

Parimenti, la legge applicabile al contratto assume un ruolo fondamentale, basti pensare come, per tutto ciò che non è stato oggetto di specifica previsione delle parti nel contratto, occorra fare riferimento alla legge applicabile al contratto e come alcuni istituti vengano diversamente disciplinati nei diversi ordinamenti giuridici: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al tema della prescrizione e decadenza dai diritti, alle modalità di valida interruzione della prescrizione, alle modalità e ai termini di denuncia dei vizi dei beni oggetto di compravendita, all’essenzialità dei termini relativi ai ritardi, alle garanzie, alle penali ed ai danni risarcibili (è noto come in particolare in USA siano risarcibili anche i cd. “punitive damages” che nella maggior parte degli ordinamenti di civil law non sono risarcibili), e così via.

L’elenco potrebbe essere molto lungo. Ci si limita in questa sede infine ad un mero richiamo al contenuto della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, meglio nota come “CISG”, la quale a propria volta detta una disciplina specifica in relazione a molti dei punti sovra-elencati: nella clausola relativa alla legge applicabile è indispensabile ponderare e valutare attentamente, a seconda del singolo caso concreto, se escluderne o meno l’applicazione.

Appare dunque evidente come la negoziazione di tali clausole sia di importanza fondamentale al fine di poter tutelare al meglio l’interesse delle parti e, soprattutto, nel caso in cui emergano nel corso del rapporto inadempimenti e/o comunque problemi legati ai beni oggetto di vendita/fornitura.

La tutela degli interessi aziendali passa quindi anche ed in gran parte da una buona negoziazione delle clausole che disciplinano giurisdizione, competenza e legge applicabile al contratto, oltre ovviamente che di tutte le ulteriori clausole contenute nel contratto. 

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Federica Bargetto

Avvocato

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