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Le principali novità nel processo civile introdotte dalla riforma Cartabia

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Ultimo aggiornamento del 28.10.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Per raggiungere l’obiettivo concordato in sede europea di durata ragionevole del processo, il Governo ha emanato il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della riforma Cartabia (la “Riforma”), che si pone l’obiettivo ridurre la durata media del processo mediante il rafforzamento della digitalizzazione e maggiore efficienza e sinteticità delle procedure.

Gli obiettivi posti dalla legge delega vengono perseguiti dalla Riforma con l’introduzione di peculiari novità che investono tutte e tre le fasi del processo civile ordinario: quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisoria. Senza avere la pretesa di indicare esaustivamente le modifiche introdotte, si richiamano quelle ritenute più incisive con specifico riferimento al procedimento ordinario.

In primis, rispetto alla fase introduttiva, la Riforma mira a concentrare nella prima udienza una serie di adempimenti ulteriori in capo alle parti, allo scopo di far sì che il thema decidendum e il thema probandum siano già definiti. 

Infatti, il Giudice, chiamato a svolgere le verifiche preliminari, avrà la facoltà di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato; facoltà che finora era prevista solo a contrario, nell’ambito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., in cui il Giudice, accertata la necessità di svolgere l’attività istruttoria del rito ordinario, ha la facoltà di conversione del procedimento sommario in quello ordinario. 

Dunque, la “nuova” prima udienza dovrebbe assumere un ruolo centrale nel processo di primo grado e l’intervento sull’art. 183 c.p.c. mira a creare una fase preparatoria che, in concreto, però, rischia di allontanare il momento in cui le parti si troveranno effettivamente davanti al Giudice. 

Giudice che dovrebbe assumere una vera e propria gestione del processo che passa anche attraverso l’introduzione dell’obbligo di calendarizzazione della causa fin dall’udienza di prima comparizione. 

Nella calendarizzazione il Giudice dovrà anche tenere conto del nuovo termine di massimo 90 giorni tra la prima udienza e l’udienza di assunzione dei mezzi di prova.

In tale contesto, nella fase istruttoria e per tutta la durata del processo, il Giudice dovrà prediligere la trattazione cartolare delle udienze o da remoto, diffusa durante l’emergenza epidemiologica. 

Inoltre, fra le varie modifiche, la Riforma prevede la soppressione dell’udienza per il giuramento del CTU e stabilisce che l’udienza di precisazione delle conclusioni si terrà mediante lo scambio di note scritte. 

La Riforma incide anche sulla fase decisoria e sugli scritti conclusivi, dove è previsto che il Giudice nel fissare l’udienza finale, assegni: (i) per la precisazione delle conclusioni, un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima dell’udienza; e (ii) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo rinunzia, termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima dell’udienza. La decisione, invece, verrà depositata entro 30 giorni dall’udienza finale.

Tuttavia, la riduzione dei termini per le memorie di replica potrebbe, invece, determinare una notevole compressione del diritto di difesa che non troverebbe giustificazione nella sola esigenza di ridurre i termini del rito.

Occorrerà vedere, nel concreto, se la Riforma riuscirà nella pratica a raggiungere gli obiettivi che si è posta.​

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