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Dal 2022 obbligo di adeguamento dei documenti contrattuali per il settore E-commerce

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Ultimo aggiornamento del 4.10.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​



Il boom del digitale, che ha contraddistinto lo scenario globale negli ultimi anni, ha reso necessaria sul piano europeo una più puntuale regolamentazione del settore.

A tale scopo, nel maggio 2019, il legislatore europeo ha emanato, tra le altre, la Direttiva (UE) 2019/770 che ha introdotto nuove norme in materia di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, e la Direttiva (UE) 2019/771 che modifica un assetto normativo già esistente, disciplinando in maniera più specifica alcuni aspetti relativi ai contratti di vendita di beni e mirando a contemperare un elevato livello di protezione dei consumatori con la promozione della competitività delle piccole e medie imprese.

Tali direttive troveranno applicazione negli Stati membri a partire dal prossimo gennaio 2022. 

Attualmente, in Italia, l’iter di recepimento non è ancora stato completato. Tuttavia, lo scorso 29 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare i relativi decreti legislativi di attuazione.

In particolare, il primo provvedimento introduce nuove disposizioni al d. lgs. n. 206 del 2005 (“Codice del Consumo”), al fine di adeguare la normativa italiana alla Direttiva 2019/770, la quale, oltre a introdurre una distinzione tra (i) «contenuti digitali» (ad esempio, programmi informatici, applicazioni, file video, e così via), (ii) «servizi digitali» (ad esempio, cloud computing); (iii) «beni con elementi digitali» (ad esempio, smartphone dotato di un'applicazione standard preinstallata), disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali fra i quali la conformità del bene al contratto, i rimedi in caso di difetti di conformità o di mancata fornitura, nonché la modifica del contenuto o del servizio digitale. 

Tale disciplina si applica a qualsiasi contratto oneroso con cui l'operatore economico fornisce (o si impegna a fornire) al consumatore contenuti digitali o servizi digitali e il consumatore, a propria volta, corrisponde (o si impegna a corrispondere) un prezzo, ovvero trasmette dati personali al professionista come corrispettivo del contenuto o del servizio digitale fornito.

Il secondo provvedimento, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/771, modifica il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo, recante la disciplina dei contratti di vendita, delle garanzie di conformità e dei diritti del consumatore. 

Nello stesso anno di adozione delle predette direttive, inoltre, a completamento del New deal for consumers, è stata altresì emanata la Direttiva (UE) 2019/2161 (cd. “Direttiva Omnibus”), che modifica la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione europea relative alla protezione dei consumatori, e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 novembre 2021 e attuata a decorrere dal 28 maggio 2022. 

La direttiva ha infatti lo scopo di aggiornare un quadro normativo già consolidato, ma diventato ormai obsoleto alla luce delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni.
Più specificamente la direttiva mira a: 
  • garantire una maggiore trasparenza per i consumatori e-commerce, anche in relazione ai prezzi;
  • rimuovere gli oneri eccessivi in capo alle imprese; 
  • informare adeguatamente gli utenti circa i criteri di classificazione delle offerte sulle piattaforme, prevedendo l’irrogazione di sanzioni più efficaci in caso di violazioni. 

Tali novità legislative implicheranno un consequenziale adeguamento dei documenti contrattuali da parte di tutti gli operatori e-commerce. 

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Rachele Finocchito

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