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Il garante nel contratto di franchising: criteri per la redazione della clausola di coobbligo e garanzia

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Ultimo aggiornamento del 26.01.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti



Nei contratti di franchising è consuetudine che il franchisor richieda ai soci del franchisee di aderire al contratto di franchising quali garanti in solido con il franchisee. Affinché tali clausole siano valide e idonee a tutelare gli interessi del franchisor, è tuttavia importante che queste rispondano a determinati requisiti previsti dalla legge. 

Nella prassi, i contratti di franchising prevedono sovente delle clausole attraverso le quali i soci del franchisee assumono in solido con quest’ultimo le responsabilità delle sue obbligazioni e, dunque, il ruolo di garanti. Tale pratica si verifica soprattutto quando il franchisee è una società neocostituita. 

La funzione di tale previsione è duplice: il franchisor ottiene una garanzia circa il corretto adempimento delle clausole ritenute più sensibili, come per esempio il pagamento delle fee o quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale, ma al tempo stesso si favorisce un maggiore coinvolgimento e adesione anche della compagine sociale del franchisee all’iniziativa imprenditoriale. La garanzia può coprire tutte le clausole contrattuali oppure essere limitata solo a quelle più rilevanti, mentre la responsabilità dei garanti può essere illimitata nell’importo oppure prevedere un cap. 

Ciò premesso, nella redazione della clausola che estende al garante gli obblighi previsti nel contratto a capo del franchisee, è importante considerare alcuni aspetti. 

Difatti, affinché una clausola contrattuale possa considerarsi valida, quest’ultima non deve avere né un contenuto generico, né indeterminabile. In altri termini, l’oggetto dell’obbligazione deve essere sufficientemente chiaro e determinato o, in ogni caso, determinabile. Inoltre, nel caso di clausole che contengano obbligazioni future, al fine di non incorrere in eventuali nullità della medesima, è necessaria l’indicazione dell’importo massimo garantito. Su questi principi e sul tema della validità di simili clausole contrattuali è intervenuto recentemente il Tribunale di Milano in un contenzioso seguito dal nostro studio in favore di un importante franchisor internazionale.

Nel caso in questione, i giudici hanno confermato, infatti, la validità della clausola contrattuale con la quale i garanti dell’affiliato hanno acquisito tutti i diritti e gli obblighi previsti nel contratto di franchising nei confronti dell’affiliante, ritenendola non solo sufficientemente chiara ma nello specifico anche priva di obbligazioni future.

Nei due procedimenti giudiziari – aventi ad oggetto il mancato pagamento di talune somme da parte del franchisee con conseguente ingiunzione di pagamento promossa dal franchisor – l’affiliata aveva infatti eccepito la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento da parte dei fideiussori per decorrenza del termine di sei mesi di cui all’art. 1957, comma 1 c.c., nonché la nullità della clausola del contratto di licenza che prevede l’inscindibile collegamento tra la responsabilità della società affiliata per le obbligazioni assunte verso l’affiliante e la responsabilità solidale dei garanti in quanto soci maggioritari dell’affiliata.

Difatti, il Tribunale adito ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. in quanto il contratto di licenza prevedeva per il garante la solidarietà passiva con l’affiliato, società di capitali di cui era contestualmente socio. Secondo il giudice, dunque, il contratto di franchising ha sancito l’inscindibile collegamento fra la responsabilità della società affiliata per le obbligazioni assunte verso l’affiliante e la responsabilità solidale dei garanti in quanto, appunto, soci maggioritari dell’affiliata.

Conseguentemente, stante la derogabilità anche implicita della regola dell’art. 1957 c.c., il Tribunale ha confermato che nel caso di specie, la clausola contenuta nel contratto di affiliazione implicava la volontà delle parti d’impegnare il socio-fideiussore come garante senza limiti di durata per l'adempimento delle obbligazioni della società affiliata, in deroga, appunto, alla regola dell’art. 1957 c.c..

Inoltre, il Tribunale ha altresì ritenuto infondata l’eccezione di nullità della predetta clausola del contratto di licenza sotto il profilo della genericità e indeterminatezza della medesima, poiché la clausola si riferisce a obbligazioni specificatamente previste nel medesimo contratto.

Sul punto, il Giudice ha evidenziato come nel caso in esame il franchisor abbia dedotto la responsabilità solidale dei garanti in forza di una clausola contrattuale relativa all’inadempimento da parte della società affiliata di obbligazioni di pagamento d’importi determinati o comunque determinabili sulla base del contratto di affiliazione di franchising. Pertanto, il Tribunale ha concluso che non vi fossero obbligazioni prospettiche per le quali sorgesse un problema di nullità della clausola a causa della mancata indicazione dell’importo massimo garantito ai sensi dell’art. 2938 del c.c..

Pertanto, nel caso da ultimo affrontato dal Giudice meneghino, i soci dell’affiliato sono stati ritenuti garanti e responsabili in solido con il franchisee per le obbligazioni da quest’ultimo assunte ai sensi del contratto di affiliazione stesso in quanto le obbligazioni descritte nel contratto di affiliazione indicavano con sufficiente chiarezza gli obblighi in base ai quali operava la responsabilità del franchisee e conseguentemente quella solidale dei garanti. 
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