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Violenza sulle donne: metodi di contrasto e azioni dell’INL

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Ultimo aggiornamento del 21.12.2022 | Tempo di lettura ca. 6 minuti

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne tenutasi il 25 novembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha promosso l’iniziativa dal nome “conosci le tue tutele”, pubblicando una brochure in cui si mettono in evidenza i diritti delle lavoratrici e gli strumenti normativi di contrasto in caso di molestie.
 
Il problema della violenza contro le donne è più che mai attuale, l’ISTAT ha raccolto una serie di dati  in merito alla violenza riscontrando come nel 2021 circa 1 milione e 400 mila donne hanno subito violenze fisiche o ricatti sessuali nel corso della loro vita lavorativa, da parte di un collega o del datore di lavoro. 

Ad essere analizzato è stato un campione di donne di età compresa tra i 15 e i 65 anni. 

Le forme di violenza

Generalmente quando si parla di violenza si sta facendo riferimento ad un comportamento che degrada, umilia o danneggia la dignità della persona, sminuendone anche il valore e danneggiandone la salute. Nell’ambito lavorativo possiamo avere diverse forme di violenza tra le quale quella fisica, sessuale psicologica, che va intesa come un insieme di abusi o di aggressioni verbali. 

Da non sottovalutare sono le forme di violenza economica, basate su un’ingiustificata differenza di trattamento a parità di mansioni. 

Significativi sono anche i fenomeni di stalking e mobbing capaci di generare ansia e preoccupazione nella lavoratrice o nel lavoratore, si tratta di condotte di tipo persecutorio reiterate nel tempo da parte del proprio datore di lavoro o da un superiore. Ad oggi è previsto l’articolo 612 bis del Codice Penale che fornisce una protezione contro lo stalking e l’articolo 582 del Codice Penale relativo invece al mobbing. 

La discriminazione di genere è invece un fenomeno più ampio non legato alla capacità della lavoratrice o del lavoratore ma semplicemente ad un sua caratteristica fisica. Il codice delle pari opportunità qualifica la discriminazione sul lavoro come ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o di paternità. 

Dai dati raccolti dall’INAIL sul totale di 23 milioni di occupati nel nostro paese di cui circa il 9,8 milioni donne, emerge che a causa della pandemia si è registrato un decremento dell’occupazione femminile pari al 3,8 per cento sul 42,3 per cento che erano le donne occupate. 

I diritti delle lavoratrici

A livello Costituzionale l’articolo 37  garantisce alla lavoratrice gli stessi diritti e la stessa retribuzione a parità di mansioni, mantenendo però alta l’attenzione su quelle che sono le funzioni familiari assicurando alla madre e al bambino adeguata protezione. La Carta costituzionale assicura quindi una tutela più ampia alla donna lavoratrice in caso di maternità concedendo indennità giornaliere con permessi e riposi in caso di allattamento. Viene prevista l’obbligatorietà del congedo di maternità per un totale di 5 mesi mobili, fruibili nel pre e nel post parto. 

Diverso è il trattamento nel caso di figlio con handicap, perché ai sensi della legge n. 104 del 1992 vengono concesse ulteriori tutele, quali il prolungamento del congedo parentale nonché ulteriori giorni di riposo uniti a permessi mensili. 

Alla lavoratrice o al lavoratore vittima di molestie sarà concesso contattare il medico competente dell’azienda o il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In caso di accertamento della molestia la legge prevede un risarcimento del danno biologico per il caso di lesione dell’integrità psico-fisica, economico se in seguito all’evento sono sorte ulteriori complicazioni come la perdita del lavoro e morale per la violazione della dignità. 

È inoltre previsto il licenziamento del lavoratore o della lavoratrice responsabile della molestia sessuale a tutela della dignità della persona che l’ha subita. Previo accertamento da parte delle autorità competenti, il licenziamento del lavoratore o della lavoratrice per aver rifiutato una molestia sessuale è considerato illecito.

Violenza e tutela dell’Ispettorato Nazionale Lavoro

L’Ispettorato del Lavoro si schiera contro ogni forma di violenza, di molestie o di discriminazioni. Per farlo ha sottoscritto una serie di protocolli d’intesa con gli organismi di parità anche a livello territoriale. Il supporto fornito consiste nel fornire informazioni in merito alla tutela della maternità/paternità, in particolare con riguardo al reinserimento sul posto di lavoro e al divieto di licenziamento.

L’Ispettorato inoltre provvederà ad attivare, nel caso di controversie per motivi discriminatori, delle procedure di conciliazione, potendo prevedere se necessario una serie di ispezioni sul luogo di lavoro. Tra le attività sono previste anche la possibilità di segnalazione alla Procura e la possibilità di irrogare delle sanzioni proprie. 

La lavoratrice/il lavoratore potrà tuttavia rivolgersi nel caso di una discriminazione di genere sia all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro che all’ufficio delle consigliere di parità 
Dalla Procura della Repubblica viene inoltre concessa una delega agli ispettori del lavoro per le indagini in caso di lesioni personali da mobbing, molestie, violenza e minacce nel contesto lavorativo. 

Questo è il risultato dell’intesa tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Il protocollo sul metodo di comportamento pone l’attenzione sul potere di sospendere l’attività imprenditoriale o, nei casi più gravi, l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo demandata direttamente agli ispettori del lavoro a norma dell’articolo 14 del Dlgs n. 81 del 2008.

 Nell’individuare l’ambito e le modalità di intervento, il protocollo indica le fattispecie criminose di notevole impatto sociale in ambito lavorativo, tra le quali annovera le violazioni delle norme di prevenzione, infortuni gravi e/o mortali, le frodi ai danni del sistema previdenziale e assicurativo nonché lo sfruttamento dei lavoratori.

Più lavoro e indipendenza economica sembrano essere le chiavi per poter combattere la violenza contro le donne, infatti dalla ricerca effettuata da “Fondazione studi consulenti del lavoro” le violenze fisiche e sessuali riguardano principalmente le donne istruite, fattore ricollegabile alla maggiore propensione alla denuncia. 

Nel corso della propria vita ha subito violenza fisica o sessuale il 42,5 per cento delle donne con titolo di studio secondario, mentre solo il 26,7 per cento di quante hanno al massimo la licenza di scuola media. 

La maggiore emancipazione professionale, da un lato rende le donne più consapevoli dei comportamenti maschili (grazie a una maggiore capacità di individuare la violenza come tale), dall’altro le proietta su una dimensione e stile di vita più dinamico dove aumenta l’esposizione al rischio. Il 29 ottobre del 2022 è entrata finalmente in vigore in Italia la Convenzione OIL per effetto del processo avviato con la  legge 15  gennaio 2021 n. 4. 

Il suo obiettivo è eliminare definitivamente la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, attraverso la costruzione di un moderno quadro di prevenzione, contrasto e protezione all’interno dei luoghi di lavoro. Fondamentale sarà proprio il ruolo degli ispettori del lavoro che dovranno ordinare misure immediatamente esecutive per l’interruzione o la sospensione dell’attività lavorativa in caso di pericolo per l’integrità psico-fisica delle vittime. 

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