Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Il Decreto Lavoro è convertito in Legge: Tutte le novità

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 11.07.2023 | Tempo di lettura ca. 6 minuti

Il 3 Luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione n. 85/2023 del Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Alcune disposizioni avranno decorrenza immediata mentre altre, come noto, avranno applicazione a partire dal 2024.

Di seguito analizzeremo le principali novità introdotte in sede di conversione.

Assegno di Inclusione (artt. 1 ss.)

È stata confermata l’introduzione dell’Assegno di Inclusione, che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza, a partire dal 1° Gennaio 2024. Tra i beneficiari, in aggiunta a quanto previsto dal testo originario del Decreto Lavoro, sono stati inclusi anche i soggetti inseriti in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre, è stato previsto che le vittime di violenza di genere costituiscano sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE, con l’obiettivo di facilitare, qualora ricorrano i requisiti necessari, la loro percezione dell’Assegno di Inclusione. 

Sicurezza sul Lavoro (art. 14)

Di marginale rilievo è la previsione di cui all’art. 14 convertito, il quale prevede che il medico competente, in occasione della visita medica preventiva o svolta in fase pre-assuntiva, debba richiedere al lavoratore l’esibizione di copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla cessazione del precedente rapporto di lavoro, con l’obbligo di vagliarne il contenuto al fine di formulare il giudizio di idoneità. Senonché, la Legge di Conversione ha precisato che l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui detta cartella sia oggettivamente non reperibile.

Contratti di Lavoro a Tempo Determinato e Somministrazione (art. 24)

Ulteriore modifica in fase di conversione riguarda la previsione dell’acausalità del rinnovo del contratto a tempo determinato, qualora il termine complessivo non ecceda i 12 mesi. In particolare, il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, di seguito, solo qualora via sia la presenza di una delle causali previste dall’art. 19, co. 1 del D. Lgs. 81/2015.

A tal riguardo, ricordiamo che, ferma restando l’acausalità del contratto di durata inferiore a 12 mesi, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine può essere giustificata: 
  • da esigenze previste dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 Aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Per quanto concerne i lavoratori somministrati a tempo indeterminato, è stato previsto che dal limite quantitativo del 20 per cento sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro di apprendistato.

È ugualmente esente da qualsivoglia limite quantitativo la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità, di disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Semplificazioni degli Obblighi Informativi (Decreto Trasparenza) (art. 26)

È stato modificato l’art. 26 del Decreto Lavoro, il quale a sua volta ha novellato l'art. 1 del D. Lgs. n. 152/1997: viene esclusa la fattispecie di cui alla lettera p) dell'art. 1, co. 1, del citato Decreto Legislativo dall'elenco delle ipotesi in cui è consentito assolvere gli oneri informativi verso il lavoratore ricorrendo all'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, eventualmente anche aziendale, che ne disciplina le materie. 

È stato così posto rimedio alla discrepanza che vedeva l’obbligo di informazione concernente “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in contrasto con l’elenco delle informazioni previsto dall’art. 4, co. 3 della Direttiva UE 2019/1152. In tal modo, detto onere informativo continuerà ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto.

Incentivi all’Occupazione Giovanile (art. 27)

Il comma 5-bis dell’art. 27, al fine di soddisfare un probabile e crescente numero di richieste di tale incentivo (pari a 60 per cento della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi, per le assunzioni effettuate dal 1 Giugno 2023 al 31 Dicembre 2023, a tempo indeterminato, di giovani NEET di età inferiore a 30 anni), ha previsto lo stanziamento di nuove risorse per il triennio 2023-2026. 

Estensione dello Smart-Working per lavoratori fragili e genitori di figli under 14 (artt. 28 bis e 42)

Tra le diverse novità introdotte in fase di conversione del Decreto Lavoro, spicca la proroga del diritto al ricorso al lavoro agile fino al 30 Settembre 2023 per i dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 Febbraio 2022. Sarà onere del datore di lavoro assicurare loro lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a mansione diversa, compresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definita dal C.C.N.L. applicabile), senza che vi sia alcuna differenziazione nel trattamento retributivo in godimento.

Inoltre, è stata prevista un’ulteriore proroga fino al 31 Dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi almeno un figlio di età inferiore a 14 anni a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego. La possibilità di beneficiare del regime di lavoro agile per quest’ultimi dipendenti è subordinata, tuttavia, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Inoltre, alle medesime condizioni sopra indicate, potranno beneficiare della proroga fino al 31 Dicembre p.v. anche i lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente, ove presente.

Prestazioni Occasionali (art. 37)

Sono state apportate modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. In particolare, per gli utilizzatori che operano in tali settori:
  • il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati è stato elevato da EURO 10.000 a EURO 15.000;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Bonus Turismo (art. 39 bis)

La Legge di Conversione ha introdotto l’art. 39 bis, mediante il quale viene riconosciuto, per il periodo dal 1 Giugno 2023 al 21 Settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi. 

Possono fruire di tale beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000 EURO. Il trattamento integrativo speciale sarà riconosciuto dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore, che dovrà attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

Autore

Contact Person Picture

Massimo Riva

Avvocato

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Rebecca Salat

Avvocato

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

i nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu