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Decreto Aiuti bis: Bonus energia e gas anche per il terzo trimestre 2022

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Ultimo aggiornamento del 15.09.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


L’art. 6 del DL n.115 del 9 agosto 2022 (cosiddetto Decreto “Aiuti-bis”) ha esteso anche al terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Al fine di attenuare l’impennate dei costi energetici, anche per il terzo trimestre 2022 le imprese potranno beneficiare di un contributo straordinario, erogato sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Infatti, l’art. 6 del Decreto Aiuti-bis ha riproposto le misure straordinarie già introdotte per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore/gasivore e non energivore.

In particolare, per le imprese energivore a forte consumo di energia elettrica (così come indentificate dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017) è previsto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento in confronto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il suddetto credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e consumata dalle medesime nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica. Il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Le imprese non energivore, se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono invece beneficiare di un credito d’imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

La spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica dovrà essere comprovata dalle relative fatture d’acquisto.

Per quanto riguarda le imprese a forte consumo di gas naturale, è invece riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il prezzo di riferimento del gas naturale, da considerare per valutare la spettanza dell’agevolazione, è calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). 

Si segnala che, ai fini dell’agevolazione in esame, le imprese a forte consumo di gas naturale presentano i seguenti requisiti:
  • operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021;
  • hanno consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1 del Decreto del Ministro della transizione ecologia del 21 dicembre 2021.

Le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (di cui all’art.5 del DL 17/2022) possono, invece, fruire di un credito d’imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il prezzo di riferimento del gas naturale deve essere calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).

A fini semplificativi, si segnala che le imprese non energivore e non gasivore possono richiedere, ai fini della fruizione del credito, al proprio fornitore di energia elettrica o gas naturale una comunicazione nella quale sia riportato il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il terzo trimestre 2022. 

Tuttavia, tale richiesta può essere effettuata solo se l’impresa nel corso del 2022 si sia approvvigionata dal medesimo fornitore anche nel 2019.

I sopradescritti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24 entro la data del 31 dicembre 2022 oppure, in alternativa, possono essere ceduti per intero ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Infine, ricordiamo  che, i crediti d’imposta in esame:
  • non sono imponibili ai fini IRES e IRAP;
  • non sono soggetti all’applicazione del limite annuale di Euro 250.000 riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi ed al limite di Euro 2 milioni per le compensazioni orizzontali dei crediti;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

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Pamela Ciarcià

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