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Variazioni IVA e procedure concorsuali: come comportarsi se la procedura non va a buon fine?

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Ultimo aggiornamento del 10.07.2023 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


La risposta all’interpello n.359/2023 dell’Agenzia delle Entrate offre ulteriori chiarimenti in merito alle procedure che i contribuenti devono seguire nel caso di inefficacia del piano attestato di risanamento in virtù del quale il cedente o prestatore aveva emesso una nota di credito.

A partire dalle procedure concorsuali aperte successivamente al 26 maggio 2021, è stata introdotta, dall’art. 18 del DL 73/2021, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione dell’IVA a partire dalla data di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. 

Tale nuova disposizione ha la finalità di agevolare i contribuenti in quanto consente  di recuperare l’IVA non incassata prima della conclusione della procedura concorsuale.

Tuttavia, la normativa non riportava disposizioni chiare su come comportarsi qualora la procedura non fosse andata a buon fine successivamente all’emissione di una nota di credito. A tal proposito, il principio di diritto n. 1/2023 dell’Agenzia delle Entrate, del 10 gennaio 2023, e la risposta ad interpello n. 359 del 23 giugno 2023 hanno offerto opportuni chiarimenti sul tema. In particolare, viene disposto che l’inefficacia della procedura concorsuale posta in essere, in virtù del quale il cedente o prestatore aveva emesso una nota di credito, non comporta l’obbligo di effettuare una variazione in aumento ai fini IVA. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui il cessionario o committente abbia pagato il corrispettivo.

La suddetta risposta all’interpello n. 359/2023 ha analizzato il caso di sopravvenuta inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell'ambito di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., con conseguente reviviscenza del debito originario. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate, confermando le conclusioni già riportate nel principio di diritto n. 1/2023, ha sancito, in caso di inefficacia del piano attestato di risanamento, l’assenza di obblighi all’emissione di note di debito per il cedente/prestatore che ha emesso una nota di variazione in diminuzione dell’IVA alla data di pubblicazione del piano nel registro delle imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, una volta emessa la nota di credito, l’obbligo di emissione della nota di variazione in aumento può sorgere solo nell’ipotesi in cui venga interamente o parzialmente corrisposto l’importo oggetto della precedente rettifica in diminuzione.

L’Amministrazione Finanziaria ha, infatti, sottolineato che l’obbligazione del debitore rimane comunque inadempiuta in caso di mancato pagamento anche qualora l’accordo transattivo stipulato nell’ambito del piano attestato di risanamento risulti inefficace. 

Infatti, anche volendo ipotizzare che alla risoluzione dell’accordo il cedente o prestatore ripristini la situazione iniziale e, pur non avendo incassato il corrispettivo, emetta una nota di debito, la condizione del cessionario o committente aprirebbe comunque alla possibilità di procedere con una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.

Il mancato adempimento del piano attestato di risanamento viene riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate come un evento che possa far ritenere confermata la definitività dell’acclarato omesso pagamento da parte del cessionario committente.​

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Luca Pagani

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