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La nota di variazione IVA nella composizione negoziata della crisi di impresa

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​Ultimo aggiornamento del 23.05.2023 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Il DL n. 13/2023 (cosiddetto “Decreto PNRR 3”) ha esteso alla composizione negoziata della crisi d’impresa la possibilità di emissione della nota di variazione IVA al raggiungimento dell’accordo di riduzione o stralcio dei crediti.

L’art. 18 del DL 73/2021 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”), intervenendo sull’art. 26 del DPR 633/72, ha previsto che, in caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, il cedente/prestatore ha la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione dell’IVA a partire dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale con conseguente anticipazione del momento di recupero dell’IVA non incassata. 

Tale disposizione si è resa applicabile alle procedure aperte successivamente al 26 maggio 2021.

L’art. 38 comma 2 del Decreto PNRR 3 ha, ora, esteso l’applicazione delle suddette disposizioni anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa prevista dall’art. 12, D. Lgs. N 14/2019.

In presenza di una condizione di squilibrio patrimoniale/economico-finanziario che rende probabile la crisi/insolvenza dell’impresa, è possibile richiedere la nomina, da parte della Camera di Commercio, di un esperto al fine di agevolare le trattative con i creditori ed individuare, entro 180 giorni, una soluzione per il superamento della predetta situazione.

In questo caso, l’art. 23 del D. Lgs. n. 14/2019 prevede la possibilità di:
  1. concludere un contratto, con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  2. concludere un accordo (sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto) con il quale viene dato atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi/insolvenza;
  3. richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nel caso in cui all’esito delle trattative tra le parti non sia individuata una soluzione per perseguire il risanamento dell’impresa.

Per agevolare i creditori che hanno raggiunto o tentato di raggiungere un accordo con il debitore nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, il Decreto PNRR 3 ha previsto che la nota di variazione IVA può essere emessa dalla pubblicazione, alternativamente, nel Registro delle Imprese di:
  1. un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  2. un accordo con cui l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi/dell’insolvenza;
  3. una richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 23, comma 2, lett. b) del D. Lgs 14/2019.

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Luca Pagani

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