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Contribuenti minimi e forfettari: soppresso l’esonero dalla fatturazione elettronica a partire dal 1 luglio 2022

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Ultimo aggiornamento del 17.05.2022 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


L’art. 18 del DL 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, prevede l’introduzione, a decorrere dal 1 luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) anche per i soggetti in regime forfetario nonché per i soggetti in regime “di vantaggio”.

Con una norma abrogativa a doppia decorrenza, l’articolo 18 del DL 36/2022 elimina, a partire dal 1 luglio 2022, gli esoneri dall’obbligo di fattura elettronica per forfetari, soggetti in regime di vantaggio e associazioni in regime forfetario ex legge 398/1991 con proventi commerciali non superiori a Euro 65.000.

Tale disposizione non riguarda invece i suddetti soggetti passivi IVA che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a Euro 25.000, ragguagliati ad anno. Infatti, per tali soggetti l’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Emissione delle fatture elettroniche, numerazione e conservazione

Il passaggio all’emissione delle fatture in formato elettronico non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né l’obbligo di tenuta di registri sezionali. La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire senza interruzioni a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

 In caso di operazioni con operatori italiani, occorre configurare il regime fiscale adottato (i.e. RF19) per l’emissione della fattura elettronica. Il codice natura da valorizzare per le operazioni interne è N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”).

Occorre inoltre considerare che sarà anche necessario procedere obbligatoriamente con la conservazione elettronica delle medesime fatture ai sensi dell’articolo 39 del DPR 633/72.

Note di variazione

In aggiunta, a partire dal 1 luglio 2022 si dovranno emettere elettronicamente le note di variazione anche se relative a operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 e fatturate analogicamente.

Profili sanzionatori cedente/prestatore: periodo transitorio dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022 Il comma 3 dell’art. 18 del DL 36/2022 prevedeun periodo transitorio  dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022, nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 relative a operazioni senza applicazione dell’imposta (dal 5 per cento al 10 per cento dei corrispettivi non documentati/non registrati, da Euro 250 a Euro 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito). 

Pertanto, per le operazioni effettuate nel periodo luglio-settembre 2022, si potranno emettere fatture elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in luogo degli ordinari termini previsti dalla normativa, senza l’applicazione di sanzioni. 

Ad esempio, qualora un contribuente forfettario consegni un bene o incassi un pagamento in data 1 luglio 2022, il medesimo avrà tempo di emettere fattura, senza incorrere in sanzioni fino al 31 agosto 2022 invece che entro il termine ordinario del 13 luglio 2022. In ogni caso, segnaliamo che:
  • la predetta moratoria concerne solo le operazioni senza IVA e non quelle con addebito dell’imposta (per esempio, le operazioni eseguite da un’associazione sportiva in regime speciale). In quest’ipotesi, la violazione non beneficia dunque di alcuna esimente;
  • a partire dalle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2022 è necessario tenere in considerazione gli ordinari termini previsti dalla normativa per l’emissione della fattura elettronica.

Profili sanzionatori cessionario/committente

Il profilo sanzionatorio deve essere esaminato anche dal lato del cessionario/committente che acquista un bene e/o riceve un servizio da un soggetto in regime forfettario o di “vantaggio” tenuto all’emissione della fattura elettronica a partire dal 1 luglio 2022. 

Infatti, se il cessionario/committente continuerà a ricevere la consueta fattura cartacea, tale documento sarà di fatto una copia di cortesia priva di valenza fiscale nelle operazioni B2B. Il cessionario/committente dovrà dunque sollecitare al fornitore l’emissione della fattura elettronica anche al fine di evitare il regime sanzionatorio richiamato dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997 (trattandosi di fatture emesse in regime forfettario e, quindi, senza addebito di IVA, risulterebbe di fatto applicabile la sanzione fissa di Euro 250).

Nel caso in cui, nonostante i solleciti, il cedente/prestatore non emetta la fattura elettronica, il cessionario/committente è tenuto a  presentare, all’ufficio competente, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR 633/1972 entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. 

In considerazione dell’introduzione graduale dell’obbligo, fino al 1 gennaio 2024, i forfettari/minimi “sottosoglia” potranno comunque continuare ad emettere fattura cartacea con piena valenza fiscale.

Pertanto, i cessionari/committenti si troveranno nella difficoltà di individuare quale sia il comportamento corretto. A tal proposito, potrebbe essere utile richiedere al soggetto in regime forfettario o di “vantaggio”, che dal 1 luglio 2022 continua ad emettere fatture cartacee, di rilasciare apposita dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di Euro 25.000 nel periodo di imposta 2021 e così anche nell’anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022. 

Alternativamente dovrebbe essere indicato in fattura la seguente dicitura: «contribuente con ricavi/compensi inferiori a Euro 25.000 nell’anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 18 del DL 36/2022».

Termini di accertamento

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfetario o “di vantaggio” interessa solo il secondo semestre del 2022. Pertanto, per il periodo d’imposta 2022, è difficilmente applicabile la speciale disciplina, prevista dall’articolo 3 del D.Lgs 127/2015, che prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento nel caso in cui sia anche garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a Euro 500.

Operazioni con soggetti non residenti

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha conseguenze anche in relazione alle operazioni effettuate con controparti non stabilite in Italia.  Infatti, proprio dal 1 luglio 2022, la comunicazione dei dati  delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia non potrà più essere effettuata secondo le modalità attuali (i.e. con la presentazione del cosiddetto “esterometro”), ma richiederà obbligatoriamente la trasmissione mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica. 

I soggetti aderenti al regime forfetario o di “vantaggio” erano esclusi, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs 127/2015, dall’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti in Italia tramite la presentazione dell’esterometro. 

Tuttavia, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche tali soggetti dovranno procedere a comunicare tramite SdI i dati delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti in Italia. Infatti, in base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

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