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Delega Fiscale 2023: le proposte per un’ampia revisione della disciplina IVA in Italia

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​Ultimo aggiornamento del 03.04.2023 | Tempo di lettura ca. 5 minuti



Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 16 marzo 2023, il disegno di legge delega fiscale volto alla revisione del sistema tributario italiano.

Attraverso tale provvedimento viene attribuita al governo la delega ad emanare nei prossimi due anni atti normativi che modificheranno in maniera radicale l’ordinamento tributario nazionale.

Sebbene ad oggi non vi sia una norma di legge definitiva, poiché si è in attesa dell’emanazione da parte del governo di appositi decreti legislativi, sono state già rese note le principali proposte di intervento in materia fiscale. 

In particolare, con riferimento all’IVA, sono previste delle modifiche al fine di armonizzare la normativa nazionale alla normativa comunitaria, eliminando i disallineamenti ad oggi esistenti. 

A tal riguardo, i principali interventi in materia di IVA riguardano la razionalizzazione delle aliquote vigenti, la revisione delle norme sull’esenzione e sulla detrazione e l’introduzione di specifiche disposizioni con riferimento alla disciplina dei gruppi IVA, delle opere d’arte e degli Enti del Terzo Settore.

Allineamento tra normativa nazionale e normativa comunitaria

Il riferimento è agli elementi di disallineamento emersi a seguito dei recenti criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. 

In particolare, l’intervento legislativo riguarderà il presupposto territoriale dell’imposta per le cessioni dei beni, considerato che la normativa nazionale (Art. 7-bis, comma 1 D.P.R. 633/1972) disciplina in maniera congiunta le cessioni di beni con trasporto e senza trasporto, mentre la normativa comunitaria (Art. 32 della Direttiva IVA 2006/112/CE) tende a tenere distinte le due casistiche. 

L’armonizzazione della disciplina nazionale a quella comunitaria sarà riferita anche al presupposto oggettivo dell’IVA, attraverso il passaggio dal concetto giuridico tipico del nostro ordinamento al concetto economico sostanziale valorizzato nell’ordinamento comunitario.

Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote

Il principale obiettivo della razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote è quello di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni ed i servizi similari, tenendo conto della loro rilevanza sociale e nel rispetto della normativa comunitaria.

La revisione del numero delle aliquote, della loro misura e dei comparti agevolabili dovrà essere coerente con gli obblighi assunti attraverso il recepimento delle recenti Direttive Europee che hanno attribuito priorità a temi quali l’ecosostenibilità, la digitalizzazione e la salute.

In linea con quanto previsto dalle norme contenute nella direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE, dovranno essere previste:
  • un’aliquota ordinaria non inferiore al 15 per cento,
  • al massimo due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento,
  • una aliquota ridotta inferiore al 5 per cento,
  • una c.d. “aliquota zero”, ovvero una esenzione con diritto a detrazione.

I trattamenti agevolati potranno essere previsti solo per determinate categorie di beni e servizi, elencati nell’allegato III della Direttiva 2006/112/CE.

A tal riguardo, particolare attenzione dovrà essere posta dal legislatore nazionale sull’identificazione dei beni e servizi con maggiore rilevanza sociale, già in parte assoggettati ad aliquote ridotte anche con recenti provvedimenti normativi (D.L. 197/2022), che dovranno essere individuati riscrivendo le regole per definire in modo più corretto i vincoli tra classificazione doganale e statistica dei beni e dei servizi, al fine di superare le attuali incertezze normative.

Revisione della disciplina della detrazione

In tema di detrazioni IVA, il disegno di legge delega contiene tre tipologie di misure.
  1. La proposta principale riguarda la modifica del criterio del pro-rata generale, consentendo al soggetto passivo di applicare tale meccanismo ai soli beni e servizi ad uso promiscuo e di adottare, nei restanti casi, un criterio analitico incentrato sull’attinenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della loro natura;
  2. In tema di detrazioni si prevede anche un intervento riguardante il settore immobiliare, nel quale ad oggi vige l’indetraibilità dell’IVA dovuta sull’acquisto, sulla locazione, sulla gestione e sul recupero dei fabbricati abitativi per le imprese diverse da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo. L’obiettivo è quello di revisionare il meccanismo della indetraibilità al fine di rendere l’esercizio della detrazione coerente con la natura dell’operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato;
  3. Si propone inoltre di consentire l’esercizio della detrazione dell’IVA indicata sulle fatture d’acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, nel periodo in cui l’imposta è diventata esigibile o in quello in cui la fattura è ricevuta, superando l’attuale previsione in base alla quale la detrazione può essere esercitata esclusivamente nel periodo in cui la fattura è ricevuta.

Revisione della disciplina dell’esenzione

Sarà revisionata la normativa che disciplina le operazioni esenti, al fine di allineare le disposizioni interne a quelle comunitarie. 

Tale previsione è finalizzata a dare coerenza ed organicità ad una normativa complessa che, in determinati settori, è caratterizzata da numerose deroghe. 

È il caso ad esempio del settore immobiliare, nel quale il regime applicabile prevede in via generale l’esenzione dell’IVA per le cessioni e le locazioni di fabbricati, ma varia in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia di operatori.

Disciplina del gruppo IVA

È prevista inoltre una semplificazione dei criteri e delle condizioni per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA. 

Oggetto della revisione saranno i vincoli di accesso al regime, tra cui il criterio “all-in, all-out”, in base al quale sono vincolati alla costituzione del Gruppo IVA tutti i soggetti legati tra loro da relazioni finanziare, organizzative ed economiche.

In sostanza, l’obiettivo è quello di superare tali vincoli attraverso una semplificazione delle procedure di accesso e di modifica del perimetro soggettivo del Gruppo IVA.

Terzo settore

La riforma del Terzo settore ha esteso anche agli Enti non commerciali il perimetro di applicazione delle norme in tema di esclusione ed esenzione ai fini IVA, previste originariamente nei confronti delle sole Onlus.

Si procederà, quindi, ad una razionalizzazione della disciplina e ad una semplificazione degli adempimenti relativi alle attività tipiche di tali enti. 

Oggetti d’arte, d’antiquariato e di collezione

La delega fiscale avrà un impatto anche sul mondo dell’arte. Al fine di recepire la direttiva 2020/542/UE, saranno assoggettate ad aliquota ridotta le importazioni di opere d’arte e le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.   

Sarà concesso, inoltre, il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine ai rivenditori (soggetti passivi IVA) per le cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato ai quali non sia stata applicata un’aliquota ridotta nella fase di acquisto.

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Skevi Licollari, PhD, LL.M.

Dottore Commercialista e Revisore legale

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