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Contributo a fondo perduto perequativo: domande da presentare entro il 28 dicembre 2021

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​Ultimo aggiornamento del 17.12.2021 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Il provvedimento n. 336196 del 29/11/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza che deve essere trasmessa per poter richiedere il contributo a fondo perduto perequativo previsto dall’art.1, commi 16-27, del DL 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”).

Il Decreto Sostegni-bis ha previsto un contributo a fondo perduto con finalità perequative destinato ai soggetti residenti in Italia che presentano i seguenti requisiti:
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e avevano la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;
  • hanno registrato, nell’esercizio 2019, ricavi/compensi inferiori a Euro 10 milioni;
  • presentano un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 almeno pari al 30 per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • hanno trasmesso entro il 30 settembre 2021 il modello Redditi 2021 all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che presentano i suddetti requisiti possono richiedere il contributo perequativo inviando, entro il 28 dicembre 2021, un’istanza all’Agenzia delle Entrate. Tale istanza può essere trasmessa, direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la base di calcolo del contributo perequativo, la medesima è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Per definire l’ammontare del contributo perequativo in esame, occorre applicare alla base di calcolo le seguenti percentuali:
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a Euro 100.000;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a Euro 100.000 e inferiori a Euro 400.000;
  • 15 per cento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a Euro 400.000 e inferiori a Euro 1 milione;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a Euro 1 milione e inferiori a Euro 5 milioni;
  • 5 per cento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a Euro 5 milioni e inferiori a Euro 10 milioni.

L’importo del contributo non può essere superiore a Euro 150.000 e non è previsto alcun contributo minimo.

Inoltre, il contributo perequativo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2020 e del 2021, sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

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