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Cessione o sconto in fattura: quale ruolo per il professionista abilitato

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​Ultimo aggiornamento del 29.11.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


L’art. 119 del D.L. 19.05.2020 n. 34 ha potenziato le agevolazioni fiscali attualmente esistenti per determinati interventi edilizi, che si affiancano ai correnti incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, quali quelli volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- bis TUIR che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50 per cento, quelli di riqualificazione energetica (cosiddetto ecobonus) che prevede una detrazione IRPEF/IRES del 50 per cento o 65 per cento a seconda della tipologia di intervento, il bonus per il recupero delle facciate con una detrazione al 90 per cento (60 per cento dal 1.1.2022). 

L’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto la possibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento (meglio noto come Superbonus) per specifiche categorie di interventi previste dall’art. 119.
In particolare, la norma introduce, per i soggetti beneficiari del Superbonus la possibilità di maturare una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute nel periodo che intercorre dall’1.7.2020 al 30.06.2022 (ulteriormente prorogato per condomini e IACP) per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione maturata deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Oltre all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, l’art. 121 del D.L. prevede anche la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione. La norma, tuttavia, trattandosi di una disciplina di particolare favore dettata dalla particolare situazione di crisi, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto, ha introdotto l’onere per il contribuente di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità può essere rilasciato, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. n. 241/1997, da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che, secondo quanto disciplinato dall’art. 119, devono verificare che i professionisti incaricati (tecnici abilitati che attestano i requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese) abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni richieste dalla norma (lettere a) e b) del comma 13 dell’art. 119, relative rispettivamente agli interventi di riqualificazione energetica e agli interventi antisismici), e che gli stessi siano coperti da una polizza di assicurazione della responsabilità civile. 

Il costo relativo al rilascio del visto, così come quello relativo alle spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, rientra tra le spese agevolabili e quindi detraibili al 110 per cento.
Con riferimento ai controlli effettuati per il rilascio del visto di conformità viene tipicamente seguita la check list pubblicata dal Cndcec che individua la documentazione da produrre e richiedere per verificare la congruità e la coerenza dei dati. Le verifiche effettuate sono, tuttavia, di tipo formale atte solo a certificare l’esistenza e la completezza dei documenti rilasciati dai professionisti incaricati.

L’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con un apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, che sarà poi inviato tramite la compilazione del software dedicato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Software di compilazione - Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus).

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Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

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