Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Legge di Bilancio 2026: panoramica sulle disposizioni di interesse fiscale

​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 7.01.2026 | Tempo di lettura ca. 11 minuti


​​Nella seduta di martedì 30 dicembre, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Di seguito, si propone una panoramica delle disposizioni di interesse fiscale.

Principali novità in materia fiscale​​​

Aliquote IRPEF​​​

A partire dal 1° gennaio 2026, la seconda aliquota IRPEF viene ridotta dal 35 per cento al 33 per cento.
L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa la seguente:
  • 23 per cento, per il reddito imponibile fino a euro 28.000;
  • 33 per cento, per il reddito imponibile superiore a euro 28.000 e fino a euro 50.000;
  • 43 per cento, per il reddito imponibile superiore a euro 50.000.

Detrazioni IRPEF per oneri​​

Per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 200.000,00 viene ridotto di euro 440,00 l’ammontare della detrazione di imposta lorda che spetta in relazione a:
  1. oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie;
  2. erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione del 26 per cento;
  3. premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi per i quali spetta una detrazione del 90 per cento.

Interventi di recupero edilizio

Il cosiddetto “bonus casa” disciplinato dall’art. 16-bis del TUIR è prorogato per l’anno 2026 con le aliquote fissate per l’anno 2025. Pertanto, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata al:
  • 36 per cento se le spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. L’aliquota è innalzata al 50 per cento se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • 30 per cento se le spese sono sostenute dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027. L’aliquota è innalzata al 36 per cento se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il limite massimo di spesa detraibile è pari a euro 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus e sismabonus​

Ecobonus e sismabonus spettano nelle seguenti misure:
  • per le abitazioni principali, l’aliquota è pari a:
  1. 50 per cento delle spese sostenute nel 2025 e 2026;
  2. 36 per cento per le spese sostenute nel 2027.
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del:
  1. 36 per cento per le spese sostenute nel 2025 e 2026;
  2. 30 per cento per le spese sostenute nel 2027.

Disciplina sulle locazioni brevi​​

Dal 2026, viene introdotta una nuova disciplina riguardante le locazioni brevi tale per cui il reddito generato dalla locazione breve di più immobili viene considerato attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve”.

Imposta sostitutiva neo domiciliati ​​

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull’articolo 24-bis del TUIR che prevede la possibilità, in caso di trasferimento della residenza in Italia, di assoggettare a imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero purché gli interessati non siano fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. 

  1. In particolare, viene modificato il comma 2 dell’articolo 24-bis del TUIR disponendo l’innalzamento a:
  2. euro 300.000,00 dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione;
  3. euro 50.000,00 dell’imposta sostitutiva dovuta per ciascun dei familiari aderenti al regime.


Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dal 1° gennaio 2026, trasferiranno in Italia la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile.


Causa di esclusione dal regime forfetario  ​​ 

In generale, il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di euro 30.000. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a euro 35.000. La Legge di Bilancio 2026 estende il limite di euro 35.000 anche per il 2026. 

Disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali​

La Legge di Bilancio 2026 riscrive l’articolo 86 comma 4 del TUIR ridefinendo la regola di rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nello specifico, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:
  1. derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questo sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
  2. realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessioni dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Tutte le altre plusvalenze devono essere tassate per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate.

Affrancamento riserve in sospensione di imposta​

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

In generale, possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.

L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10 per cento ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Plusvalenze su partecipazioni e dividendi​

A partire dal 1° gennaio 2026, il regime di esclusione parziale da imposizione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni è previsto per i soggetti imprenditori la cui partecipazione:
  1. sia almeno pari al 5 per cento in termini di partecipazione al capitale;
  2. ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a euro 500.000,00.

Per le plusvalenze, i nuovi requisiti si aggiungono agli ulteriori requisiti previsti per l’applicazione della participation exemption.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione​

La Legge di Bilancio 2026 prevede una definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente delle Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
  1. mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
  2. omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

I suddetti debiti possono essere estinti versando, entro il 31 luglio 2026, le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento senza corrispondere le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni nonché gli interessi di mora o le sanzioni/somme aggiuntive maturate.

Viene data, inoltre, la possibilità di accedere a una rateizzazione delle somme da versare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2026.

La domanda di accesso alla sopradescritta definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026 con l’indicazione del numero di rate scelto.

Liquidazione IVA in caso di omessa dichiarazione​

In caso di omessa dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. 

L’esito della liquidazione, così definita, viene comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione oppure provvedere al versamento dell’imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti​​

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a euro 100.000,00 anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La Legge di Bilancio abbassa la predetta soglia da euro 100.000,00 a euro 50.000,00.

Il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo e viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Differimento dell’entrata in vigore della plastic-tax e della sugar-tax​​

L’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax viene posticipata al 1° gennaio 2027.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni​

Viene aumentata dal 18 per cento al 21 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate. L’incremento dell’aliquota ha efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Principali novità in materia di agevolazioni fiscali​

Iper-ammortamenti​

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione della maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

A tal proposito, sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

I suddetti beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’agevolazione in esame prevede che il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
  1. 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  3. 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per accedere al beneficio, l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.  

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è disposta:
  • la proroga dell’agevolazione per il 2026, 2027 e 2028, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;
  • il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, con presentazione di apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0.

Credito imposta per le attività di design e ideazione estetica​​

Per il 2026, viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1, comma 202 della L. 160/2019.

Il credito d’imposta per il 2026, utilizzabile in un’unica quota annuale, spetta nella misura del 10 per cento del limite massimo annuale di euro 2 milioni (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto).

Benefici per imprese energivore ​

Sono introdotti benefici finanziari, mediante l’istituzione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette “imprese energivore”) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa indicati negli allegati A e B della legge n. 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d’imposta segue le regole indicate all’articolo 38 commi 4, 5, 7 e 8 del Dl n. 19/2024(Transizione 5.0). 

Il limite massimo di spesa è fissato in euro 10 milioni per l’anno 2026. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità per l’attuazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.​

autore

Contact Person Picture

Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

I nostri servizi

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu