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Start-up e PMI innovative: in Gazzetta Ufficiale le modalità di attuazione dell’incentivo fiscale per gli investitori

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​Ultimo aggiornamento del 17.02.2021 | Tempo di lettura ca. 2 minuti​

Il 15 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione dell’agevolazione fiscale introdotta dal cd. Decreto Rilancio a favore delle persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.

Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50% dell’investimento effettuato nelle start-up (agevolabile fino ad un massimo di Euro 100.000 e per un ammontare di detrazione non superiore ad Euro 50.000) e dell’investimento effettuato in PMI innovative (agevolabile fino ad un massimo di Euro 300.000 e per un ammontare di detrazione non superiore ad Euro 150.000).

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio, deve essere mantenuto per almeno 3 anni, a pena di decadenza dal beneficio.

L’agevolazione fiscale è concessa per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis e, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del medesimo Regolamento, spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

In via generale, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite l’apposita piattaforma informatica in corso di predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore. Tuttavia, per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Il diritto alle agevolazioni decade per l’investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:
  1. la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati (salvo si tratti di trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del TUIR), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
  2. la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative; 
  3. il recesso o l’esclusione dell’investitore;
  4. la perdita di uno dei requisiti per la qualifica di PMI innovativa o di start-up innovativa secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese (salvo che, nel caso della start-up innovativa, tale perdita sia dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa).

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Gennaro Sposato

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