Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Il Regolamento P2B: le misure da implementare per le piattaforme online

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 08.04.2021 | Tempo di lettura ca. 5 minuti​


Lo scorso 12 luglio 2020 è divenuto applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2019/1150 (“Regolamento”) che promuove equità e trasparenza nei rapporti tra utenti commerciali e servizi di intermediazione online (come rispettivamente definiti all’art. 2, n. 1 e 2, del Regolamento), nonché tra titolari di siti web aziendali e motori di ricerca online. 


Il Regolamento si inserisce nella più ampia strategia dell’UE di innovazione e adattamento del mercato unico all’era digitale (la c.d. Digital Single Market agenda). L’elemento innovativo del Regolamento è il suo essere orientato a tutelare maggiormente gli utenti business (in luogo della tradizionale impostazione consumeristica), imponendo alle piattaforme online una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni contrattuali, dei criteri di posizionamento, nell’accesso ai dati e nella gestione dei reclami. Gli obblighi di trasparenza introdotti dal Regolamento presuppongono l'esistenza di una relazione contrattuale e, pertanto, si applicano esclusivamente ai fornitori di servizi di intermediazione online. 

Le regole sul posizionamento e il trattamento differenziato sono invece rivolte anche ai motori di ricerca.
A più di un anno dalla sua entrata in vigore, l’adeguamento alla disciplina prevista dal Regolamento risulta ancora sporadico. A tale scopo, è quindi utile che i soggetti direttamente interessati dall’applicazione dello stesso adeguino la propria attività ai principali requisiti introdotti dalla normativa in esame, che si riepilogano brevemente di seguito.

In primo luogo, il Regolamento si applica ai fornitori di servizi di intermediazione online, ossia a tutti quei servizi online caratterizzati dall'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori (marketplaces, app-stores, servizi online dei social media), e ai motori di ricerca, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile. Perché il Regolamento possa trovare applicazione deve ricorrere una duplice condizione cumulativa, e cioè che: (i) gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali siano stabiliti nel territorio dell’Unione e (ii) offrano i loro prodotti e/o servizi a consumatori situati nell’Unione. Ciò significa che anche il titolare e gestore di una piattaforma che abbia sede in un Paese extra UE sarà soggetto al Regolamento nel caso in cui offra i propri servizi a utenti commerciali con sede nel territorio dell’Unione, e questi ultimi offrano a propria volta beni e/o servizi a consumatori che si trovano all’interno dell’UE. 

Il Regolamento si applica, dunque, sia ai rapporti contrattuali tra gli utenti commerciali che offrono beni e/o servizi e i fornitori di servizi di intermediazione online che consentono di raggiungere i consumatori finali, sia ai rapporti contrattuali tra i titolari di siti web aziendali e i fornitori di motori di ricerca online consultati dai consumatori. Viceversa, non si applica ai servizi peer-to-peer, ai servizi esclusivamente B2B che non risultano funzionali all’instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori, ai servizi di pagamento online, agli strumenti di pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.

In secondo luogo, il Regolamento stabilisce alcuni requisiti che devono essere soddisfatti dalle condizioni contrattuali stabilite unilateralmente dai fornitori di servizi di intermediazione online. In particolare, esse devono: (i) essere redatte in un linguaggio semplice e comprensibile; (ii) essere facilmente reperibili dagli utenti commerciali, anche in fase precontrattuale; (iii) enunciare chiaramente le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali; (iv) comprendere le informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali; (v) contenere informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali. Il Regolamento prevede, inoltre, che qualsiasi modifica dei termini e condizioni debba essere notificata agli utenti commerciali interessati su un “supporto durevole” con un preavviso non inferiore a 15 giorni, a pena di nullità. 

Sempre con riferimento al contenuto delle condizioni di contratto, il Regolamento vieta modifiche retroattive, salvo che esse siano vantaggiose per gli utenti commerciali, impone di fornire a questi ultimi le necessarie informazioni circa le condizioni di risoluzione della relazione contrattuale, nonché di informarli adeguatamente in merito all’accesso ai dati personali o ad altri dati da essi forniti per l'uso dei servizi di intermediazione online (o generati tramite la fornitura di tali servizi). 

Per conformarsi alle previsioni regolamentari, i fornitori di servizi di intermediazione online devono poi obbligatoriamente (i) dotarsi di un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, accessibile e gratuito, che ne garantisca la gestione in un tempo ragionevole, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità; (ii) indicare due o più mediatori per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, che soddisfino i requisiti richiesti. Tali obblighi, tuttavia, non si applicano ai fornitori di servizi di intermediazione online che siano “piccole imprese” ai sensi del Regolamento.

Da ultimo, al fine di favorire la corretta applicazione delle previsioni normative, il Regolamento incentiva l’elaborazione e l’adozione di codici di condotta da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e delle organizzazioni e/o associazioni che li rappresentano, tenuto conto delle specificità dei settori di riferimento.

Nel caso di reiterate violazioni della disciplina regolamentare da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online, a determinate condizioni, è previsto anche l’eventuale intervento da parte delle associazioni di categoria.
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu