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Informativa relativa alle novità fiscali introdotte dal decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Aggiornamento del 22.05.2020 | Tempo di lettura ca. 7 minuti​


Con l’emanazione del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020), cd. “Decreto Rilancio”, sono state introdotte nuove misure per far fronte all’emergenza sanitaria che ha recentemente colpito la Repubblica Italiana.


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Nei paragrafi a seguire viene fornita una sintesi delle principali misure fiscali introdotte dal citato Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP - Art. 24

Non è dovuto il pagamento del saldo IRAP 2019 emergente dalla dichiarazione IRAP 2020 e del primo acconto 2020, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2019. Sono esclusi dall’obbligo di versamento i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo d’imposta 2019. Restano invece esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume dei ricavi, gli intermediari finanziari (banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, le assicurazioni, le Amministrazioni Pubbliche. L’importo della prima rata dell’acconto 2020, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto per i soggetti non ISA, pari al 50% per i soggetti ISA, pur se non versato, andrà scomputato dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il periodo d’imposta 2020 che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021 insieme all’importo del secondo acconto di novembre 2020.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – Art. 28

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo versati nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano maturato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e che i locatari abbiano subito un calo di fatturato pari almeno al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per le imprese alberghiere e agrituristiche non è richiesto il rispetto del limite reddituale riferito all’anno 2019.
Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 60% dell’importo dei canoni versati per i mesi di marzo, aprile e maggio per locazioni, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o nell’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso invece di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta nella misura del 30%.
Il beneficio si applica anche agli enti non commerciali, compresi quelli appartenenti al Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento – Art. 50

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” (già previsto per il 30 giugno 2020) per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del super-ammortamento 2019 che prevede maggiorazione del 30% con un investimento massimo di 2,5 milioni di euro. Qualora dunque entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e sia stato versato l’acconto minimo del 20%, non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020 per beneficiare del super ammortamento previsto dall’art. 1 del D.L. 34/2019, ma potrà essere sfruttato il maggior termine “lungo” fino al 31 dicembre 2020.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 84

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti a specifiche categorie (tra cui, ad esempio, lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,…). Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per alcuni soggetti e al ricorrere di particolari condizioni (tra cui, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020). Per altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro.

Divieto di cumulo tra indennità - Art. 86

Viene stabilito un divieto di cumulo tra le varie indennità previste dal DL Rilancio e l’indennità prevista dall’art. 44 del DL 18/2020 (indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività). Dette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - Art. 119

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica (con l’applicazione di determinati limiti massimi di spesa a seconda dell’intervento effettuato), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Con particolare riferimento agli specifici interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’agevolazione in oggetto, la detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – Art. 120

Nell’ambito delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi o per acquisto di arredi, strumentazioni ed apparecchiature necessarie per il rispetto delle prescrizioni sanitarie di contenimento del virus.

Il credito d’imposta spetta ad esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (alberghi, bar, ristoranti, gelaterie, musei, teatri, biblioteche, stabilimenti balneari o termali…), fondazioni ed enti, compresi quelli del Terzo Settore, fino ad un massimo di 80.000 Euro a beneficiario e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel 2021.

Le spese agevolabili attualmente individuabili riguardano interventi edilizi (adeguamento di mense, spogliatoi, realizzazioni di nuovi spazi), acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie che garantiscono lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza, l’acquisto di apparecchiature di rilevamento della temperatura di dipendenti ed utenti, ma potranno essere individuati ulteriori spese ammissibili e soggetti aventi diritto con decreto Mef-Mise. 

Il credito d’imposta, che può essere cumulato con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto, può essere ceduto ad altri soggetti, ma non rimborsato. L’Agenzia delle Entrate dovrà inoltre fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile - Art. 121

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione dell’importo corrispondente alla detrazione spettante in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19– art. 122

A far data dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è prevista “in via sperimentale” la possibilità per i soggetti beneficiari di optare per la cessione anche parziale ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, dei crediti d’imposta riconosciuti nell’ambito delle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

I crediti eventualmente cedibili sono quelli per botteghe e negozi (art. 65 Decreto Cura Italia); canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 Decreto Rilancio); adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 Decreto Rilancio); sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125 Decreto Rilancio). I crediti ceduti potranno essere utilizzati dai cessionari anche in compensazione ma la quota non fruita nell’anno non può essere riportata negli anni successivi né chiesta a rimborso. Le modalità attuative verranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Art. 124

È stata azzerata l’IVA dovuta sulle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell’epidemia. L’aliquota passerà al 5% a far data dal 1° gennaio 2021. I beni interessati alla misura sono, tra gli altri, i ventilatori polmonari, i tubi, i sistemi di aspirazione e umidificazione; i laringoscopi e gli ecotomografi; le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; l’abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici); i termometri; i detergenti disinfettanti per mani e i relativi dispenser a muro; i tamponi. È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e le importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Art. 125

Viene istituito per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore, un credito d’imposta fino a un massimo di 60mila euro (nel limite complessivo di 200 milioni di euro), pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, compresi i dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, incluse le spese di installazione (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi). Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le disposizioni applicative. Contestualmente sono abrogati l’art. 64 del D.L. Cura Italia, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e l’art. 30 del D.L. Liquidità.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, anche per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 – Artt. 126 e 127

Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti già sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità. In particolare la misura riguarda i versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, l’IVA sospesi dall’art. 18 del Decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020; le ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; le ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del Decreto Cura Italia; i versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il detto termine del 16 settembre.
La misura riguarda:

  • i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (turismo, ristorazione, intrattenimento, trasporti…) – precedente scadenza 31.05.2020 o in 5 rate a decorrere da maggio
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte, professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel 2019 – precedente scadenza 31.05.2020 o in 5 rate a decorrere da maggio
  • i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni di Euro) o di ameno il 50% (ricavi o compensi nel 2019 oltre i 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 – precedente scadenza 30.06.2020 o in 5 rate a decorrere da giugno
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza – precedente scadenza 31.05.2020 o in 5 rate a decorrere da maggio
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, che hanno subito diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 – precedente scadenza 30.06.2020 o in 5 rate a decorrere da giugno
  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività d’impresa dopo il 31.03.2019 - precedente scadenza 30.06.2020 o in 5 rate a decorrere da giugno
  • le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per i versamenti di marzo, aprile, maggio (già scadenti al 30.06.2020 o in 5 rate a decorrere da giugno) e giugno 2020
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale non in regime d’impresa – precedente scadenza 30.06.2020 o in 5 rate a decorrere da giugno
  • i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni appartenenti alla cd. “Zona Rossa” per i versamenti scadenti tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020 – precedente scadenza 31.05.2020 o in 5 rate a decorrere da maggio
  • i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni appartenenti alla cd. “Zona Rossa” per i versamenti scadenti tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 – precedente scadenza 01.05.2020 o in 5 rate a decorrere da maggio

La misura si applica anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni non operate nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (già prorogate al 31.07.2020) nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 a condizione e che non abbiano sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Con riferimento ai sostituti d’imposta aventi sede legale o operativa nei comuni appartenenti alla cd. “Zona Rossa”, la misura si applica anche alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo stato ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73 non operate nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (già prorogate al 31.05.2020).

Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21 – Art. 128

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure restrittive connesse all’emergenza sanitaria, è previsto che il cd. “bonus Renzi” pari ad 80 euro (art. 13, co. 1-bis del Tuir) e il trattamento integrativo pari a 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio (art. 1 D.L. 3/2020) spettino ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti necessari, anche se dovessero risultare incapienti in conseguenza del minor reddito prodotto nel 2020. Il datore di lavoro, pertanto dovrà riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel Decreto Cura Italia, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Il “bonus Renzi” non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro verrà corrisposto dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche - Art. 134

Viene uniformato il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’imposta di bollo, stabilendo quindi la misura dell’IVAFE per questa casistica pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua), e stabilendo inoltre che la misura massima dell’imposta dovuta dai suddetti soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).

Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato - Art. 135

I termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato (art. 16 del DPR 115/2002) sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Per lo stesso periodo è altresì sospeso il termine relativo all’invito al pagamento del contributo unificato (art. 248 del DPR 115/2002). Viene permesso l’utilizzo, per lo svolgimento dell’udienza sia pubblica sia in camera di consiglio, del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza, le parti possono richiedere l’udienza a distanza (nel ricorso o primo atto difensivo ovvero con atto successivo da notificarsi alle controparti). I giudici tributari possono infine disporre l’udienza a distanza con collegamento da remoto, dandone comunicazione alle parti. 

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale – Art. 136

Viene introdotta una misura strutturale volta ad incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio, sia in capitale di debito nelle società di minori dimensioni, non quotate. Viene concesso agli investitori di costituire un secondo piano di risparmio a lungo termine (Pir), oltre a quello ordinario, composto, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata, per il 70% da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, negli stati membri dell’Unione Europea o negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (ma con stabile organizzazione in Italia). Tra gli investimenti qualificati sono incluse anche fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese. Il vincolo di concentrazione degli investimenti è elevato al 20% (rispetto al 10% dei Pir tradizionali), mentre i limiti quantitativi di investimento massimo detassabile sono fissati in 150mila euro annui e in 1,5 milioni complessivamente (rispetto a, rispettivamente 30mila euro annui e 150mila euro complessivi dei Pir tradizionali). Sono esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici Ftse Min e Fise Mid Cap della Borsa italiana.

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Art. 137

Vengono riaperti i termini relativi alla possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’11% sul maggiore valore attribuito a seguito della redazione di una perizia giurata (artt. 5 e 7 L. 448/2001). La misura riguarda i beni posseduti alla data del 1° luglio 2020. La perizia dovrà essere redatta e giurata entro il 30 settembre 2020. Entro la medesima data dovrà essere versata, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva. Si può optare anche per la rateizzazione del versamento in tre rate annuali di pari importo, sulle quali matureranno interessi ad un tasso pari al 3% annuo a partire dalla rata successiva alla prima, da versarsi contestualmente.

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – Art. 138

Sono stati allineati al 31 luglio 2020, data in cui è previsto il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, anche i termini per l’adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di Imu. 

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Art. 140

Viene prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni previste per gli esercenti con volume d’affari 2018 inferiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non siano in grado di dotarsi di un registratore telematico, o di adattare il precedente misuratore fiscale, per la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, potranno dunque continuare ad inviare su base mensile i dati dei corrispettivi incassati fino alla data del 31 dicembre 2020, anche usufruendo della procedura messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e ad annotare i corrispettivi nell’apposito registro, memorizzando e certificando le operazioni tramite l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Viene prorogato al 1° gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie,… ) dovranno essere adeguati al fine di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri unicamente al Sistema tessera sanitaria (art. 2 co. 6-quater D.lgs 127/2015).

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva – Art. 142

Viene prorogato il programma sperimentale di assistenza online dell’Agenzia delle Entrate che prevede la predisposizione direttamente da parte del Fisco delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e della dichiarazione annuale IVA, sulla base dei dati delle operazioni acquisite tramite le fatture elettroniche, gli “esterometri”, nonché i dati dei corrispettivi telematici. Il programma, già previsto con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, partirà invece con i dati relativi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 143

Viene prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’introduzione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. 

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni - Art. 144

Sono considerati tempestivi i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio, se versati entro il 16 settembre 2020:
  • le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972,
  • le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter D.P.R. 600/1973,
  • le rate dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale degli importi di cui ai precedenti due punti.

Le stesse somme, in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020, possono essere versate entro il medesimo termine del 16 settembre.

Sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del versamento rateale, in quattro rate mensili di pari importo. 

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo - Art. 145

Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico, viene previsto di effettuare i rimborsi fiscali, nei confronti di tutti i contribuenti, senza applicare la procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo ex. art. 28-ter del DPR 602/1973.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 – Art. 147

Per l’anno 2020 viene elevato da 700mila euro a 1 milione di euro il limite massimo dei crediti tributari e dei contributi che possono essere compensati in F24 o rimborsati ai contribuenti, così come previsto dall’art.. 34 co. 1 Legge 388/2000.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) – Art. 148

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 viene programmata l’adozione di misure in materia di ISA al fine di tenere conto degli effetti straordinari correlati all’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica e dei mercati. In particolare, si prevede possano essere individuate sia nuove cause di esclusione della loro applicazione, sia ulteriori dati e informazioni utili a migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Vengono inoltre prorogati i termini per l’approvazione degli ISA e la loro eventuale integrazione, rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Infine, nel definire le strategie di controllo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate dovranno necessariamente tenere in considerazione il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il successivo periodo d’imposta 2019; analogamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, si terrà conto anche del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta - Art. 149

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.

Più precisamente, sono oggetto di proroga gli atti i cui i termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio).

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018 (ovvero la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche).
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

Per gli stessi atti sopra citati, anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020.

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali - Art. 151

È prorogato fino al 31 gennaio 2021 il termine finale per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni ex art. 74 dpr 663/1972 (a meno di violazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto). 

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni - Art. 152

Viene prevista la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’apposito albo (art. 53 D.Lgs. 446/1997), relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, vengono sottratte le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data, all’agente della riscossione ed ai soggetti iscritti all’apposito albo (art. 53 D.Lgs. 446/1997).


Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 - Art. 153

Non trovano applicazione, nel periodo di sospensione tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, le disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo di sospensione, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato il relativo ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e pertanto le P.A. procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione - Art. 154

Viene esteso al 31 agosto 2020 il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre).

Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

Viene inoltre previsto che, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali - Art. 157

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

È fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale a adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - Art. 158

Viene statuita la cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

Proroga del pagamento dei diritti doganali – Art. 161

Sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020. Le modalità attuative saranno stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore turistico – Art. 177

Non è dovuto il versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. L’esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.

Il beneficio viene concesso a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. 

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno – Art. 244

Le imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) possono beneficiare dell’incremento nella misura del credito d’imposta per gli investimenti agevolabili in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 1 co. 200 Legge 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19.  La percentuale per il calcolo del credito viene innalzata dal precedente 12% al 25% per le grandi imprese (fatturato annuo pari almeno a 50 milioni e almeno 250 dipendenti), al 35% per le medie imprese (fatturato annuo pari almeno a 10 milioni e almeno 50 dipendenti) e al 45% per le piccole imprese.

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Giovanni Fonte

Dottore Commercialista

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